IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Ratifica Protocollo d’intesa per la valorizzazione dei beni demaniali dell’ex carcere dell’Isola di Pianosa (LI)
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 61 del 18 Maggio 2000)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n° 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
VISTO il D.P.R. 22.07.1996 recante norme per l’istituzione dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO che nel perimetro dell’area protetta è inserita l’intera Isola di Pianosa;
VISTO il D.M. del 19 dicembre 1997 che ha disposto l’individuazione di un’area di interesse naturalistico e l’apposizione di misure di salvaguardia per una fascia di mare intorno all’Isola di Pianosa, apponendo divieti per la tutela dell’area naturale marina di interesse nazionale ed affidando all’Ente Parco la concessione delle autorizzazioni in materia;
RILEVATO che l’Isola di Pianosa è demanio pubblico;
PRESO ATTO che il D.L. del 23 ottobre 1997 (G.U. del 29/10/97 n. 252) ha disposto la cessazione di ogni attività carceraria nella suddetta isola dal 31 dicembre 1997;
RILEVATA la necessità di garantire la tutela dell’area protetta terrestre e marina dell’Isola di Pianosa;
CONSIDERATA la necessità di individuare ogni utile azione al fine di garantire ottime prospettive di sviluppo alle vocazioni culturali, didattiche, scientifiche ed economiche dell’isola di Pianosa;
ATTESO che il Ministero delle Finanze è in procinto di definire concessioni dei beni demaniali dell’isola di Pianosa da destinare ad usi governativi e per la rivitalizzazione dell’economia isolana così come richiesto dalla competente Amministrazione Comunale di Campo nell’Elba;
CONSIDERATO che in data 3 Maggio 1999 è stato stipulato, con il Ministero delle Finanze – Dipartimento del Territorio – Direzione centrale del Demanio, una convenzione, ns. prot. n. 4634, nella quale è previsto l’uso gratuito degli immobili situati sull’Isola, richiesti dall’Ente Parco, nonché di affidare all’Ente stesso la custodia demaniale dell’intera isola;
VALUTATO positivamente che la Direzione centrale del Demanio - Ministero delle Finanze, in sede di predisposizione della proposta di convenzione per l’affidamento della custodia demaniale dell’isola di Pianosa all’Ente Parco mette a disposizione gratuitamente gli immobili richiesti in quanto necessari all’espletamento dei compiti di cui alla predetta convenzione;
PREMESSO CHE si sono svolti diversi incontri di lavoro tra le parti interessate al fine di definire un programma di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell’Isola di Pianosa;
RILEVATO che l’Isola si trova in un grave stato di abbandono e necessita di immediati interventi di riqualificazione e di sistemazione in modo particolare degli immobili esistenti;
VISTO il Protocollo d’Intesa siglato il 29 marzo 2000, ns. prot. n. 5781, tra il Ministero delle Finanze, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Campo nell’Elba e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per l’utilizzazione dei beni demaniali dell’Ex struttura carceraria dell’Isola di Pianosa, allegato alla presente delibera e parte integrante di essa;
VALUTATO opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti unanimi, (presenti 9)

DELIBERA

1. Di ratificare il Protocollo d’intesa, siglato il 29 marzo 2000, tra il Ministero delle Finanze, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Campo nell’Elba e l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano per l’utilizzazione dei beni demaniali dell’Ex struttura carceraria dell’Isola di Pianosa, allegato parte integrante della presente Delibera;
2. Di prendere atto degli impegni assunti con il predetto Protocollo dai vari Ministeri e Enti;
3. Di dare mandato alla Direzione di eseguire ogni atto tecnico – amministrativo avente la realizzazione di quanto disposto dalla presente deliberazione;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente ed alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana.


PROTOCOLLO D’INTESA

PREMESSO CHE

1. Si sono svolti diversi incontri di lavoro con la partecipazione di rappresentanti delle parti interessate alla definizione di un programma di interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'isola di Pianosa in conseguenza della dismissione dallo Stato delle attività di reclusione ivi allocate;
2. l'isola di Pianosa è parte integrante del Parco Nazionale ed allo stesso Ente è demandata la gestione del mare circostante fino ad un miglio dalla costa (DPR 22 luglio 1996 e DM Ambiente 22 dicembre 1997) e che sono attualmente in vigore nell’isola le salvaguardie previste dall'atto istitutivo del Parco Nazionale;
3. l'isola si trova in un grave stato di abbandono, con pressanti esigenze di riqualificazione ambientale;
4. è prevista da parte del Ministero delle Finanze la dismissione del patrimonio edilizio ed urbanistico ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e dell'art. 4 della Legge 488 del 27 dicembre 1999;
5. sono stati predisposti - a cura dell’Ente Parco, del Comune di Campo nell'Elba e della provincia di Livorno - studi ed indagini preliminari finalizzati ad individuare le caratteristiche e le risorse ambientali dell'isola e dell'area marina protetta che la circonda;
6. studi ed apporti esterni hanno parimenti dimostrato la particolare rilevanza ambientale e scientifica dei luoghi (National Geographic, CNR IATA, Insula - UNESCO, Museo La Specola. ecc.);
7. è opportuno valutare preventivamente le condizioni edilizie ed urbanistiche ed i servizi indispensabili per qualsiasi ipotesi di intervento: acqua, energia elettrica, rifiuti, trasporti. sicurezza;
8. sono state presentate proposte di intervento, quali quella dei Monaci Benedettini, dello stesso Comune di Campo nell'Elba e dell'Enea;
9. è indispensabile cogliere tutte le potenzialità sia ai fini ambientali che di sviluppo sostenibile ed occupazionale e che, a tal fine, è ritenuta condizione irrinunciabile per lo sviluppo delle attività economiche quella dell’orientamento e della formazione professionale, in particolare dei soggetti locali interessati;
10. l’Ufficio del Territorio di Livorno ha realizzato la rilevazione analitica di tutti i beni presenti sull'Isola (allegato A);


