IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 26 gennaio 1999)




TITOLO 1 - norme generali

Art. 1 - Ambito di applicazione - l) - Il presente disciplinare, nelle more dell'approvazione del regolamento del Parco di cui all'art. 11 della L. 394/91, regola, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della stessa legge, le modalità per l'accertamento, la valutazione, la liquidazione dell'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica all'interno del territorio del Parco.

2) - Gli elementi naturali (quali fiumi, torrenti e fossi) e le strade, su cui ricadono i confini, sono considerati esterni al territorio dei Parco.

3) - Agli oneri di cui al presente disciplinare si fa fronte con apposito capitolo di bilancio la cui dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

4) - Sono soggetti a indennizzi esclusivamente i danni provocati dai mammiferi con eccezione dei micromammiferi.

  1. Al fine di garantire adeguato sostegno alle attività zootecniche l'Ente Parco provvede altresì a indennizzare i danni arrecati agli allevamenti da cani randagi o inselvatichiti. Sono fatte salve le norme emanate dalla Regione Marche e dalla Regione Umbria in materia di danni da canidi.

Art. 2 - Misura dell'indennizzo - l) - L'indennizzo è determinato, sulla base di principi equitativi, assumendo come valore di riferimento l'entità del danno e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 100% per i danni alle persone, 100% per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture, 60% per i danni alle cose.

2) - In ogni caso, ciascun indennizzo non potrà superare lire 100.000.000 per i danni alle persone, lire 20.000.000 per i danni al bestiame e alle colture, lire 5.000.000 per i danni alle cose.

3) - Qualora l'importo degli indennizzi per i danni accertati durante l'anno risultasse notevolmente superiore alle disponibilità di bilancio, l'Ente Parco si riserva di procedere, con deliberazione della Giunta esecutiva, a una riduzione delle misure degli indennizzi di cui ai commi precedenti.

4) - L'indennizzo, così come determinato ai sensi dei precedenti commi, è comunque soggetto a una riduzione del:

4.1) - 70% nel caso in cui non siano stati adottati adeguati sistemi di difesa pur esistendo le condizioni per richiedere gli eventuali contributi finalizzati a tale scopo;

4.2) 40% nel caso non sussista alcuna misura di prevenzione tradizionale o nei casi in cui siano evidenziate, come da rapporto del C.F.S., evidenti carenze sotto il profilo della protezione degli animali allevati o delle colture agrarie.

Art. 3 - Compiti del Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (CTA) e dei soggetti incaricati all'accertamento e alla valutazione dei danni - l. - Al CTA è affidato il compito di raccogliere le denunce e, per i danni al bestiame e alle colture, di redigere il verbale di accertamento dell'evento dannoso e formulare la proposta d'indennizzo entro sessanta giorni dalla denuncia.

2. - Nel caso di danni alle persone e alle cose il verbale di accertamento dell'evento dannoso viene redatto da agenti di polizia competenti per territorio.

3. - Al CTA è altresì affidato il compito di predisporre un "prontuario delle colture del Parco" che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna coltura.

4. - Il prontuario, aggiornabile periodicamente, è approvato dalla Giunta esecutiva. Esso costituisce il riferimento oggettivo per la valutazione del danno alle colture ed alla zootecnia.

5. - Qualora il Coordinamento Territoriale sia privo di personale tecnico abilitato o comunque il personale di cui dispone sia insufficiente per espletare i compiti suddetti, provvede l'Ente Parco che può avvalersi di collaboratori esterni. Il Parco assegna inoltre adeguate risorse finanziarie per il pagamento delle competenze spettanti ai suddetti tecnici.

  1. Qualora per le colture agricole il danno denunciato superi l'importo di £ 3.000.000, all'accertamento e alla valutazione del danno provvede l'Ente Parco che può avvalersi di collaboratori esterni.

Art. 4 - Attività di prevenzione - 1. - Nei limiti delle risorse previste nel proprio bilancio l'Ente Parco finanzia, fino al 100% delle spese, l'acquisto di materiali e attrezzature per la realizzazione di azioni e interventi atti a eliminare o ridurre lo stato di rischio di danno al patrimonio zootecnico e alle colture agricole. A tal fine i verbali di cui al primo comma dell'art.11 con le relative proposte di indennizzo debbono contenere, ove applicabili, indicazioni di interventi utili al controllo o alla limitazione di ulteriori danni.

2. - L'Ente Parco, con la collaborazione del CTA, provvede a informare gli interessati relativamente alle misure atte a prevenire i danni all'agricoltura e alla zootecnia.

