IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Cilento e Vallo di Diano - Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 48 del 16 giugno 1999) IL CONSIGLIO DIRETTIVO Visto
Ritenuto - dover modificare il regolamento in parola nel senso sopra evidenziato; Visto
Ritenuto doversi avvalere della collaborazione del Servizio Veterinario dell'ASL SA/3, nei casi richiesti dal CTA per l'accertamento e la quantificazione dei danni subiti da animali; Visto
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; (omissis) DELIBERA Considerare la premessa narrativa motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento; Approvare il nuovo "Regolamento per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica", composto da n.8 articoli, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso è stato esaminato ed approvato articolo per articolo e poi complessivamente; Affidare alla ASL SA/3 l'incarico di verificare e quantificare, in collaborazione con il CTA a richiesta di quest'ultimo, i danni provocati da fauna selvatica ad animali; Approvare l'allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti con l'ASL SA/3, che fissa, tra l'altro, in lit.60.000 il compenso da corrispondere per ciascun accertamento effettuato; Prenotare l'impegno presuntivamente quantizzato in Lit.10.000.000 sul cap. 5090 "Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica", del bilancio di previsione in corso; Approvare le risultanze relative agli indennizzi provocati da fauna selvatica per le pratiche definite a tutto l'11.06.1999 per un importo complessivo ammontante a Lit.106.719.991; Impegnare la somma complessiva di Lit.106.719.991 al cap.5090 "Indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica", del bilancio di previsione in corso.
REGOLAMENTO PER L'INDENNIZZO DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA SELVATICA DEL PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO Art. 1 - Finalità - Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'art.11 della legge 394/91, regola ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco così come perimetrato dal DPR 05.06.1995. Alle spese relative all'indennizzo dei danni si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio direttivo in base ad apposito programma. Art. 2 - Indennizzo - L'Ente Parco è tenuto ad indennizzare i danni di cui all'art.1 tranne quelli la cui entità rientra nell'alea normale dell'attività agricola. La soglia minima di danno economico indennizzabile è fissata in Lit.50.000, per cui l'Ente Parco non indennizzerà i danni il cui valore economico sia quantificato per un importo inferiore alla predetta soglia. L'indennizzo è determinato, sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità dei danni e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: danni al bestiame 100% danni alle culture 100% danni alle cose - 60% Art. 3 - Compiti del Coordinamento territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato - Al coordinamento territoriale per l'ambiente (CTA) del Corpo Forestale dello Stato, che opera tramite i comandi stazione, è affidato il compito di raccogliere le denunce, verificare, redigere il verbale di accertamento e quantificare il danno. Per l'accertamento e la quantificazione di danni a bestiame il CTA, per situazioni di particolare complessità, si potrà avvalere della collaborazione di esperti dipendenti o convenzionati con l'Ente Parco. Il cittadino potrà eventualmente sottoscrivere il verbale, ricevendone copia. In tal caso, la sottoscrizione del verbale costituirà formale proposta di accettazione dell'indennizzo. Il CTA dovrà trasmettere, entro venti giorni dal ricevimento delle denuncia, gli atti relativi all'accertamento e quantificazione dei danni. Tali atti, in ogni caso, dovranno contenere una proposta di indennizzo con l'indicazione dell'importo del danno. In caso di accertamento negativo la proposta di indennizzo dovrà riportare la seguente dicitura "Non è stato accertato alcun danno economico". Al CTA è affidato, altresì, il compito di predisporre un "prontuario delle colture del Parco" che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna coltura. Il prontuario, aggiornabile periodicamente, è approvato dall'Ente e costituisce il riferimento oggettivo per la valutazione del danno alle colture.
