IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali
Parco Nazionale del Gran Paradiso Regolamento per la gestione faunistica
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 21 del 2 ottobre 2000)
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE FAUNISTICA
Allart. 11, comma 3 della Legge 394/91, fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle comunità locali espressi nel comma 5 dello stesso articolo, sono elencati i divieti relativi ad attività e opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali, con particolare riguardo alla flora ed alla fauna protette e ai rispettivi habitat. Alla lettera a) dello stesso articolo si ribadisce che nei Parchi nazionali sono vietate la cattura, luccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, nonché lintroduzione di specie estranee, che possono alterare lequilibrio naturale. Gli eventuali diritti esclusivi di caccia delle comunità locali o altri usi civici di prelievi faunistici, prima indicati, ad istanza dellEnte Parco, sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici.
Il comma 4 dello stesso art. 11 stabilisce tuttavia che il Consiglio direttivo dellEnte possa inserire nel Regolamento del Parco deroghe ai divieti prima esposti, fissando opportune regole per le catture, i prelievi faunistici, gli eventuali abbattimenti selettivi e le reintroduzioni.
Nel presente regolamento, che norma, a titolo provvisorio e fino allapprovazione del Regolamento del Parco, di cui allart. 11 della Legge 394/91, le attività di gestione faunistica, sono definite tali deroghe.
CAPITOLO PRIMO
Abbattimenti e Catture
Per la redazione del presente regolamento sono state prese in considerazioni le seguenti norme che disciplinano la materia:
- Legge n. 394, del 6 dicembre 1991, Legge quadro sulle aree protette;
- Legge n. 157, del 11 febbraio 1992, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
Si è inoltre tenuto conto di quanto espresso dal Consiglio di Stato, con parere n. 1712/85, per quanto riguarda le ragioni, i criteri ed i modi per i quali si debba ritenere di competenza delle amministrazioni dei Parchi nazionali il potere autorizzativo nei riguardi delle catture e degli abbattimenti, per fini scientifici e gestionali, di fauna selvatica.
Art. 1 - Premessa
Il Parco, Ente di diritto pubblico ai sensi del comma 1 dellart. 9 della Legge 394/91, ha, in virtù del comma 4 dellart. 11 della stessa Legge e in base a quanto ribadito dal Consiglio di Stato, titolarietà derogatoria e regolamentare al divieto generale di cattura, uccisione, disturbo della fauna selvatica, nonché dintroduzione di specie estranee. Il Parco quindi autorizza direttamente, secondo le norme previste nel presente regolamento provvisorio, leffettuazione delle catture, sia a scopo sanitario e di ricerca scientifica, che quindi non prevedono lo spostamento dei soggetti dal luogo di cattura, sia a scopo di reintroduzione di specie di fauna selvatica da destinare ad altri territori idonei dellarco alpino e delle prealpi. In questultimo caso, la decisione relativa alla cessione dei capi catturati è espressa sentito il parere dellI.N.F.S., cui compete, ai sensi dellart. 7 della Legge 157/92, lespressione di pareri tecnico-scientifici concernenti la fauna selvatica. Possono inoltre essere autorizzati direttamente, e direttamente attuati, sempre nel rispetto delle norme previste nel presente regolamento provvisorio, prelievi di soggetti appartenenti a specie alloctone o autoctone, al fine del controllo della loro crescita demografica. Per quanto riguarda le popolazioni di specie autoctone, può esserne autorizzato il controllo solo se esse derivino da immissioni effettuate per fini diversi e non compatibili con le strategie di conservazione della diversità tipica dellarea protetta o se provocano alterazioni dimostrabili degli habitat naturali protetti.
Il presente Regolamento riguarda e norma i seguenti interventi, finalizzati alla conservazione dellequilibrio ecologico e ambientale dellarea Parco, a una migliore conservazione delle specie protette, allespletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica:
a) abbattimenti a scopo di controllo, numerico o sanitario, delle popolazioni di fauna selvatica;
b) catture a scopo di ricerca scientifica, controllo sanitario e reintroduzione;
c) reintroduzione di specie e sottospecie nel territorio protetto.
Art. 2. Finalità e definizioni
Le finalità dei suddetti interventi, visto anche quanto disposto dallart. 19 della Legge 157/92, sono:
a) mantenere la complessità e diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
b) riportare ecosistemi e zoocenosi al maggior grado di complessità specifica;
c) contenere gli impatti sulle colture agricole, in particolare su quelle da valorizzare e qualificare allinterno dellarea protetta, in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio;
d) contenere gli impatti sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
e) controllare le densità di popolazioni animali ai fini della limitazione della diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette, la dove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa.
