IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Procedure provvisorie per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agro-forestali ed al patrimonio zootecnico (Deliberazione del Consiglio direttivo n.30 del 19 febbraio 1998) TITOLO I: ambito di applicazione Art. 1 - 1. Le presenti procedure si applicano all'interno dei territori del parco fissati dal DPR. del 12 luglio 1993. Art. 2 - Indirizzi generali - 1. Il presente atto opera in modo integrato con le seguenti disposizioni che prevedono la concessione di aiuti finanziari in materia di prevenzione del danno e di miglioramenti ambientali, se e in quanto applicabili all'interno del territorio del parco: a) gli interventi per la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica, prevista dall'art. 47 della L.R. Toscana n. 3 del 12.01.1994 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e dagli art. 17 e 18 della L.R. Emilia Romagna n. 8 del 15.02.1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio venatorio"; b) i miglioramenti ambientali a scopi faunistici previsti dall'art. 46 della citata L.R. Toscana n. 3/94 e dall'art. 12 della L.R. Emilia Romagna n. 8/94; c) gli interventi per la prevenzione dei danni agli allevamenti provocati da animali predatori, previsti dall'art. 5 della L.R. Toscana n. 72 del 31.08 1994 "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori e da eventi meteorici" e quindi con possibilità operativa limitata al solo territorio toscano o verosimilmente riferibili ad essi; d) gli interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture agroforestali e al patrimonio zootecnico previsti con deliberazione dell'Ente Parco n. 229 del 12/11/1996; e) altre disposizioni che fossero emanate in questa materia in sostituzione o ad integrazione di quelle sopraindicate dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e di Campigna, dalle Regioni, dallo Stato o dalla CEE. 2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento a quello precedente, viene sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo da parte dei tecnici incaricati di effettuare la valutazione dei danni, una relazione contenente il rendiconto degli interventi effettuati, una sintesi tecnica dell'attività svolta nell'ambito del regolamento ed eventuali proposte per migliorarne l'efficacia. 3. La relazione di cui al comma precedente è approvata dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, previa acquisizione del parere e tenuto conto delle osservazioni avanzate dalle organizzazioni professionali degli agricoltori e degli allevatori e dalle associazioni dei produttori agricoli e zootecnici, costituite a norma di legge e presenti nel territorio del Parco, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento. Art. 3 - Prezziari di base per le valutazioni dei danni - Al fine di determinare una base omogenea per la valutazione dei danni vengono impiegati specifici prezziari di base, da aggiornare con cadenza annuale. Entro un mese dalla entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, vengono presentati e sottoposti all'esame degli organi dell'Amministrazione da parte dei tecnici incaricati di effettuare la valutazione dei danni, i seguenti prezziari validi per tutto il territorio del Parco: a) Prezziario dei prodotti agricoli e forestali, per la valutazione dei danni alle colture, che viene formulato sulla base delle mercuriali delle Camere di Commercio delle Province di Arezzo, Firenze e Forlì, detratte le spese di raccolta, trasporto, commercializzazione e da eventuali specifiche indagini di mercato; b) Prezziario zootecnico, per la determinazione del valore medio di mercato dei capi perduti, pubblicato immediatamente prima dell'accertamento del danno dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia competente per territorio in cui è avvenuto il fatto; c) Prezziario dei prodotti zootecnici, per la valutazione dei danni indotti nel bestiame danneggiato, formulato con gli stessi criteri di cui alla lettera "b". I prezziari di riferimento di cui sopra, vengono adottati dall'Ente e restano in vigore fino ad eventuale revisione. Le produzioni vengono desunte dalle medie degli ultimi tre anni, così come rilevate per i dati ISTAT separatamente per collina e montagna, e/o direttamente dalle fatture o dai documenti delle aziende. Per la valutazione di lavori od opere si fa riferimento, quando possibile, ai Prezziari analitici per opere di miglioramento fondiario di competenza privata in agricoltura e forestazione vigenti nelle regioni e da applicare rispettivamente nell'ambito territoriale della Regione Toscana e della Regione Emilia Romagna, osservando le istruzioni per l'applicazione ivi contenute. