IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Monti Sibillini - Programma di trappolamento selettivo del cinghiale nel territorio del Parco. Approvazione bando avviso
(Decreto del Presidente n. 38 del 23 maggio 1996)



IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione del Consiglio direttivo n. 43 dell'1.4.1996;
Visto il proprio decreto n. 38 del 23.5.1996;
INVITA
1) proprietari e i conduttori dei fondi ricompresi nei confini del Parco;
2) altri soggetti, singoli o associati, formalmente autorizzati dai proprietari e dai conduttori dei fondi ricompresi nei confini del Parco;

A COLLABORARE

Modalità della collaborazione
1. tutte le operazioni sono dirette dall'Ente Parco, che si avvale del Gruppo di lavoro dell'Università di Perugia, con la sorveglianza del CFS;
2. coloro che intendono collaborare al programma di trappolamento sono invitati a farne domanda all'Ente Parco compilando l'apposito modello disponibile presso le Case del Parco (Amandola, Arquata del Tronto, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Montefortino, Montegallo, Montemonaco, Norcia, Pievebovigliana, Preci, San Ginesio e Ussita); ,
3. le forme di collaborazione sono le seguenti:
a) gli operatori provvedono in proprio all'acquisto e alla realizzazione delle trappole in conformità dei modelli predisposti dall'Ente Parco;
b) gli operatori utilizzano le trappole predisposte dall'Ente Parco sulla base di una graduatoria che tiene conto del numero delle trappole disponibili, dell'ubicazione dei fondi, del protocollo di ricevimento delle domande;
c) gli operatori, se coltivatori diretti singoli o associati, assumono in appalto dall'Ente Parco la realizzazione delle trappole ai sensi dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
4. nella domanda si deve specificare la forma di collaborazione prescelta;
5. per avviare tempestivamente il programma le domande devono essere presentate presso una delle Case del Parco entro lunedì 1 luglio 1996; le domande pervenute successivamente a tale data potranno egualmente essere prese in considerazione subordinatamente alle prime;
6. le domande vengono esaminate dall'Ente Parco sulla base del programma predisposto dal Gruppo di lavoro: in caso di accoglimento gli operatori vengono autorizzati nominativamente e sono tenuti a sottoscrivere una carta di impegni;
7. le trappole sono identificate singolarmente e registrate in apposito elenco, collaudate e periodicamente controllate dal Gruppo di lavoro, in collaborazione con il CFS;
8. gli operatori autorizzati provvedono in proprio alla manutenzione, escatura e funzionamento delle trappole, delle quali sono legalmente responsabili;
9. i cinghiali catturati sono esaminati, selezionati e sottoposti a prelievi e rilievi da parte del Gruppo di lavoro, in collaborazione con il CFS; i capi selezionati per il prelievo sono abbattuti e lavorati a cura degli operatori autorizzati, che provvedono anche all'acquisizione della certificazione sanitaria di rito.
10. agli operatori che provvedono in proprio all'organizzazione e alla realizzazione delle trappole viene attribuita l'intera carcassa, ad eccezione delle parti destinate allo studio;
11. agli operatori che utilizzano le trappole predisposte dall'Ente Parco e a quelli che le realizzano in appalto viene attribuita l'intera carcassa ad eccezione delle parti destinate allo studio, ma il 30% del peso della carcassa eviscerata, valutata in ragione di lire 5.000 al Kg, viene reintegrata all'Ente Parco come contributo alle spese del programma.



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