Per quanto riguarda i soli interventi di cattura le finalità sono le seguenti:
a) conoscere la composizione e la struttura degli ecosistemi e delle cenosi presenti ed il loro grado di complessità specifica;
b) approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie protette, in particolare al fine della messa in atto di sempre migliori strategie di conservazione.
Al fine di definire gli impatti e per stabilire il grado di loro tollerabilità deve essere, di volta in volta, predisposta una relazione scientifica, a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dellEnte o di esperti di livello universitario alluopo incaricati dallEnte stesso, che definisca:
- il livello di interazione della specie, responsabile del supposto danno, con le fito- e zoocenosi;
- le ragioni per cui si debba ritenere limpatto un evento dannoso e i parametri che consentano di quantificare, i termini ecologici ed economici, e di classificare il danno stesso.
Art. 3. Abbattimenti
Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura e di uccisione di specie appartenenti alla fauna selvatica, in quanto operazioni tecniche finalizzate alla conservazione ed alla tutela di specie minacciate o di habitat o di porzioni di habitat.
Tali interventi possono consistere in:
- abbattimenti qualitativi, per il controllo sanitario della fauna, ovvero per leliminazione di singoli soggetti, ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
- abbattimenti quantitativi, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente reintroduzione, effettuata nei territori limitrofi allarea protetta per scopi di gestione venatoria o per altre finalità, incompatibili con gli indirizzi di conservazione dellEnte;
- abbattimenti quali-quantitativi, che associano gli scopi precedenti.
Gli abbattimenti possono essere effettuati esclusivamente da personale dipendente dellEnte, in particolare dagli addetti alla sorveglianza dotati di strumenti idonei e di idonee capacità.
Sono ritenute ammissibili le soppressioni eutanasiche effettuate ad opera o sotto il controllo del Servizio sanitario dellEnte, per le ragioni sopra indicate. Tali soppressioni eutanasiche, in quanto aventi carattere di necessità e urgenza, possono essere eseguite in deroga alla procedura sotto indicata. Sui modi e tempi della loro attuazione dovrà essere redatto apposito verbale.
Qualora il personale dipendente dellEnte sia indisponibile, per ragioni di servizio o di altra natura, o insufficiente per portare a compimento gli interventi proposti e deliberati, questi possono essere delegati, previa autorizzazione dalla direzione dellEnte Parco, a:
- personale di Vigilanza dellAmministrazione provinciale di Torino;
- addetti del Corpo forestale della Regione Autonoma Valle dAosta;
- personale del Corpo Forestale dello Stato.
Art. 4. Procedure per lattuazione degli abbattimenti
Per lautorizzazione e lesecuzione degli abbattimenti, ad eccezione di quelli a scopo eutanasico, è previsto il seguente iter, nel rispetto delle competenze attribuite dal D.Lgs. 29/93:
1. espressione della linea di indirizzo politico-amministrativo da parte del Consiglio direttivo dellEnte, che, sentito il parere dei tecnici di cui agli articoli precedenti, definisca le finalità, la necessità, gli obiettivi e le priorità del piano di intervento proposto;
2. redazione di un documento scientifico, a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dellEnte o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dellI.N.F.S., che contenga i seguenti elementi:
a) giustificazioni ecologiche e tecniche dellintervento proposto;
b) individuazione dei settori interessati dagli interventi di contenimento;
c) definizione del numero complessivo di soggetti da prelevare;
d) definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per lintervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione delle sofferenze, siano ritenuti più idonei;
e) eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dellanno o particolari habitat o porzioni di habitat;
f) indicazioni sui costi previsti e sulle eventuali entrate finanziarie;
3. approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte del Consiglio e della Giunta, che ne affida lesecuzione al Direttore, sulla base di quanto contenuto nel punto precedente.
Art. 5. Destinazione delle spoglie
Le spoglie degli animali abbattuti nei territori del Parco sono:
1. destinate alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti, nel caso degli abbattimenti qualitativi, previa realizzazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e/o di ricerca scientifica, da eseguirsi presso competenti istituti (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.), o assegnate a Musei riconosciuti in ambito CITES o ad altre collezioni museali per fini didattici o di ricerca;
2. assegnate allAutorità del Comune nel quale è avvenuto labbattimento, allo scopo di una definitiva destinazione, nel caso di abbattimenti quantitativi. Per quanto riguarda i provvedimenti previsti nel caso di assegnazione delle carni a terzi e per la destinazione al libero consumo, si rimanda a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano. Lassegnazione delle spoglie animali al Comune non esclude la possibilità delleffettuazione di esami autoptici e di prelievi a scopo diagnostico e di ricerca scientifica, da eseguirsi presso gli istituti sopra indicati;
3. in caso di abbattimenti quali-quantitativi si adotterà la procedura di cui al precedente punto 1) salvo che il tipo di patologia, sentito il parere delle competenti autorità sanitarie, non consenta di attribuire alle carni altra diversa destinazione.