Art.4 - Denuncia - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato alla stazione del Corpo Forestale dello Stato competente territorialmente entro le 24 ore successive alla scoperta. La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati. La denuncia deve essere sottoscritta dal danneggiato con firma autenticata da un agente del Corpo Forestale dello Stato. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente pubblico e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente. In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla presentazione della denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno. Art.5 - Accertamento - I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art.3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art.4, l'accertamento del danno, la valutazione dell'indennizzo proposto all'Ente Parco e le altre necessarie informazioni. Qualora il danneggiato sottoscriva per l'accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato. Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta. In caso di contestazione scritta sul danno accertato, il cittadino dovrà documentare per iscritto, entro 10 giorni dalla notifica dell'accertamento, con raccomandata a.r. le motivazioni. Esse saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione istituita dall'Ente Parco, che deciderà sulla congruità dell'accertamento. Art.6 - Valutazioni - Per i danni al bestiame il valore di riferimento è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico. In caso di fissazione di valori da parte di Enti od organismi per legge a ciò preposti, questi rappresenterà il riferimento per la quantificazione dell'indennizzo da parte del CTA. Per i danni alle colture, in attesa della redazione del citato "prontuario delle colture del Parco", la valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all'agricoltura viene assicurato il mero rimborso delle spese vive di sostituzione o semina sostenute, maggiorate del tasso di interesse legale. Per i danni alle cose la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica. Per i danni al bestiame e alle colture la valutazione deve essere eseguita di norma entro le 120 ore successive alla ricezione della denuncia, fermi restando gli adempimenti di legge. In caso di danni ad una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dalla regione competente. Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell'Ente Parco. Art.7 - Liquidazione - Salvo quanto disposto dal terzo comma, entro 90 giorni dall'evento dannoso l'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto. Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo del bilancio di cui al comma 7 dell'art.15 della legge 394/91 diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile. Art.8 - Norma transitoria - I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 1995/97 per mancanza della presente disciplina o per indisponibilità di bilancio sono indennizzati nelle misure che saranno indicate in apposito atto del Consiglio Direttivo e rimborsate entro 90 giorni dalla esecutività del provvedimento. Per le richieste non conformi a quanto indicato nella suddetta delibera sarà data opportuna comunicazione di non accoglienza per erronea e/o mancata certificazione del danno.
CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI ACCERTAMENTO E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AL BESTIAME DA PARTE DI FAUNA SELVATICA L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano rappresentato da (omissis) in qualità di direttore Generale domiciliato per la carica in Vallo della Lucania Via O. De Marsilio, (da ora denominato Committente) E La Direzione Generale dell'ASL SA/3, rappresentata da (omissis) Premesso
Tutto ciò premesso Le parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 - Le premesse che precedono formano patto. Art. 2 - Oggetto della convenzione - L'Ente Parco, per i casi di particolare complessità, si avvarrà della collaborazione dell'ASL SA/3 - Servizio Veterinario - per l'accertamento e la quantificazione dei danni al bestiame arrecati da fauna selvatica, impegnandosi al pagamento della quota stabilita per l'esecuzione della predetta attività. Art. 3 - Condizioni ostative - L'ASL SA/3 accetta l'incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando, sotto la propria responsabilità, che non sussistono situazioni ostative e/o di incompatibilità previste dalla legge, ed in particolare:
Art. 4 - Modalità di esecuzione - L'Ente Parco - per il tramite del CTA del CFS - per i casi di particolare complessità, inoltrerà richiesta di intervento del servizio Veterinario dell'ASL nella persona del responsabile dell'area "A". La richiesta di intervento potrà essere effettuata a mezzo fax o a mezzo telefono. L'ASL SA/3 ogni volta che sarà chiamata ad effettuare interventi dovrà assicurare tempestivamente, e comunque non oltre sei ore dalla richiesta, la presenza di un proprio veterinario sul posto dove si è verificato il danno. L'ASL per l'accertamento e quantificazione di danni arrecati da fauna selvatica a bestiame all'area del Parco, dovrà fornire al CTA le seguenti indicazioni:
Il tecnico che effettuerà l'accertamento e la quantificazione dovrà sottoscrivere la perizia tecnica unitamente all'Agente/i Forestale/i del CTA incaricato/i per tale accertamento. Art. 5 - Durata della convenzione - La presente prestazione ha la durata dalla data di sottoscrizione al 31.12.1999. Essa è prorogabile, previa adozione di apposito provvedimento da parte del competente Organo dell'Ente, senza aumento degli importi pattuiti. Art. 6 - Corrispettivo - L'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano si impegna a corrispondere all'ASL SA/3 la somma di Lit.60.000 (sessantamila) onnicomprensiva di ogni onere e spesa, per ogni prestazione di accertamento del danno presso gli allevatori che faranno richiesta di indennizzo. Art. 7 - Disponibilità - La struttura affidataria, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nella presente convenzione, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile nel corso dello svolgimento della presente convenzione. Art. 8 - Riservatezza - Le informazioni personali sui tecnici che effettueranno le valutazioni e degli allevatori che denunceranno i danni medesimi, saranno di tipo riservato come previsto per legge. Tutti i dati raccolti nel corso delle attività previste in convenzione saranno disponibili alla valutazione dei due Enti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 9 - Foro competente - Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, in particolare alla liquidazione dei compensi e, in genere, quelle definite in via amministrativa, saranno - nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo - deferire al giudizio di tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed un terzo scelto di comune accordo tra gli arbitri. In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà designato dal Presidente del Tribunale di Salerno. In pendenza del giudizio arbitrale, le parti non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione. Art. 10 - Registrazione e bollo - La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ed a cura della parte che lo riterrà opportuno. Art. 11 - Norme richiamate - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa espresso riferimento al codice civile ed alle leggi di interesse. La presente convenzione, composta da n.12 articoli, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti. |