IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Ricerca scientifica e biosanitaria
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 30 del 28 agosto 1997)



  1. Ai sensi degli articoli 1, lettera c) e 11, lettera e) della Legge 6 dicembre 1991, n° 394, l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga incoraggia e promuove attività di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, e di ricerca biosanitaria.
  2. Gli interessati dovranno presentare richiesta scritta alla Direzione del Parco, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari, riportati in un apposito programma analitico di ricerca.

Il programma di ricerca dovrà quindi precisare:

  1. le persone impegnate nelle attività di ricerca e le loro professionalità, con allegati i loro curricula vitae;
  2. l'area del Parco interessata;
  3. l'oggetto e la finalità della ricerca;
  4. la durata della ricerca;
  5. i prelievi da effettuare, sia di materiale vivente che non vivente;
  6. le metodologie applicate;
  7. l'eventuale impiego di apparecchiature;
  8. le misure previste per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente del Parco, sulle popolazioni delle specie vegetali ed animali, sulle formazioni geologiche (reperti fossili etc.)
  9. la eventuale pubblicazione di risultati della ricerca e le modalità previste;
  1. Le richieste saranno sottoposte per l'approvazione al competente Comitato Consiliare Consultivo per le attività scientifiche del Parco;
  2. La Direzione del Parco può, in qualunque momento e per motivate ragioni, o in caso di necessità legate alla gestione del Parco e alle attività di conservazione e tutela, stabilire delle limitazioni sulle lettere e) e g) di cui al punto 2;
  3. Qualora le ricerche e gli studi programmati comportino delle spese per l'Ente e comunque l'impegno della organizzazione del Parco, verrà stipulata una apposita convenzione che preveda gli impegni delle parti;
  4. I ricercatori impegnati si riferiranno, dal punto di vista organizzativo e per il necessario coordinamento, alla Direzione del Parco, che provvederà tramite il proprio personale e i propri servizi;
  5. I ricercatori, a determinate condizioni, stabilite dalla Direzione del Parco e da regolamenti dell'Ente, potranno essere autorizzati ad utilizzare materiale del Parco e strutture logistiche, alle condizioni che verranno stabilite concordemente o previste nell'atto di convenzione. Materiale, attrezzature e strutture dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, pena il risarcimento dei danni all'Ente.
  6. Campioni dei materiali raccolti dovranno essere consegnati all'Ente - se previsto nell'atto di autorizzazione o nella Convenzione - che ne potrà fare uso diretto per le proprie attività istituzionali, compresa l'esposizione nei propri centri servizi, menzionando la fonte.
  7. Una copia della relazione finale o della pubblicazione della ricerca dovrà essere consegnata all'Ente Parco. La pubblicazione, ove concordato, potrà avvenire anche a cura o con la partecipazione del Parco. Nel primo caso la pubblicazione potrà essere inserita nella collana scientifica, alle condizioni che verranno stabilite.

Nel secondo caso è necessario menzionare espressamente e con il dovuto rilievo la partecipazione del Parco, il quale si riserva anche il diritto di stampare direttamente il numero di estratti che riterrà opportuno per le proprie finalità istituzionali.




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