In ogni caso lEnte si riserva il diritto di effettuare un utilizzo differente delle spoglie, per esigenze di studio, di ricerca scientifica e di esposizione museale presso le proprie strutture a ciò adibite.
Art. 6. Catture di fauna selvatica
Secondo quanto previsto nellart.1 del presente regolamento, nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di fauna selvatica per fini di:
1. ricerca scientifica,
2. verifica e controllo sanitario,
3. reintroduzione o ripopolamento in altre aree protette, o comunque soggette a vincoli permanenti di protezione specifica.
Art. 7. Catture a scopo sanitario e di ricerca scientifica.
Secondo quanto espresso nellart. 1 del presente regolamento, il Parco autorizza direttamente lesecuzione delle catture a scopo sanitario e di ricerca scientifica, ovvero di quelle operazioni che non prevedono lo spostamento dei soggetti dal luogo di cattura. Tali operazioni, effettuate dai Servizi sanitario e di Sorveglianza dellEnte, sono autorizzate dalla Direzione, previa comunicazione scritta del giorno in cui saranno effettuate e della località .
Per le catture a scopo di ricerca scientifica si prevede il seguente iter:
1. espressione della linea dindirizzo politico-amministrativo da parte del Consiglio direttivo dellEnte, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dei piani di cattura proposti;
2. redazione di un documento scientifico, a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dellEnte o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dellI.N.F.S., che contenga i seguenti elementi:
a) obiettivi scientifici dello studio proposto;
b) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare;
c) definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per lintervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
d) eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dellanno o particolari habitat o porzioni di habitat;
3. approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte del Consiglio e della Giunta, che ne affida lesecuzione al Direttore, sulla base di quanto contenuto nel punto precedente.
Qualora le catture siano effettuate da dipendenti dellEnte gli addetti redigeranno, per ogni operazione, un dettagliato verbale.
Le catture a scopo di ricerca scientifica possono anche essere delegate a personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, solo se svolte contestualmente a programmi di ricerca approvati dallEnte. In questo caso lautorizzazione alla cattura è rilasciata dalla Direzione, cui spetta il compito, per il tramite dei servizi competenti, di vigilare sullandamento delle catture stesse. Per ogni operazione deve essere redatto, ad opera dei ricercatori incaricati, un preciso e dettagliato verbale, in cui siano quantificati il numero, il sesso e, la dove possibile, letà dei soggetti catturati.
Lesito numerico dei singoli interventi dovrà essere periodicamente comunicato, per opportuna conoscenza e nelle forme previste, al Consiglio direttivo.
Art. 8. Catture a scopo di reintroduzione o di ripopolamento.
Per lautorizzazione e lesecuzione delle catture a scopo di reintroduzione, nel rispetto delle competenze attribuite dal D.Lgs. 29/93, si prevede il seguente iter:
1. espressione della linea dindirizzo politico-amministrativo da parte del Consiglio direttivo dellEnte, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali dei piani di cessione proposti;
2. redazione di un documento scientifico, a cura del responsabile del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dellEnte o di esperti di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dellI.N.F.S., che contenga i seguenti elementi:
a) giustificazioni ecologiche e tecniche dellintervento proposto;
b) redazione di uno studio di fattibilità delloperazione e di vocazionalità dellarea ai fini della reintroduzione della specie in questione;
c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e immettere;
d) definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per lintervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
e) eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dellanno o particolari habitat o porzioni di habitat;
f) indicazioni sui costi previsti e sulle entrate finanziarie;
3. approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte del Consiglio e della Giunta, che ne affida lesecuzione al Direttore, sulla base di quanto contenuto nel punto precedente;
4. redazione e sottoscrizione di una specifica convenzione secondo quanto previsto dallart. 9 del capitolo primo del presente regolamento.
Le catture a scopo di reintroduzione possono essere effettuate esclusivamente dal personale dipendente dellEnte, in particolare dagli addetti alla sorveglianza dotati di strumenti idonei e di idonee capacità, sotto stretto controllo del Servizio sanitario dellEnte o di veterinari specializzati in fauna selvatica, alluopo incaricati dalla Direzione.