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si effettua l'analisi dei prezzi. TITOLO II - danni alle colture forestali Art. 4 - Danni ammessi a risarcimento - 1. Sono ammessi a risarcimento i danni accertati ed irreversibili a: a) le superfici rimboschite fino a cinque anni; b) gli imboschimenti effettuati in applicazione al Regolamento CEE n°2080/92, a condizione che siano messe in opera adeguate misure di prevenzione. 2. Con specifico regolamento verranno individuate le modalità di risarcimento dei danni arrecati ad altre tipologie di superfici boscate. TITOLO III - danni alle produzioni agro-pastorali Art. 5 - Danni ammessi a risarcimento - 1. Sono ammessi a risarcimento i danni accertati ed irreversibili a: a) produzioni agricole; b) pascoli, prati-pascoli; c) colture arboree da frutto; d) colture arboree da legno, purché non in stato di abbandono; e) opere approntate sui terreni coltivati, a pascolo e rimboschiti. Sono ammessi a risarcimento i danni alle produzioni orticole, frutticole e di bassa corte ad uso esclusivamente familiare, previa adozione di sistemi di difesa che devono essere prescritti e concordati con L'Ente Parco. Non sono ammessi a risarcimento i danni a colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state adottate misure di protezione concordate d'intesa con l'Ente Parco e alle quali l'Ente potrà eventualmente concorrere finanziariamente. Art. 6 - Misura del risarcimento - 1. Il risarcimento dei danni è calcolato sulla mancata produzione vendibile accertata a seguito del danno o dell'eventuale deprezzamento del prodotto, nonché sui costi di ripristino delle opere danneggiate. 2. Per le seguenti colture viene determinata una soglia minima, o franchigia, al disotto della quale il danno viene considerato naturale e ricompreso nel normale rischio d'impresa: Danni da fauna selvatica a seminativi, foraggiere: 5% del prodotto; Danni da fauna selvatica a vivai e giovani impianti di colture arboree o da frutto: 5 % delle piante; Danni da fauna selvatica a colture arboree da frutto compresi i castagneti: 5%; Danni da fauna selvatica a superfici pascolive, prati pascolo ecc.: 5%; Danni da fauna selvatica e altri selvatici agli ortaggi: 5% del prodotto. 3. La misura del risarcimento è soggetta a: a) riduzione del 25% del valore dei danni nel caso di mancata adozione di sistemi di difesa che fossero stati prescritti, concordati ed eventualmente finanziati dall'Ente Parco, ove possibili, nel provvedimento di concessione del risarcimento di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo appezzamento. Tale riduzione è maggiorata al 50% nell'eventualità di un ulteriore caso di danno senza che siano stati adottati gli eventuali sistemi di difesa prescritti ed eventualmente finanziati dal Parco ed è fatta pari al totale in eventuali casi successivi; b) riduzione del 20% per danni arrecati a colture che usufruiscono delle agevolazioni ai sensi del Regolamento Comunitario 1765/92. c) Sono ammessi i risarcimenti per spese di ripristino, previa adeguata documentazione. Art. 7 - Domanda - 1. Le domande di risarcimento per i danni alle colture agro-forestali vanno presentate da parte del proprietario o del conduttore del fondo all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e di Campigna in tempo utile per l'accertamento del danno e pertanto almeno 10 gg. prima delle operazioni di ripristino o della raccolta anche parziale del prodotto, salvo casi particolari e comunque non prima di tre giorni. Per i danni alle opere le domande devono essere presentate entro 15 gg. dall'evento ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso. 2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso le sedi del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, il