 

TITOLO 2 - individuazione e valutazione dei danni

Art. 5 - Danni relativi al settore agricolo - forestale - l. - Sono ammessi a indennizzo i danni non reversibili riguardanti:

l. l. - superfici rimboschite da non più di dieci anni;

1.2. - terreni ove i rimboschimenti siano stati effettuati in applicazione al Reg. CEE 2080/92, purché siano state adottate adeguate misure di prevenzione;

1.3. - terreni con produzioni agricole, colture arboree da legno e da frutto, pascoli e prati-pascolo.

2. - Non sono indennizzabili i danni:

2.1. - relativi ad altre tipologie di superfici boscate;

2.2. - relativi a nuove coltivazioni non inserite nel prontuario o comunque non tipiche della zona che beneficiano di premi alla coltivazione. Si considerano nuove le coltivazioni introdotte sul singolo terreno a partire dall'annata agraria 1996-97. L'interessato dovrà produrre dichiarazione sotto la propria responsabilità con cui attesta che non si tratta di nuova coltivazione;

2.3. - alle produzioni orticole, frutticole nonché alle colture di particolare pregio a carattere intensivo per le quali non siano state rese operative le misure di protezione eventualmente indicate dall'Ente Parco;

2.4. - qualora l'importo totale stimato sia inferiore a lire 50.000;

    1. relativi a terreni abbandonati;

Art. 6 - Valutazione dell'indennizzo per i danni alle colture agro-forestali - 1 . Per i danni alle colture la valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio territorialmente competente o comunicati dal tecnico incaricato dal Parco sulla scorta dei prezzi correnti di mercato, qualora non previsti nei mercuriali.

2. Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, all'agricoltore viene assicurato il rimborso delle spese del costo del seme maggiorato di un contributo forfettario di L. 500.000 per ettaro, necessario al ripristino della coltura danneggiata.

3. L'indennizzo viene comunque aumentato:

3.1. - del 10% nel caso di colture attuate con le tecniche agricole a basso impatto ambientale di cui al Reg. CEE 2078192;

3.2. - del 30% nel caso di colture attuate con tecniche agricole biologiche come da Reg. CEE 2092/91 e Reg. CEE 2078/92.

  1. Nei casi di cui al comma precedente, la richiesta d'indennizzo deve essere corredata da documentazione idonea.

    Art. 7 - Danni relativi al patrimonio zootecnico - l. - L'Ente Parco concede indennizzi per i danni causati al patrimonio zootecnico.

    2. - Non sono comunque indennizzabili i danni:

    2.1. verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo;

    2.2. nei casi di:

    2.2. l. assenza della carcassa dell'animale morto;

    2.2.2. presenza di resti dell'animale insufficienti per poter procedere alla regolare certificazione e alla redazione dei verbale di accertamento dei danni;

    2.2.3. qualora l'importo totale stimato sia inferiore a L. 50.000.

  2. Ai fini di una corretta valutazione il soggetto verbalizzante può, ove necessario, acquisire il parere del competente ufficiale veterinario.

    Art. 8 - Valutazione dell'indennizzo per i danni al patrimonio zootecnico - l. - Per i danni al bestiame il valore per specie, razza, età e caratterizzazione oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, è quello definito dalle Regioni Marche e Umbria.

    Art. 9 - Valutazione dell'indennizzo per i danni a persone e cose - l. - Per i danni alle persone e alle cose l'accertamento e la valutazione del danno vengono effettuati da apposite imprese assicuratrici incaricate dall'Ente Parco. In mancanza di assicurazione l'Ente Parco provvede:

    1.1. nel caso di danni alle persone, con apposita perizia medico-legale;

    1.2. nel caso di danni alle cose, con apposita perizia tecnica.

    2. - Le spese per la valutazione del danno sono comunque a carico dell'Ente Parco.

     

    TITOLO 3 -procedimento amministrativo

    Art. 10 - Denuncia - 1. - La denuncia del danno deve essere effettuata dall'interessato alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno.

    2. - La denuncia, obbligatoriamente sottoscritta dall'interessato, deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli messi a disposizione dall'Ente Parco e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati. L'assenza di uno solo degli elementi o degli allegati obbligatori, non consentendo a chi di competenza di effettuare il sopralluogo o una appropriata valutazione del danno, rende nulla la denuncia. La denuncia deve altresì contenere l'attestazione che il danneggiato non sia assicurato contro il tipo di danno denunciato e non abbia avanzato analoga richiesta d'indennizzo ad altro ente pubblico nonché l'impegno a non avanzarne.