Art. 9. Condizioni per la cessione degli animali
La cattura e lo spostamento degli animali dallarea protetta, a scopo di reintroduzione o di ripopolamento, deve avvenire in accordo con quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali. Per quanto non esplicitamente contemplato dal Regolamento di Polizia veterinaria, per ogni trasferimento di ungulati selvatici dovrà comunque essere redatto il Modello 4 (Rosa), ad opera del Servizio sanitario dellEnte e dovranno essere informati i veterinari delle A.S.L. competenti per territorio.
Gli animali protetti del Parco possono essere ceduti ad altri Enti fatte salve le seguenti condizioni:
1. il Parco mantiene la titolarietà degli animali ceduti. Le spese previste non devono dunque essere considerate come corrispettivo degli animali ceduti, ma come rimborso delle sole spese di cattura e delleventuale trasporto degli animali fino al luogo del rilascio. In ogni momento il Parco si può avvalere, per ragioni connesse con la conservazione della specie, del diritto di ritornare in possesso degli stessi animali ceduti o di un corrispondente numero di soggetti della stessa specie e della stessa origine genetica di quelli ceduti;
2. gli animali sono concessi solo a Enti pubblici o di diritto pubblico, che rispondano ai seguenti requisiti:
&Mac183; gestiscano aree soggette a vincoli di protezione totali o specifici, o comunque in cui sia vietato, per almeno 20 anni, lesercizio venatorio;
&Mac183; siano dotati di un servizio permanente di vigilanza di provata efficienza;
&Mac183; abbiano dotazione di fondi sufficienti allespletamento dellintero programma di reintroduzione.
3. la cessione degli animali è subordinata allesecuzione di uno studio di fattibilità della reintroduzione e di vocazionalità dei nuovi territori per la specie in questione, redatto da ricercatori o tecnici di livello universitario e valutato dal Servizio sanitario e della ricerca dellEnte, il quale si esprimerà solo dopo aver effettuato un sopralluogo tecnico nellarea interessata dal progetto.
4. gli animali sono concessi previa stipulazione di unapposita convenzione che vincoli gli enti coinvolti al rispetto delle norme sopra indicate.
5. gli Enti che ricevono gli animali si impegnano a rendere possibile, in ogni momento, la verifica da parte dellEnte dellandamento della reintroduzione e a fornire periodicamente dati sullincremento demografico del nuovo nucleo immesso.
Art. 10. Catture di avifauna a scopo di inanellamento
Le catture temporanee per inanellamento sono autorizzate dallEnte, secondo le modalità sopra indicate e le persone autorizzate alla cattura dovranno possedere gli stessi requisiti richiesti dallart. 4 della Legge 157/92.
Art. 11. Abbattimento durante la cattura
La cattura può essere seguita dallabbattimento dellanimale solo se contestualmente è operante un piano di abbattimento, di cui agli specifici articoli e commi del presente regolamento. Labbattimento per scopi eutanasici é consentito solo se lanimale é giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante la cattura. La valutazione clinica deve essere effettuata da parte del responsabile del Servizio sanitario dellEnte o di un veterinario specializzato in fauna selvatica o di provata competenza clinico-diagnostica.
Art. 12. Prelievi di fauna ittica
Il prelievo di fauna ittica, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 394/91, è vietato in tutto il territorio del Parco. Sono esclusi da tale divieto i corsi dacqua per i quali esistono diritti pregressi di gestione della fauna ittica, conseguenti a diritti reali o a usi civici delle comunità locali.
Il divieto di cattura o di prelievo può essere derogato a scopo di ricerca scientifica o al fine di preservate la fauna ittica in occasione di lavori in alveo o di eventi a carattere eccezionale, quali quelli conseguenti ad inondazioni o per interventi di pubblica utilità. In tali casi il materiale ittico prelevato dovrà essere reimmesso, nel minor tempo possibile, nello stesso corso dacqua da cui è stato prelevato, a monte o a valle del sito di prelievo. In caso di rinvenimento di esemplari appartenenti a specie alloctone questi dovranno essere soppressi o comunque destinati per fini che non ne prevedano la reimmissione allo stato libero. Per ogni prelievo per fini di tutela della fauna ittica dovrà essere presentata domanda in cui siano precisati i seguenti elementi:
&Mac183; giustificazioni ecologiche e tecniche dellintervento proposto;
&Mac183; individuazione dei tratti torrentizi interessati;
&Mac183; definizione di tempi, personale, metodi e strumenti utilizzati per lintervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza e limitazione delle sofferenze, siano ritenuti più idonei.
Il Direttore provvede, sentito il parere del Responsabile del Servizio sanitario e faunistico, al rilascio delle autorizzazioni a tali interventi, specificando ragioni, tempi, luoghi, strumenti, metodi e personale impiegato.
