IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale dellArcipelago Toscano - Convenzione con il Museo di Storia Naturale dellUniversità di Firenze per la valorizzazione degli orti botanici e giardini dellArcipelago Toscano (Deliberazione del Consiglio Direttivo n 145 del 20 dicembre 2000) IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n° 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426; VISTO il D.P.R. 22.07.1996 recante norme per listituzione del Parco Nazionale dellArcipelago Toscano; ATTESO che, ai sensi dellart. 1 della Legge n. 394 del 6.12.91, la conservazione di specie e associazioni vegetali, nonché foreste e caratteristiche naturali è una attività istituzionale dellEnte Parco; VISTO che il sopra menzionato articolo cita quali fini del Parco Nazionale la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica; VISTA la nota pervenuta in data 24/12799 Ns. prot. n. 14669 inviata da (omissis) del Dipartimento di Biologia Vegetale dellUniversità di Firenze, relativa alla trasmissione di una proposta per la valorizzazione del patrimonio vegetale delle Isole dellArcipelago Toscano; ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dellEnte n. 27/00 il progetto è stato valutato positivamente ed è stato dato mandato alla Direzione dellEnte per la predisposizione degli atti necessari alla definizione dello studio; VISTA la nota del 6/11/00 Ns. Prot. N. 19309 del Museo di Storia Naturale Sez. Orto Botanico dellUniversità degli Studi di Firenze, con la quale si trasmette la bozza di una convenzione per la realizzazione dello studio sul patrimonio vegetale delle Isole dellArcipelago, al costo complessivo di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99); ATTESO che tale studio è finalizzato ad individuare e censire le strutture a carattere botanico già esistenti sul territorio del Parco, ed idonee per valorizzare e conservare le specie vegetali; RITENUTO che tali strutture potrebbero essere organizzate quali ambienti museali con finalità didattico-educative, oltrechè costituire punto di appoggio per una compagine tecnico-scientifica impegnata in ricerche e studi sul sistema vegetale naturale dellArcipelago; CONSIDERATO che tra gli obiettivi del progetto si annovera la predisposizione di interventi per la valorizzazione delle strutture già esistenti e eventualmente la creazione ex-novo di giardini o orti con diverso indirizzo e specifiche caratteristiche; TENUTO CONTO che il riassetto o la costituzione delle singole strutture può rappresentare un elemento basilare per lo sviluppo di una rete di Orti Botanici, ad ulteriore diversificazione dellofferta turistica dellArcipelago, individuando aggiuntive vie di fruizione del territorio, culturale e naturalistica; PRESO ATTO che particolari strutture didatticoeducative del genere sopra menzionato completano ed arricchiscono i contenuti sul territorio dellarea protetta, già esposti e trattati nelle esposizioni delle Case del Parco di recente apertura; ATTESO che per la realizzazione dello studio saranno necessari dodici mesi e che lo stesso, verrà coordinato, quale responsabile scientifico, da (omissis); VALUTATO opportunamente il parere tecnico amministrativo della Direzione dellEnte, allegato, parte integrante della presente deliberazione; UDITA la relazione del Presidente; dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 9), DELIBERA 1. Di dar mandato al Presidente di stipulare per lanno 2001 una convenzione con il Museo di Storia Naturale Sez. Orto Botanico dellUniversità di Firenze per laffidamento di uno studio e progetto per la valorizzazione e costituzione di Orti Botanici e giardini sulle Isole dellArcipelago Toscano, per il costo complessivo di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99); 2. Di impegnare con successivo Provvedimento del Direttore la spesa di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99) da imputare sul prossimo Bilancio di Previsione 2001; 3. Di dare mandato alla Direzione dellEnte per la predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi allincarico sopra menzionato; 4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dellAmbiente e alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana. CONVENZIONE TRA IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELLUNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E COSTITUZIONE DI ORTI BOTANICI NELLE ISOLE DELLARCIPELAGO TOSCANO PREMESSO CHE Il paesaggio vegetale, nelle sue forme naturali e di antica utilizzazione da parte delluomo, costituisce uno degli elementi ecologici di fondamentale importanza nel quadro della conoscenza, della tutela e della valorizzazione ambientale dei Parchi Nazionali; la costituzione di strutture museali e scientifiche, quali orti e giardini botanici, permettono una migliore conoscenza del patrimonio vegetale e una maggiore fruizione dello stesso; è importante la realizzazione di una rete di strutture con finalità specifiche, opportunamente differenziate in base alla loro collocazione, biologica, topografica e culturale; VISTA La Delibera del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 27 del 9.3.2000, con la quale si è ritenuto di salvaguardare il patrimonio vegetale delle Isole dellArcipelago Toscano mediante la valorizzazione e la costituzione di orti e giardini botanici; Lanno duemila (2000), il giorno ___________________________ del mese di ___________ TRA Il Museo di Storia Naturale dellUniversità degli studi di firenze, sez. Orto Botanico (da ora in avanti denominato semplicemente Museo), Codice Fiscale/P.iva n. 01279680480, con sede in Via P.A. Micheli, 3 - Firenze, e per esso, il Direttore del Museo, E Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (da ora in avanti denominato semplicemente Parco), Codice Fiscale n. 91007440497, con sede a Portoferraio (Li), Via Guerrazzi n. 1, rappresentato dal Presidente del Parco stesso che agisce in nome e per conto esclusivo dellEnte Parco; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto dellincarico e tempi di esecuzione Il Parco ed il Museo intendono porre in essere uno studio avente