richiedente dovrà indicare: a) le proprie generalità e la forma di possesso del terreno ove si è verificato il danno; b) l'ubicazione del fondo e la sua superficie complessiva; c) nel caso di colture o di pascoli: fornire notizie sulla coltura danneggiata: ubicazione, qualità, numero delle piante colpite, superficie danneggiata, superficie totale, causa del danno e quantificazione presunta; data o periodo in cui avverrà il ripristino o il raccolto; le forme di protezione e/o di prevenzione già adottate; d) nel caso di opere: fornire notizie sul danno: ubicazione, tipologia, causa del danno e quantificazione presunta; l'epoca in cui si intende iniziare le operazioni di ripristino. 3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) planimetria catastale; 4. Nei casi in cui è necessario un accertamento immediato, la documentazione di cui al precedente punto 3 può essere prodotta dal richiedente al momento del sopralluogo al tecnico incaricato dall'amministrazione. 5. Le richieste presentate successivamente alle operazioni di ripristino non daranno diritto al riconoscimento del risarcimento. 6. La mancata produzione dei dati e dei documenti previsti, nonché la presentazione della domanda in tempi che non consentono la valutazione del danno prima che avvenga il raccolto del prodotto, implicano la decadenza al diritto al contributo per il risarcimento del danno. Il richiedente è inoltre tenuto a fornire la propria reperibilità ai fini dell'effettuazione del sopralluogo da parte del tecnico incaricato. Art. 8 - Accertamento del danno - 1. Il danno viene accertato mediante sopralluogo, preventivamente concordato con il richiedente. 2. Il sopralluogo avviene nel tempo utile indicato nella domanda e comunque entro 15 gg. dalla ricezione. Nel caso si renda necessario un rinvio od una sua ripetizione per effettuarlo in una fase vegetativa in cui l'accertamento dell'entità del danno risulti più sicura, le parti concordano la data, dandone atto nel verbale di cui al successivo punto 4. In mancanza di accordo, la data viene comunicata al richiedente a mezzo di raccomandata. Il rinvio o la ripetizione del sopralluogo sposta la decorrenza dei termini di cui all'art. 15, c.4 della legge 394/91, di un numero eguale di giorni. 3. Il danno viene accertato e valutato da un tecnico qualificato in possesso del titolo di laurea in scienze agrarie o forestali o di perito agrario o di agrotecnico, questi ultimi due con specializzazione in selvicoltura e in estimo forestale, dipendente o incaricato dall'Ente Parco, oppure dipendente dello Stato, delle Regioni, delle Province o delle Comunità Montane, il cui territorio sia ricompreso amministrativamente nel perimetro del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, del M. Falterona e di Campigna. Gli incaricati liberi professionisti, oltre ai requisiti di cui sopra, debbono essere iscritti al rispettivo albo professionale e con essi verrà sottoscritto allo scopo specifico contratto o convenzione di incarico. 4. In occasione del sopralluogo il richiedente mette a disposizione del tecnico:
5. Per ogni accertamento viene redatto un verbale su modulistica predisposta dall'Ente Parco. 6. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture agro-forestali deve indicare: a) il titolo di possesso e l'ubicazione catastale delle particelle interessate; b) la descrizione dello stato colturale generale (tipo di coltura, fase vegetativa, cure colturali, eventuali altri danni subiti per cause diverse da quelle faunistiche, ecc.); c) la descrizione del danno (cause, tipo di danno, possibilità di recupero spontaneo da parte della coltura, possibilità di ripristino della coltura, ecc.) d) le eventuali misure di prevenzione adottate o non adottate se concordate in occasione di precedenti accertamenti di danni o se prescritte dall'amministrazione; e) il conteggio analitico la quantificazione del danno desunta a seguito di uno o più sopralluoghi; f) eventuali altri elementi utili per il procedimento estimativo. 7. Il verbale di sopralluogo per l'accertamento del danno alle opere deve indicare: a) la descrizione delle opere oggetto del danno (tipo, condizioni, stato di manutenzione, contesto d'inserimento dell'opera ecc.); b) la descrizione del danno (cause, tipo di danno) e la sua quantificazione; c) eventuali altri elementi utili per la stima. 