    3. - In caso di danni alle colture il danneggiato, al fine di consentire l'accertamento del danno, deve astenersi dal procedere a operazioni sulla coltura danneggiata che impediscano l'accertamento del danno per almeno sette giorni successivi alla presentazione della denuncia. Nel caso in cui il danno denunciato sia superiore ai 3.000.000 tali operazioni debbono essere differite nel tempo per ulteriori cinque giorni.

    4. - In caso di danni a una tartufaia le richieste d'indennizzo devono essere corredate da attestato di riconoscimento di tartufaia coltivata controllata rilasciata dalla Regione competente.

    5. - Qualora l'interessato comunichi che sia possibile effettuare le operazioni di risemina, il sopralluogo per la verifica del danno deve essere effettuato dal C.F.S. entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia. Il C.F.S. provvederà altresì a verificare l'avvenuta esecuzione di risemina provvedendo a formulare la proposta d'indennizzo al Parco, entro i successivi quindici giorni.

  3. In caso di coltivazioni in avanzato sviluppo vegetativo, ove non sia possibile effettuare le operazioni di risemina, il danneggiato è tenuto obbligatoriamente a comunicare la presunta data di raccolta con almeno dieci giorni di anticipo.

    Art. 11 -Accertamento - 1. - I soggetti incaricati dei compiti di cui all'art. 3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia, l'accertamento del danno, la valutazione e le altre necessarie informazioni.

    2. - Essi debbono inoltre corredare la richiesta di indennizzo, nel caso di danni a tartufaie e cose, con una dichiarazione che il danno sia stato effettivamente causato dalle specie di cui all'art.1. In mancanza di tale dichiarazione non potrà essere previsto alcun indennizzo.

    3. - Nel caso specifico di danni ad autovetture la dichiarazione di cui al punto precedente può essere compilata dagli organi di polizia competenti per territorio.

    4. - Qualora il danneggiato sottoscriva per accettazione il verbale di cui al comma 1 del presente articolo ricevendone copia, questo costituisce richiesta formale e motivata d'indennizzo.

  4. Il soggetto che procede all'accertamento può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nella denuncia anche richiedendoli con raccomandata a/r al danneggiato. Questi deve ottemperare entro dieci giorni dalla data di ricevimento della raccomandata; in caso contrario la richiesta d'indennizzo è respinta.

Art. 12 - Liquidazione - 1. - Salvo quanto disposto dal comma 5 del presente articolo, entro 90 giorni dall'evento dannoso l'Ente Parco liquida l'indennizzo all'avente diritto che rilascia idoneo documento formale di ricevuta.

2. - Nel caso di mancata accettazione dell'indennizzo accertato ai sensi dell'articolo precedente, una nuova valutazione viene effettuata da una Commissione formata dal Direttore del Parco, dal responsabile amministrativo del Parco, dal coordinatore territoriale per l'ambiente del C.F.S, o da loro delegati, nonché da un perito esperto in materia.

3. - In caso di mancata accettazione dell'indennizzo proposto dalla Commissione di cui al precedente comma, il danneggiato può richiedere, con propria motivata istanza da presentare all'Ente Parco entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della proposta di liquidazione, il riesame da parte della Giunta esecutiva, che deve deliberare entro i successivi sessanta giorni.

4. - Gli indennizzi relativi a danni accertati vengono liquidati secondo l'ordine temporale di ricevimento delle denunce.

5. - Gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio cui il danno è riferito per carenza di fondi nel capitolo di bilancio di cui al comma 7 dell'art. 15 della legge 394/91 diventano prioritari nell'esercizio seguente e devono essere liquidati entro il primo trimestre utile.

Art. 13 - Danni indennizzati da altri enti pubblici - 1 . - In caso di danni indennizzati parzialmente e liquidati da altri enti pubblici, l'Ente Parco, sulla base degli accertamenti da questi ultimi effettuati, provvede a completare l'indennizzo fino al raggiungimento delle percentuali previste dal presente regolamento.

  1. Ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo, l'interessato deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione comprovante l'accertamento e la liquidazione.

Art. 14 - Norme transitorie e finali - l. - Per l'anno 1999 la percentuale di indennizzo è così stabilita: 100% per danni alle persone; 80% per i danni al patrimonio zootecnico e alle colture; 60% per i danni alle cose, salva diversa determinazione della Giunta esecutiva.

2. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio dell'Ente Parco.



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