IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gargano - Regolamento per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna protetta alle colture e al patrimonio zootecnico
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 15 marzo 1999)





Art. 1 - Il presente disciplinare, nelle more di approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. 394/91, regola ai sensi dell'art.15, comma 4 della stessa legge le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati alle colture od al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica protetta all'interno del territorio del Parco così come perimetrato dal D.P.R. del 5 giugno 1995.

Alle spese relative all'indennizzo si fa fronte con apposito capitolo del Bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Commissione - L'Ente Parco indennizza i danni provocati dalla Fauna protetta propria dell'ambiente del Parco.

L'indennizzo è determinato sulla base dei principi equitativi assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dal III Settore dell'Ente Parco, con l'assistenza del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo forestale dello Stato secondo le modalità degli articoli che seguono.

Il III Settore rileverà il danno alle colture od al patrimonio zootecnico e formulerà una proposta di liquidazione, sulla scorta del parere emesso da un'apposita Commissione, composta dal Direttore, dal Coordinatore del III settore e dal Coordinatore del C.T.A. dell'Ente Parco, trasmettendo un elenco, con la documentazione relativa, alla Giunta Esecutiva ove eletta, o al Consiglio Direttivo, che procederà alla valutazione ed alla liquidazione, con proprio atto. La Commissione, che si riunisce una volta ogni 60 giorni, può avvalersi di un proprio perito o esperto nella materia indicato di volta in volta dal Presidente.

Art. 3 - Denuncia - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato all'Ente Parco, per il tramite del Comando Stazione Forestale competente territorialmente, entro le 24 ore successive alla scoperta del danno.

La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dal Parco e disponibili presso i Comandi Stazione Forestali del C.T.A. e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati.

Il Comando Stazione Forestale inoltrerà la denuncia all'Ente Parco, facendola precedere da una comunicazione via fax.

La denuncia deve essere redatta per iscritto dal danneggiato e deve contenere, con precisione, i dati essenziali per l'individuazione del danno. La partecipazione del danneggiato alla visita sopralluogo è obbligatoria.

La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.

In caso di danni alle colture, il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla denuncia al fine di consentire l'accertamento del danno.

Il sopralluogo in campo per l'accertamento del danno verrà esperito entro i 5 giorni successivi alla denuncia, alla presenza dell'interessato, che sarà convocato previa semplice comunicazione telefonica o fax.

Art. 4 - Compiti del III Settore - Al III Settore, che opera avvalendosi del Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento del danno, o ratificare eventualmente quello redatto dal C.T.A. per motivi di urgenza, certificarne la causa, procedere alla valutazione del danno e proporre l'indennizzo relativo secondo le procedure previste all'art. 2.

L'accertamento sarà effettuato nel minor tempo possibile dalla denuncia e comunque entro il termine minimo consentito affinché i danni siano rilevabili.

La denuncia, l'eventuale verbale di accertamento ed ogni altro documento ritenuto utile (quale la valutazione del danno e proposta di indennizzo) sono trasmessi all'Ente Parco entro 20 Giorni dalla denuncia del danno.

La proposta di indennizzo contiene anche delle indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

Art. 5 - Misure di prevenzione - L'Ente Parco può finanziare fino al 100% le spese per la realizzazione delle azioni secondo le indicazioni del III Settore ovvero della Facoltà di Agraria di Foggia, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica delle colture e del patrimonio zootecnico, nel qual caso l'interessato si obbliga alla loro realizzazione, alla loro manutenzione, rinunciando ai benefici del presente regolamento, salvo prova contraria della inefficacia parziale e/o totale delle opere realizzate.

L'effettiva erogazione dei fondi avverrà, se necessario, con anticipazioni non superiori al 30% della spesa ammessa. Il saldo verrà erogato ad approvazione, da parte dell'Ente Parco, del consuntivo comprovato delle spese, vistato dal Coordinatore del III Settore Conservazione delle risorse naturali.

La mancata realizzazione delle azioni prescritte non consentirà ulteriori indennizzi per danni, successivi al termine previsto dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori o per l'effettuazione delle spese.

Art. 6 - Accertamento - Il III Settore, avvalendosi della collaborazione del Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato, tramite i Comandi Stazione Forestali dipendenti, redige un verbale contenente i dati della denuncia di cui all'art. 3, l'accertamento del danno, la valutazione dell'indennizzo e la proposta di liquidazione all'Ente Parco, inserendo altre eventuali informazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.

Qualora il danneggiato sottoscriva, per accettazione, il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo, salvo indicazioni diverse e motivate da parte della Commissione o della Giunta esecutiva o del Consiglio Direttivo.

L'Ente Parco può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda, anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato.

Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta.

Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo e il verbale stilato in tale sede avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che il III Settore abbia richiesto ulteriori notizie con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

In caso di mancata sottoscrizione per accettazione del verbale, la valutazione e la liquidazione del danno sono effettuate secondo le procedure dell'art. 2.

Art. 7 - Valutazione - I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competenti.

La valutazione del danno deve essere eseguita di norma entro i cinque giorni successivi alla ricezione della denuncia.

Art. 8 - Liquidazione - L'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto, entro 120 giorni dall'evento dannoso, comunque entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione attestante la proposta formale motivata di indennizzo da parte del III Settore.

Per la liquidazione di danni superiori a lire cinquemilioni per ogni singolo indennizzo, la liquidazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo entro centoventi giorni dall'evento dannoso e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione della relativa documentazione da parte del III Settore.

In caso di carenze di fondi gli indennizzi sono liquidabili entro il primo trimestre dell'esercizio successivo.

Art 9 - Norma transitoria - I danni debitamente accertati dalla istituzione del Parco e non indennizzati sono liquidati sulla base delle istruttorie effettuate e degli atti e documenti posti a corredo dell'istanza di rimborso.

Al Coordinamento Territoriale per l'ambiente del Corpo Forestale dello Stato è affidata la sorveglianza del Parco, ai sensi dell'art. 21 della Legge 6 dicembre 1991 n. 394.




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