IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Regolamento per la ricerca scientifica
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 40 del 24 aprile 1998)




Art. 1 - Ai sensi degli articoli 1, lettera c) e 11, lettera e) della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi incoraggia e promuove attività di ricerca scientifica.

Art. 2 - Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'Ente Parco, con indicazione del programma di ricerca che dovrà precisare:

  1. l'oggetto e le finalità della ricerca;
  2. le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro curricula vitae;
  3. l'area interessata;
  4. la durata della ricerca;
  5. le metodologie applicate (eventuali prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente, impiego di apparecchiature, ecc.).

Art. 3 - Le richieste saranno sottoposte per l'approvazione alla Commissione Studi e Ricerche.

Art. 4 - L'Ente Parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni sulla lettera e).

Art. 5 - Qualora le ricerche e gli studi comportino delle spese per l'Ente e comunque il coinvolgimento dell'organizzazione, verrà stipulata una apposita convenzione che preveda gli impegni delle parti.

Art. 6 - I ricercatori interessati si riferiranno, dal punto di vista organizzativo e per il necessario coordinamento, all'Ente Parco.

Art. 7 - I ricercatori si impegnano a rendere noti all'Ente Parco i risultati delle proprie ricerche.




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