le seguenti finalità: Costituzione di strutture atte a valorizzare il patrimonio vegetale dellArcipelago Toscano con lorganizzazione di una rete di orti e giardini botanici con finalità didattico educative. Il lavoro sarà articolato in: Una prima indagine conoscitiva delle realtà già esistenti e di quelle da ristrutturare o creare ex-novo, con la stesura di un progetto preliminare; Successivamente sarà elaborata una proposta di una rete di orti Botanici e Giardini privati ognuno con finalità diverse di conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale. La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a partire dalla data della sua stipula. Il periodo suddetto è comprensivo sia dei giorni di campagna che di quelli necessari alla elaborazione del progetto. Le parti, qualora ne ravvedessero la necessità, si riservano il diritto di prolungare, previo accordo, il periodo di studio. Per la realizzazione della campagna ci si potrà avvalere della collaborazione di personale afferente al Museo; Art. 2 Obblighi delle parti il Parco si impegna a: - finanziare tutte le spese derivanti dallindagine in oggetto; - fornire collaboratori di supporto a cui il personale del Museo farà riferimento; - fornire i dati in suo possesso necessari alla realizzazione dello studio. Il _Museo si impegna a: - concordare con la Direzione del Parco le priorità progettuali e a collaborare con questa, durante le varie fasi della realizzazione dello studio; - coordinare la varie fasi dellindagine; - indicare il personale da impiegare nei diversi aspetti dello studio; - consegnare: entro 2 mesi dalla stipula della relazione un primo elaborato di massima dal quale si evince la priorità degli interventi da eseguire; entro 9 mesi di un progetto preliminare; di un elaborato finale su supporto cartaceo in 3 (tre) copie di cui una riproducibile, e n. 1 copia su supporto elettronico compatibile con Windows 95, Archinfo e/o Autocad; - si obbliga di introdurre nel progetto, anche se già elaborato e preventivato, varianti con pattuizione di nuovi prezzi oltre a tutte le integrazioni o modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dellEnte Parco, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. Art. 3 Coordinamento Il coordinamento e la responsabilità della progettazione viene assegnato alla Direzione del Parco Nazionale e al Prof. Pier Virgilio Arrigoni. Art. 4 Corrispettivo e modalità di pagamento I costi per la realizzazione del progetto sono di Lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) al lordo degli oneri. Tale cifra verrà erogata dal Parco a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal Museo, secondo il seguente piano di riparto: il 20 % dellimporto totale pari a Lire 7.000.000 (Euro 3.615,20) da corrispondere alla consegna di un primo elaborato di massima; il 30 % dellimporto totale pari a Lire 10.500.000 (Euro 5.422,80) verrà corrisposto alla consegna e successiva approvazione da parte della Direzione, del progetto preliminare; il 50 % al termine dello studio, contestualmente allapprovazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio Direttivo del Parco. Art. 5 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni a) La proprietà dei risultati dello studio e della relazione conclusiva è del Parco. b) E data facoltà al Museo di utilizzare i risultati per fini scientifici o istituzionali, previa esplicita autorizzazione scritta del Parco e sottoponendo alla Direzione del Parco il testo che intende divulgare. c) In ogni caso il Parco dovrà essere menzionato come promotore e finanziatore delliniziativa. Le restrizioni di cui al punto b) rimarranno valide per un periodo di 3 anni dopo la cessazione della convenzione. Il Museo si rende garante che il personale da esso destinato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nellambito del presente incarico e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati. Art. 6 Oneri La Direzione del Parco svolgerà ogni adempimento tecnico amministrativo e gestionale di competenza dellEnte Parco in applicazione della presente convenzione. Le eventuali spese datto sono a carico del Parco. Art. 7 Penale In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui allart. 2, sarà applicata la penale di £ 50.000 (cinquantamila) al giorno. Art. 8 - Revoca Alla Direzione dellEnte Parco è riservata la facoltà unilaterale di recedere dal presente incarico in qualunque fase dello stesso. In tal caso sarà riconosciuto al contraente il corrispettivo di cui al precedente art. 4 in misura proporzionale alleffettiva attività svolta. Art. 9 Accordi tra le parti Per ogni controversia relativa allattivazione del presente incarico sarà competente il Foro di Livorno. Tutte le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione e/o di interpretazione del presente contratto verranno devolute - ex art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile - ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dalla Direzione dellEnte Parco, uno dal contraente ed il terzo da designarsi di comune accordo tra i primi due oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Livorno. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e si pronuncerà anche sulle spese. Art. 10 Norma finale Il contraente dovrà restituire alla Direzione dellEnte Parco copia del presente incarico, firmata per incondizionata accettazione, nonché siglata foglio per foglio. Il contraente dovrà, altresì, approvare con separata sottoscrizione - ex art. 1341 c.c. - le clausole di cui agli artt. 7 e 8. Per quanto non specificatamente espresso in questo disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge vigente in materia di esecuzione di opere e prestazioni di servizi. Del che si è redatta in duplice originale la presente scrittura, datata, firmata ad ogni piè pagina per accettazione dai contraenti. Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 28 c.p.c. si approvano specificatamente lart. 7 e lart. 8 della presente lettera di incarico concernenti la facoltà di recesso unilaterale e lelezione del Foro di Livorno per ogni controversia. |