8. Il proprietario/conduttore del fondo che inoltra la richiesta di risarcimento deve rendersi reperibile e facilitare le operazioni di sopralluogo e di perizia specie per ciò che riguarda la rapida e esatta individuazione del terreno su cui è ubicata la coltura danneggiata. 9. L'accertamento del danno deve avvenire in contraddittorio con il richiedente; eventuali rilievi o eccezioni devono essere riportati nel verbale di cui al punto precedente. 10. Nel verbale vengono indicati, se del caso, gli eventuali interventi utili per prevenire la ripetizione del danno. 11. Il verbale viene sottoscritto dal tecnico incaricato e dal richiedente, anche in caso di disaccordo, oltreché dal rappresentante della Stazione Forestale che abbia partecipato all'accertamento del danno. Il verbale viene redatto anche in caso di insussistenza del danno. 12. Nel caso in cui l'agricoltore, in mancanza di accordo, non sottoscriva il verbale di accertamento dei danni dovrà essere presentata una controperizia firmata da un tecnico abilitato entro 30 giorni dall'ultimo sopralluogo. Trascorso tale termine senza che sia stata presentata la controperizia, si provvederà alla liquidazione del danno in base alla perizia effettuata per conto dell'Ente Parco 13. Nei casi di cui al precedente punto 12, qualora non si dirima la controversia, l'Ente Parco in accordo con l'agricoltore interessato procederà alla nomina di un tecnico con compiti di arbitrato. Le spese del tecnico con funzioni di d'arbitrato saranno divise in parti uguali. 14. Copia del verbale viene rilasciata al richiedente. 15. Il tecnico esegue gli eventuali ulteriori accertamenti catastali che si rendessero necessari presso gli uffici competenti. Art. 9 - Valutazione del danno - 1. La valutazione economica del danno viene effettuata dal tecnico incaricato, che provvede a redigere entro 10 gg. dalla data dell'ultimo sopralluogo una relazione, da allegare al verbale di accertamento, contenente il procedimento di stima e la relativa quantificazione economica. 2. La quantificazione del danno viene di norma espressa in percentuale rispetto alla produzione prevista, detratte le quote percentuali di danno attribuibili ad altre cause quali grandine, gelo, neve vento fitopatie, insetti nocivi, carenze di cure colturali ecc. Ai fini della liquidazione del risarcimento vengono ulteriormente detratte le franchigie di cui al precedente art. 6. 3 Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicchiatura, ecc.) verrà valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. Nel computo del danno si dovrà tenere conto anche dei tempi di cicatrizzazione delle ferite. 4. Per la stima dei danni in cui vengono applicati i prezzi dei prodotti oggetto di danno si farà riferimento al prezziario dei prodotti agricoli e del bosco di cui al precedente art. 3. 5. La stima del danno alle opere si effettua in base al costo di ricostruzione, opportunamente deprezzato, per tenere conto delle condizioni in cui si trovava al momento del danneggiamento (vetustà, manutenzione), e del valore di recupero dei materiali residui. 6. Copia del verbale e della relazione vengono trasmessi agli organi dell'Ente Parco per il provvedimento di esame e di liquidazione del risarcimento. TITOLO IV - danni al patrimonio zootecnico Art. 10 - Danni ammessi a risarcimento - 1. Ai fini del presente regolamento vengono considerati animali predatori sia quelli appartenenti a specie selvatiche o animali per i quali non è stato o non è individuabile il proprietario. 2. Sono ammessi a risarcimento i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico, accertati con certificato dal Servizio Veterinario della Unità Sanitaria competente per territorio, e consistenti in: danni diretti (morte, ferite gravi); danni indotti (aborto, perdita lattea, ecc. ). 