IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Majella - Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco nazionale della Majella
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 64 del 12 dicembre 1997 e n. 36 del 22 ottobre 1999)




Art. 1 - Finalità - Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco di cui all'Art. 11 della legge 394/91, regola, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati al bestiame e alle colture agricole e forestali di proprietà privata a carattere produttivo (arboricoltura da legno) in atto causati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco, così come delimitato dal DPR 05.06.1995. Alle spese relative all'indennizzo dei danni si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Non sono indennizzabili altri tipi di danno procurati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.

Art. 2 - Indennizzo - L'Ente Parco indennizza i danni di cui all'art. 1. L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Parco Nazionale della Maiella (di seguito denominato con l'acronimo C.T.A.) secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Nel caso in cui il danno rilevato è superiore alla somma di L. 10 milioni, il C.T.A. trasmetterà la documentazione relativa all'Ente Parco che prima di procedere alla valutazione e liquidazione, potrà disporre ulteriori e più approfonditi accertamenti.

Art. 3 - Compiti del coordinamento territoriale per l'ambiente del corpo forestale dello Stato - Al C.T.A. del Parco, che opera avvalendosi dei propri comandi stazione, è affidato il compito di raccogliere le denunce, redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso, certificarne la causa, procedere alla valutazione del danno e proporre all'Ente Parco l'indennizzo relativo.

L'accertamento sarà effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia comunque sufficiente a poter accertare la causa del danno.

Il verbale di accertamento, la valutazione del danno e la proposta di indennizzo sono trasmessi all'Ente Parco entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia del danno da parte del competente comando stazione forestale.

La proposta di indennizzo deve contenere anche le indicazioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri.

Art. 4 - Misure di prevenzione - L'Ente Parco può finanziare fino al 100% le spese per la realizzazione delle azioni utili al controllo o limitazione di ulteriori danni futuri, al fine di eliminare o ridurre le condizioni determinanti una vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica, delle colture e del patrimonio zootecnico; la loro realizzazione diviene obbligatoria per l'interessato.

Nell'ambito della presente attività l'Ente Parco può inoltre direttamente realizzare e/o fornire strutture o strumenti idonei allo scopo.

La realizzazione delle azioni previste comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi per le colture e/o per il bestiame tutelati dalle stesse.

L'effettiva erogazione dei fondi avverrà, se necessario, in parte con anticipazioni e il saldo ad approvazione, da parte dell'Ente Parco, del consuntivo comprovato dalle spese.

La mancata realizzazione delle azioni previste non consentirà ulteriori indennizzi per danni successivi al termine previsti dall'Ente Parco per la realizzazione dei lavori o per l'effettuazione delle spese.

L'Ente Parco non indennizza i danni al bestiame che, al momento dell'attacco del predatore, si trovasse al pascolo fuori dei termini della monticazione, stabiliti dalla normativa vigente, fuori dalle zone di pascolo autorizzate, si trovasse incustodito oppure fuori dai ricoveri nelle ore notturne o non risultasse in regola al momento dell'evento dannoso con la normativa sanitaria vigente.

L'Ente Parco non indennizza inoltre i danni al bestiame nel caso in cui i resti degli animali rinvenuti siano insufficienti ad accertare le reali cause del decesso.

Sono esclusi dall'indennizzo i richiedenti che, relativamente alle attività produttive oggetto del presente regolamento, negli ultimi 12 mesi abbiano ricevuto sanzioni amministrative notificate o riportato condanne penali relative alle attività produttive oggetto del presente bando passate in giudicato.

Nel caso in cui il richiedente nello stesso periodo risulti interessato da procedimenti penali in corso, sempre relativamente ai reati di cui al comma precedente, il risarcimento verrà sospeso in attesa dell'esito della sentenza.

Art. 5 - Denuncia - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato esclusivamente alla stazione del C.T.A. competente territorialmente entro 24 ore successive alla scoperta del danno.

La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dal Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati e deve essere sottoscritta dal danneggiato con firma autenticata da un agente del comando Stazione del C.T.A. o dall'addetto comunale o dal Notaio.

La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta di indennizzo ad altro Ente e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente.

La denuncia può essere fatta anche verbalmente, purché siano indicati con precisione i danni essenziali all'effettuazione del sopralluogo. In tal caso la partecipazione del danneggiato alla visita sopralluogo è obbligatoria in quanto contestualmente riempirà e sottoscriverà il modulo di denuncia con tutti i dati necessari.

In caso di danni alle colture il danneggiato, pena l'esclusione dell'indennizzo, deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata almeno per i primi cinque giorni successivi alla denuncia, al fine di consentire l'accertamento del danno.

Le denunce difformi dalla procedura sopra descritta saranno escluse dall'indennizzo.

Art. 6 - Accertamento - Il personale del C.T.A. redige un verbale contenente: i dati della denuncia di cui all'art. 5, l'accertamento del danno , la valutazione e la proposta di indennizzo, idonea documentazione fotografica ed eventuali informazioni ed indicazioni utili a diminuire la vulnerabilità dell'attività danneggiata.

Il verbale deve contenere inoltre tutte le informazioni relative a quanto richiesto dal presente regolamento, in particolare dall'art. 4.

Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale, ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo.

Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale può presentare una stima del danno alternativa redatta da un professionista abilitato, entro 10 giorni dalla notifica della stima del danno stesso. L'Ente Parco procederà alla valutazione del danno con giudizio insindacabile.

Il C.T.A. del Parco può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata a/r al danneggiato.

Questi deve ottemperare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. In caso di inottemperanza la domanda è respinta.

Quanto sopra vale anche per le domande sottoscritte dal danneggiato in occasione del sopralluogo e, il verbale stilato in tale sede avrà efficacia trascorsi giorni venti senza che il C.T.A. del Parco abbia richiesto ulteriori notizie con le modalità di cui al terzo comma del presente articolo.

Nel caso il danneggiato non sottoscriva per accettazione il verbale e non presenti una stima alternativa del danno nei tempi e nei modi prescritti dal Regolamento la domanda è da considerarsi come respinta.

Art. 7 - Valutazione - I danni alle colture ed alla zootecnia sono calcolati sulla base di indagini di mercato comparative e sulla base di valori fissati da mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente.

In caso di danni ad una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da un attestato di riconoscimento di tartufaia rilasciato dalla Regione Abruzzo.

Art. 8 - Liquidazione - L'Ente Parco provvede a notificare l'esito del procedimento e a liquidare l'indennizzo all'avente diritto entro novanta giorni dall'evento dannoso, comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione attestante la proposta formale motivata di indennizzo da parte del C.T.A.

In caso di carenze di fondi gli indennizzi sono liquidati entro il primo semestre dell'esercizio successivo.



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