IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Vesuvio - Ricerca scientifica nel parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 62 del 2 giugno 1998)



Il Parco Nazionale del Vesuvio promuove e incoraggia la ricerca scientifica effettuata da Enti, Istituti o privati secondo le modalità che seguono:

1. Gli interessati dovranno preventivamente trasmettere alla Direzione del Parco espressa richiesta, corredata da un programma analitico di ricerca, nel quale vengano precisati almeno i seguenti elementi:

a) l'oggetto della richiesta;

b) la sua durata;

c) gli eventuali prelievi di materiale naturale vivente e non vivente;

d) la dettagliata descrizione dei metodi di cui si prevede l'applicazione;

e) l'impiego di particolari apparecchiature;

f) le persone che effettuano la ricerca;

g) se la ricerca darà luogo alla redazione di tesi di laurea o dottorato di ricerca, di un lavoro scientifico o di altro genere di pubblicazione.

Dovrà essere accluso anche un sintetico curriculum del responsabile della ricerca, con annessa lista delle pubblicazioni.

2. Le richieste di autorizzazione alla ricerca verranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Vesuvio.

3. Nel caso in cui la richiesta ottenga la prescritta autorizzazione, il ricercatore o i ricercatori designati avranno libero accesso al Parco nei modi e nei luoghi consentiti, e potranno effettuarvi la ricerca secondo il programma stabilito. La Direzione si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità e in qualsiasi momento, sui punti c) ed e) del predetto paragrafo 1.

4. I ricercatori potranno, su richiesta, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature esistenti del Parco (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica, strumentazioni, ecc.), secondo modalità da convenirsi caso per caso.

5. Gli studi che portino un onere finanziario e organizzativo da parte del Parco, dovranno essere regolamentati da un'apposita convenzione tra le parti interessate.

 

6. Il materiale del Parco va preso in consegna dai custodi e restituito nello stato in cui si trovava inizialmente; eventuali danni dovranno essere integralmente risarciti da parte dei responsabili.

7. Il Parco si riserva di indirizzare i ricercatori ad un proprio collaboratore per il coordinamento sul piano organizzativo, e non tecnico, della ricerca.

8. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui devono essere assegnate all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle migliori foto realizzate durante la ricerca (che verranno utilizzate dal Parco nel rispetto della titolarità dell'autore).

9. Le pubblicazioni scientifiche prodotte dovranno essere consegnate alla Direzione del Parco in copia:

a) Come dattiloscritto non ancora accettato per la pubblicazione;

b) In 5 - cinque - copie dopo la pubblicazione a stampa.

10. Nei casi in cui la ricerca richieda la raccolta di materiale vivo o utilizzo di metodi che comportino particolare disturbo alla fauna selvatica, occorre preavvertire il Parco.




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