3. Non sono ammessi a risarcimento i danni da animali predatori al patrimonio zootecnico nei seguenti casi: a) assenza della carcassa dell'animale morto; b) presenza di resti insufficienti dell'animale per poter procedere: alla regolare certificazione del veterinario di cui all'art. 12; alla redazione del successivo verbale di accertamento danni. c) nel caso di danni ad animali da cortile; d) danni ad esemplari di ovini o caprini risalenti a più di 72 ore, a meno che di tali esemplari non ne fosse stata denunciata al Parco la scomparsa entro 72 ore. Art. 11 - Misura dei risarcimenti - 1. Il risarcimento è fissato nella misura del danno subito ed è comprensivo della spesa sostenuta per la certificazione del veterinario. 2. La misura del risarcimento è soggetta a: a) riduzione del 25% del valore dei danni, nel caso di mancata adozione di adeguati sistemi di difesa, ove siano stati prescritti dal Parco; b) tale riduzione è maggiorata inizialmente del 50% ove l'adozione di adeguati sistemi di difesa non sia stata praticata nonostante fosse stata prescritta nel provvedimento di concessione del risarcimento di un precedente danno avvenuto nel medesimo luogo e a carico del medesimo allevamento; essa è fatta pari al totale qualora si tratti almeno del terzo episodio di danno senza che si sia provveduto ad adottare alcun sistema di difesa prescritto dal Parco; c) ulteriore riduzione del 20% nel caso in cui non sono stati adottati sistemi di difesa pur essendo nelle condizioni di richiedere contributi ai sensi delle norme di cui all'art.2 o, avendoli ottenuti, non siano stati utilizzati. 3. La riduzione di cui al comma 2, lett. "c", non si applica nel caso in cui il richiedente abbia chiesto, ma non ancora ottenuto, un contributo dalle amministrazioni competenti per territorio e/o dall'Ente Parco ai sensi delle norme di cui all'art. 2, per migliorare le misure di prevenzione dall'attacco di animali predatori. Art. 12 - Accertamento del danno - 1. Il titolare o conduttore dell'allevamento, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento dannoso, ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, deve chiedere il sopralluogo di un veterinario al Servizio della Unità Sanitaria Locale competente per territorio in cui è avvenuto il fatto ed informare l'Ente Parco o la struttura delegata da questo al servizio di accertamento. 2. Al veterinario che procede all'accertamento dei danni diretti e indotti anche con più sopralluoghi accompagnato dai Tecnici incaricati dall'Ente Parco, l'allevatore richiede idonea certificazione attestante: a) che il danno è conseguenza dell'attacco di animali predatori; b) il tipo di predatore, quando le condizioni ne consentono il riconoscimento; c) il numero degli animali uccisi o feriti distinti per specie, razza, età, peso vivo e funzione; d) il numero dei contrassegni sanitari e delle marche auricolari laddove previste per legge; e) l'eventuale iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare; f) i danni indotti e la relativa quantificazione; g) la località e la data dell'evento. 3. I danni indotti possono essere certificati anche successivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dal primo sopralluogo del veterinario. 4. Il titolare o conduttore dell'allevamento è tenuto a mettere a disposizione del Parco le carcasse di animali uccisi da predatori, al fine della eventuale realizzazione di carnai. Art. 13 - Richiesta di risarcimento - 1. La richiesta di risarcimento per i danni agli allevamenti di cui all'art. 10 va presentata all'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna nel tempo massimo di 20 gg. dall'evento dannoso ovvero dalla scoperta degli effetti dello stesso, prorogati di ulteriori 15 gg., nel caso il veterinario abbia dovuto compiere altri sopralluoghi per accertare eventuali danni indotti. 2. Nella domanda presentata in carta libera, preferibilmente su apposito modulo disponibile oltreché presso le sedi del Parco anche presso i Comandi di Stazione del Corpo Forestale dello Stato, il richiedente dovrà indicare: a) le proprie generalità e la forma di possesso dei capi allevati; b) l'ubicazione dell'allevamento; c) il numero delle marche di contrassegno, laddove prescritte per legge e/o di iscrizione al libro genealogico risultante da marca auricolare; d) i sistemi di difesa adottati per la prevenzione del danno; e) se ha richiesto contributi per migliorare i sistemi di difesa e per quali interventi (guardiania, difesa, governo e