Nel caso di cattura per scopo di ricerca scientifica si applicano le direttive di cui allart. 7 del capitolo primo del presente regolamento.
CAPITOLO SECONDO
Reintroduzioni e ripopolamenti
Art. 1. Criteri generali
Lart. 11, comma 3, lettera a) della Legge 394/91 stabilisce il divieto di introduzione nei territori del Parco di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare lequilibrio naturale dellarea.
Nel presente Regolamento si ritiene utile non stabilire alcuna deroga a tale norma, ribadendo dunque il divieto assoluto dintroduzione di qualunque specie alloctona. Tale divieto si estende a tutte le specie animali, appartenenti alla fauna vertebrata e invertebrata. Per quanto riguarda le immissioni a scopo di ripopolamento di specie ittiche si rimanda alle specifiche disposizioni.
Il suddetto divieto dintroduzione può essere derogato, per motivate ragioni, da esplicitare nelle forme più oltre previste, solo nel caso in cui si tratti dellimmissione di soggetti appartenenti a sottospecie alloctone di specie autoctone, qualora sia dimostrato con certezza che le sottospecie locali siano estinte.
Art. 2. Procedure per lattuazione
Per quanto attiene ai programmi di reintroduzione, si intende riferirsi, secondo quanto da più parti specificato, alla immissione di soggetti appartenenti a specie che erano presenti in tempi storici nel territorio del Parco, ovvero di specie la cui presenza è testimoniata da documenti che hanno attinenza con la storia, intesa come esposizione ordinata di fatti e circostanze, che risultano da unindagine critica volta ad accertare sia la verità degli stessi sia le connessioni reciproche tra i diversi accadimenti. La scomparsa delle specie suddette deve essere avvenuta per cause non dipendenti dalla trasformazione degli habitat un tempo occupati.
Queste operazioni possono essere autorizzate nel rispetto delle seguenti procedure:
1. Espressione della linea di indirizzo politico-amministrativo da parte del Consiglio direttivo dellEnte, che, sentito il parere dei tecnici di cui sotto, definisca le necessità e gli obiettivi dei piani di reintroduzione proposti;
2. Predisposizione di un documento scientifico redatto congiuntamente ad opera del Servizio sanitario e della ricerca scientifica dellEnte e di esperti esterni di livello universitario, corredata dal relativo parere favorevole dellI.N.F.S., che contenga i seguenti elementi:
- giustificazioni ecologiche e scientifiche dellintervento di reintroduzione proposto;
- individuazione dei settori interessati dalla reintroduzione e valutazione degli impatti;
- quantificazione degli impatti previsti sulle altre componenti delle cenosi protette;
- individuazione del numero complessivo di soggetti da reintrodurre;
- parere favorevole dellI.N.F.S.;
3. approvazione delle modalità di esecuzione del piano da parte del Consiglio e della Giunta, che ne affida lesecuzione al Direttore, sulla base di quanto contenuto nel punto precedente.
Art. 3. Ripopolamenti di fauna ittica
Al fine di riportare gli habitat acquatici del Parco a condizioni di naturalità e là dove esistono diritti pregressi di gestione della fauna ittica, conseguenti a diritti reali o a usi civici delle comunità locali, il Parco può consentire lintroduzione anche di sottospecie non autoctone, solo nel caso in cui quelle autoctone siano estinte e non più disponibili.
I ripopolamenti ittici in aree non soggette ai diritti di gestione suddetti sono vietati, a meno che non siano previsti nellambito di progetti di riqualificazione ambientale o di studio o ricerca scientifica, approvati dalla Giunta esecutiva dellEnte, sentito il parere della Commissione scientifica consiliare.
Nei corsi dacqua del Parco, gestiti ai fini del prelievo di ittio-fauna, in ottemperanza agli usi suddetti, è consentito il ripopolamento di fauna ittica solo se prevede lutilizzo di soggetti provenienti da incubatoi di valle e dallo stabilimento regionale della Valle dAosta, appartenenti a ecotipi mediterranei di Trota fario o di Trota marmorata di provenienza locale nella zona a temoli. In questi casi è consentito solamente il rilascio di avannotti, al fine di evitare la prassi della pronta pesca, che prevede limmissione di soggetti adulti o comunque di dimensioni utili per un prelievo immediato.
Il Parco, là dove le suddette indicazioni siano disattese, oltre ad agire nei modi previsti dalla Legge, avanzerà immediata istanza di liquidazione dei diritti esclusivi di pesca delle comunità locali o degli altri usi civici.
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