IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna - Regolamento per lo svolgimento delle ricerche e degli studi nel territorio del Parco nazionale, e Bozza di convenzione
(Deliberazione n. 114 del 12 maggio 1994 - All. A e B)




Incarico per svolgimento di studi e ricerche nel territorio del parco. bozza di convenzione (all. A)

Tra l'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte-Falterona e Campigna (omissis), in seguito denominato semplicemente "Parco", con sede legale in Via Garibaldi, 3 - Pratovecchio (AR) per delega del suo legale rappresentante nella persona del suo Presidente (omissis), e Istituto o Società ............

Si conviene e stipula quanto segue

Art.1 - Oggetto - L'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, in seguito denominato semplicemente Parco, considerato che per lo svolgimento della propria attività istituzionale ha bisogno dell'acquisizione di specifiche conoscenze su ........................................, affida l'esecuzione di una ricerca al riguardo, avendone riconosciuta l'idoneità e la capacità tecnico-scientifica di mezzi, alla predetta società o istituto ......................., in seguito denominato semplicemente ricercatore.

Il piano dettagliato dell'attività di ricerca e il piano di spesa sono riportati nell'allegato A), che forma parte integrante del presente contratto.

Il ricercatore si impegna a svolgere quanto forma oggetto del presente contratto consegnando i risultati entro il termine massimo di mesi 6 (sei) dalla scadenza indicata dall'art.2.

Art.2 - Durata - La durata del presente contratto è di 12 mesi, a decorrere dal giorno 1 gennaio 1994 con effetto operativo immediato in relazione alle esigenze di bilancio, per l'esercizio in corso. Il Parco può prorogare, su richiesta del ricercatore, il termine di scadenza del presente contratto per ragioni di riconosciuta necessità e convenienza.

Art.3 - Rapporti tra le parti - I rapporti tra il Parco e il ricercatore, relativi all'esecuzione del presente contratto, verranno curati rispettivamente da................... e dal ricercatore stesso.

Art.4 - Esecuzione del lavoro - Il Parco può controllare, tramite i propri incaricati, il regolare andamento dell'incaricato di cui al presente contratto. Il Parco deve altresì essere informato di volta in volta di eventuali osservazioni o del ritrovamento di reperti che dovessero rivestire notevole importanza nonché dell'attività di ricerca all'interno del Parco.

Art.5 - Importo del contratto e pagamenti - Il Parco si impegna a corrispondere il compenso di cui all'art.15, oltre IVA, quando prevista, quale corrispettivo per le prestazioni professionali di cui al presente contratto. I pagamenti verranno effettuati, previa dichiarazione da parte del rappresentante del Parco, indicato dall'art.3, del regolare svolgimento dell'attività contrattuale, nel seguente modo:

1- il 50% a metà delle indagini, dietro presentazione di uno "stato di avanzamento" comprendente un primo rapporto scritto sullo svolgimento dei sottoprogetti di cui all'allegato A);

2- Il rimanente 50% della somma ad attività ultimata, subordinatamente alla certificazione da parte del Direttore del Parco che i risultati conseguiti siano rispondenti allo scopo del contratto medesimo, sulla base dei seguenti documenti:

- rapporto finale sull'attività svolta con elaborati relativi;

- copia di parte della documentazione fotografica;

- parte del materiale eventualmente raccolto, alla stregua di accordi specifici con la Direzione del Parco.

Art.6 - Utilizzazione dei risultati - Il Parco ha proprio diritto di pubblicare e utilizzare in qualsiasi modo utile alle proprie finalità istituzionali, il tutto, per farne oggetto di pubblicazioni scientifiche, i risultati derivanti dalle attività previste dal seguente contratto a condizione che essi siano già stati comunicati ufficialmente alla Direzione del Parco.

Le eventuali pubblicazioni concernenti i risultati della ricerca dovranno espressamente recare l'indicazione "Lavoro eseguito per conto del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna". Le stesse dovranno comparire sulle riviste del settore con la dicitura "Pubblicazione scientifica n. ........... del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Scientific pubblication n. ......... of National Park of Casentinesi Forests, Mt. Falterona and Campigna)", contrassegnata dal relativo numero d'ordine preventivamente attribuito dal Parco, il quale si riserva la facoltà di ordinare a proprie spese un congruo numero di estratti.

Copia delle migliori foto realizzate nell'ambito delle ricerche all'interno del Parco dovrà essere consegnata al Parco, che le utilizzerà per i propri fini istituzionali, citando nelle forme rituali la paternità delle medesime.

Art.7 - Regime di segretezza - Il Ricercatore ed i suoi collaboratori sono tenuti a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzati dal Parco, per quanto riguarda i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti e gli oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù del contratto medesimo, fatti salvi i risultati scientifici di cui all'art.6, comma 2.

Art.8 - Risoluzione per inadempimento - Qualora il Ricercatore non consegni i risultati dello studio entro il termine indicato dall'art.2 , il contratto potrà essere risolto e dovrà farsi luogo, ove ne ricorrano i presupposti, a risarcimento dei danni derivanti da tale inadempienza. Tuttavia il Parco potrà ugualmente, in caso di breve ritardo giustificato, accettare i risultati dello studio al di là dei termini previsti. In questo caso, tuttavia, al Ricercatore verrà applicata una penale pari al 3% dell'importo previsto dall'art.5 per ogni mese di effettivo ritardo nella consegna.

Art.9 - Facoltà di recesso - Il Ricercatore potrà recedere dal presente contratto in cui venisse a trovarsi, per cause indipendenti dalla propria volontà, nell'impossibilità documentata di attendere all'espletamento dell'attività di ricerca. A sua volta il Parco potrà recedere dal contratto stesso qualora, per proprie insindacabili ragioni, dovesse ravvisarne l'opportunità. La dichiarazione di recesso di ciascuna delle parti dovrà pervenire all'altra a mezzo di raccomandata con almeno tre mesi di preavviso.