ricovero); 3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) la certificazione del veterinario relativa all'accertamento avvenuto in uno o più sopralluoghi; b) eventuale copia dei certificati di iscrizione al libro genealogico dei capi danneggiati. Non si darà corso alle domande compilate irregolarmente o non in possesso di tutte le informazioni previste al comma 2, salvo provate motivazioni. Art. 14 - Valutazione del danno - 1. La valutazione del danno e gli eventuali successivi accertamenti vengono effettuati da tecnici qualificati in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, c. 3 che hanno partecipato al sopralluogo unitamente al veterinario del servizio USL competente. 2. Il tecnico predispone un rapporto tecnico-informativo che evidenzi i seguenti elementi: a) caratteristiche dei capi perduti, facendo riferimento per la valutazione allo specifico prezziario adottato dall'Ente Parco, salvo che per categorie di bestiame non previste, evidenziando le caratteristiche della predazione in relazione allo stato dei luoghi, della conoscenza di presenze faunistiche suscettibili di provocare l'attacco e di elementi utili a ricostruire lo scenario della predazione stessa; b) caratteristiche dei danni indotti, facendo riferimento per la valutazione dei prodotti danneggiati o perduti allo specifico prezziario di riferimento adottato dall'Ente o, in suo difetto, alle mercuriali delle Camere di Commercio delle province limitrofe; c) eventuali eventi dannosi segnalati nella medesima località e a carico del medesimo allevamento; d) nel caso il richiedente non abbia adottato sistemi di difesa adeguata e non abbia richiesto di adottarli, illustrazione delle condizioni dell'allevamento (accertate anche mediante sopralluogo) e proposta delle misure di prevenzione concordate con il richiedente e, in caso di disaccordo, da prescrivere nel provvedimento di concessione; e) calcolo degli indennizzi secondo le modalità di cui al precedente art. 11. 3. Copia del rapporto tecnico-informativo viene trasmesso agli organi dell'Ente Parco per i provvedimenti di esame e liquidazione. TITOLO V - procedimento per liquidazione degli indennizzi Art. 15 - Provvedimento di concessione - 1. Entro 60 gg dalla ricezione, il Consiglio Direttivo delibera sulle relazioni relative alle richieste di danni, di cui agli art. 5 e 10, confermando le risultanze della perizia e della istruttoria oppure decidendo in modo difforme, ma motivato. 2. Il provvedimento di concessione o diniego del risarcimento è relativo ad una o più richieste, purché raggruppate secondo la seguente tipologia di danno: a) liquidazione del risarcimento per danni alle produzioni agro-forestali; b) concessione di un contributo a titolo di risarcimento, subordinata al ripristino delle opere approntate su terreni coltivati, a pascolo o rimboschiti, da effettuarsi nei 180 gg. successivi, salvo diverso termine indicato nella relazione del tecnico e dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulta l'avvenuta realizzazione del ripristino; c) liquidazione per i danni al patrimonio zootecnico che hanno comportato la perdita di capi del risarcimento ammesso, al netto della detrazione di cui alla lett. b, c. 2, art. 11, subordinato alla dimostrazione dell'acquisto oppure alla effettiva realizzazione di interventi per lo sviluppo del comparto zootecnico (da effettuarsi entro 180 gg ); d) liquidazione del risarcimento per ferite e danni indotti al patrimonio zootecnico. 3. Per i provvedimenti che prevedono l'erogazione immediata di somme, l'Amministrazione provvede all'effettivo pagamento nei 30 gg successivi dalla data di esecutività dell'atto. 4. Il provvedimento si esprime contestualmente anche sulle prescrizioni proposte dal richiedente o concordate in occasione del sopralluogo, o in difetto, proposte dal tecnico nella sua relazione. La loro approvazione va comunicata al richiedente, precisando che il loro effetto è limitato esclusivamente ai fini del calcolo degli indennizzi, in caso di ripetizione del danno. Art. 16 - Norme finanziarie - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, si fa fronte con apposito capitolo del bilancio dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna. |