TUTTO CIO’ PREMESSO

le partì convengono quanto segue:


A. PRINCIPI GENERALI

1. I settori dello sviluppo sostenibile per l'isola di Pianosa sono così individuati.-
  • agricoltura biologica;
  • polo didattico e scientifico;
  • processo di antropizzazione e di attività turistica sostenibile e contingentato.

1.1 Più in particolare, per quanto attiene al settore agricolo:

- ritenendo particolarmente significativa la proposta di insediamento dì una Comunità di monaci Benedettini, essa sarà oggetto dei necessari approfondimenti e riflessioni, utilizzando a tale scopo, fra l'altro, le competenze dell'ARSIA e dei soggetti istituzionali interessati (Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Campo nell'Elba. Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano);
- si rende opportuno individuare i seguenti elementi prioritari per valutare i progetti da realizzare:

  • compatibilità con le caratteristiche del territorio,
  • coltivazioni biologiche;
  • economicità delle azioni e loro integrazione con altre attività presenti sull'isola;
  • gestione di soggetti locali.

1.2. Per quanto riguarda il polo didattico e scientifico:

  • privilegiare il rapporto con le Università toscane, il CNR e le loro attività di ricerca nel territorio:
  • favorire la presenza degli organismi internazionali;
  • dare priorità ai progetti di rete;
  • favorire gli aspetti informativi ed educativi rivolti alle scuole italiane ed europee di ogni ordine e grado.

1.3. Per quanto attiene all’attività turistica e di antropizzazione:

  • finalizzare gli interventi per una utilizzazione programmata e sostenibile delle risorse. rivolta soprattutto alla conoscenza storico-ambientale, oltre che culturale e naturalistica;
  • gestione finalizzata a privilegiare l'occupazione locale;

1.4. Per quanto attiene l'utilizzo degli immobili:

  • privilegiare la loro destinazione attraverso una linea funzionale articolata per moduli omogenei, opportunamente distribuiti nel territorio;
  • prevedere prioritariamente azioni di risanamento e di recupero, in particolare per quanto attiene alle superfetazioni tecniche ed alle strutture di sicurezza attualmente presenti, attraverso tecniche di utilizzo e di riuso in loco, ove possibile, dei diversi materiali.

B. STRUMENTI DI ATTUAZIONE

Ferme restando le competenze previste dalla Legge n. 394 del 6 dicembre 1991, dalla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998, dal D.P.R. del 22/7/96 e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 22 dicembre 1997:

1. al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile di cui ai punti da 1.1 a 1.4. precedenti, le parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a concorrere alla formazione di un piano progetto stralcio dell’Isola nelle more dell’approvazione del Piano del Parco;
2 nella prospettiva di concorrere a definire, ove necessario, uno specifico strumento di intervento (accordo di programma e/o di pianificazione ... ) per la destinazione e l’utilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico le parti si impegnano inoltre, a concordare preventivamente le azioni progettuali per lo sviluppo sostenibile sopra indicate.

C MISURE OPERATIVE

Per conseguire gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio. urbanistico ed ambientale le parti si impegnano, sulla base della ricognizione effettuata dal Ministero delle Finanze attraverso il competente Ufficio del Territorio di Livorno e riportata nel citato allegato A) in premessa, a:
1. riservare al Comune di Campo nell'Elba la facoltà di presentare un progetto di utilizzazione degli immobili definiti “Direzione” e "Mensa";
2. rinviare la destinazione dell'edificio definito "Scuola" a successive verifiche, attesa la rivendicazione del Comune di Campo nell'Elba per la sua proprietà;
3. concedere, nei tempi tecnici possibili, ai sensi della legge n. 390 dell’11 luglio 1986 e del D.M. 25 febbraio 1987, al Comune di Campo nell'Elba:
a) i terreni agricoli, la cui utilizzazione sarà definita nel piano progetto stralcio del Parco e negli strumenti di pianificazione locale, regionale e nazionale secondo le indicazioni contenute nei punti 1 e 2 della precedente lettera B);
b) l'immobile denominato "Foresteria".

Le parti concordano, inoltre, di stabilire un tavolo comune locale per l'approfondimento e le analisi delle proposte di intervento presentate da soggetti pubblici e/o privati e di prendere atto che le azioni di cui ai punti precedenti non costituiscono condizione e/o pregiudizio alcuno in ordine alla rivendicazione che le stesse potranno avanzare per la tutela di interessi legittimi.