Art.10 - Controversie - Tutte le controversie che potranno sorgere nell'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sono, su richiesta di una delle parti, deferite al Consiglio Direttivo del Parco o, in mancanza di accordo, da un Collegio Arbitrale che giudicherà secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri. Questi saranno nominati uno da ciascuno delle parti, mentre il terzo, che fungerà da Presidente, verrà prescelto di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.

Ad integrazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica il Codice di Procedura Civile.

Il Collegio si riunirà in Pratovecchio, nella sede del Parco: le spese necessarie all'arbitrato saranno anticipate dalla parte che ha presentato domanda per l'arbitrato stesso e verranno ripartite tra le parti nel lodo arbitrale secondo il criterio stabilito dagli arbitri.

Art.11 - Penalità - Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini di cui al precedente art.2, l'Ente Parco applicherà una penale pari a 2/180 del compenso pattuito, fatta salva l'eventuale richiesta di danni in relazione al pregiudizio arrecato all'Ente.

Art.12 - Regime fiscale - Le spese di copia, stampa , carta bollata, eventuale registrazione e tutte le altre inerenti il presente contratto sono a carico del ricercatore.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette alla ritenuta d'acconto.

Art.13 - Esecutività - Il presente contratto, mentre risulta vincolante fin dalla data della sua sottoscrizione per il ricercatore , impegnerà il Parco solo dopo l'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.

Art.14 - Assistenza alla ricerca - Al ricercatore viene assicurata l'assistenza del personale e delle guardie del Parco, con ospitalità sui veicoli di servizio ove necessario.

Il ricercatore provvederà per proprio conto alla stipulazione di apposito contratto assicurativo, a copertura di ogni rischio derivante dalla ricerca, per se e per i propri collaboratori.

Art.15 - Finanziamenti alla ricerca - Per ogni semestre di attività le società forniranno, con anticipo di almeno 30 giorni, il calendario delle attività previste, per il benestare della Direzione, che dovrà venirgli concesso, o rifiutato, almeno 15 giorni prima dell'inizio del semestre.

La ricerca sarà finanziata con £ ................. più IVA, pari a complessive £ ..............

Art.16 - Bibliografia, autorizzazioni, permessi - Sarà cura del ricercatore acquisire tutta la bibliografia necessaria alla ricerca , nei casi opportuni per la biblioteca del Parco e a spese di questo, previo benestare della direzione.

Il Ricercatore dovrà provvedere a propria cura ad acquisire, nell'ambito della ricerca e con l'appoggio del Parco, tutte le autorizzazioni e permessi necessari per le operazioni da parte delle autorità eventualmente competenti diverse dal Parco.

Il Parco, dal canto proprio, fornirà tutte le autorizzazioni di propria competenza.

 

Regolamento provvisorio per disciplinare le ricerche riconosciute con egida del Parco. (all. B)

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna promuove e incoraggia la ricerca scientifica effettuata da Enti, Istituti o privati secondo le modalità che seguono :

1 - Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla Direzione del Parco espressa richiesta, corredata da un programma analitico di ricerca, nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto della ricerca;

b) la sua durata;

c) gli eventuali prelievi di materiale naturale vivente o non vivente;

d) la dettagliata descrizione dei metodi di cui si prevede l'applicazione;

e) l'impiego di particolari apparecchiature;

f) le persone che effettueranno la ricerca;

g) se la ricerca darà luogo alla redazione di tesi di laurea o dottorato di ricerca, di un lavoro scientifico o di altro genere di pubblicazione.

Anche un sintetico curriculum del responsabile della ricerca, con annessa lista delle pubblicazioni, dovrà essere accluso.

2 - Le richieste di autorizzazione alla ricerca verranno sottoposte all'approvazione del consiglio Direttivo del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

3 - Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione il ricercatore o i ricercatori designati avranno libero accesso al parco nei modi e nei luoghi consentiti, e potranno effettuavi la ricerca secondo il programma stabilito. La Direzione si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità e in qualsiasi momento, sui punti c) ed e) del precedente paragrafo n.1.

4 - I ricercatori potranno su richiesta essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumentazione, ecc.) secondo modalità da convenirsi caso per caso.

5 - Gli studi che comportino un onere finanziario e organizzativo da parte del Parco dovranno essere regolamentati da una apposita Convenzione tra le parti interessate.

6 - Il materiale del Parco va preso in consegna dai custodi e restituito nello stato in cui si trovava inizialmente; eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti da parte dei responsabili.

7 - Il Parco si riserva di indirizzare i ricercatori a un proprio collaboratore per il coordinamento (sul piano organizzativo e non tecnico) della ricerca.

8 - Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabile le modalità con cui debbano essere consegnate all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dal Parco con rispetto della titolarità dell'autore).

9 - Le pubblicazioni scientifiche prodotte devono essere consegnate alla Direzione del Parco in copia:

(a) come dattiloscritto non ancora accettato per la pubblicazione,

(b) come dattiloscritto, dopo l'accettazione ufficiale da parte di una rivista o di un editore,

(c) in 5 (cinque) copie dopo la pubblicazione a stampa.

10 - Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco. Dovrà inoltre comparire chiaramente la dicitura "Pubblicazione scientifica n. ...... del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (Scientific Pubblication n. ...... of the National Park of Casentinesi Forests, Mt. Falterona and Campigna.)". L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per fini divulgativi.

11 - Nei casi in cui la ricerca richieda la raccolta di materiale vivo o utilizzo di metodi che comportino particolare disturbo alla fauna selvatica occorre preavvertire il Parco.




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