IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano - Convenzione con il Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze per la valorizzazione degli orti botanici e giardini dell’Arcipelago Toscano
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n 145 del 20 dicembre 2000)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n° 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n° 426;
VISTO il D.P.R. 22.07.1996 recante norme per l’istituzione del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 394 del 6.12.91, la conservazione di specie e associazioni vegetali, nonché foreste e caratteristiche naturali è una attività istituzionale dell’Ente Parco;
VISTO che il sopra menzionato articolo cita quali fini del Parco Nazionale la promozione di attività di educazione, formazione e ricerca scientifica;
VISTA la nota pervenuta in data 24/12799 Ns. prot. n. 14669 inviata da (omissis) del Dipartimento di Biologia Vegetale dell’Università di Firenze, relativa alla trasmissione di una proposta per la valorizzazione del patrimonio vegetale delle Isole dell’Arcipelago Toscano;
ATTESO che con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 27/00 il progetto è stato valutato positivamente ed è stato dato mandato alla Direzione dell’Ente per la predisposizione degli atti necessari alla definizione dello studio;
VISTA la nota del 6/11/00 Ns. Prot. N. 19309 del Museo di Storia Naturale – Sez. Orto Botanico dell’Università degli Studi di Firenze, con la quale si trasmette la bozza di una convenzione per la realizzazione dello studio sul patrimonio vegetale delle Isole dell’Arcipelago, al costo complessivo di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99);
ATTESO che tale studio è finalizzato ad individuare e censire le strutture a carattere botanico già esistenti sul territorio del Parco, ed idonee per valorizzare e conservare le specie vegetali;
RITENUTO che tali strutture potrebbero essere organizzate quali ambienti museali con finalità didattico-educative, oltrechè costituire punto di appoggio per una compagine tecnico-scientifica impegnata in ricerche e studi sul sistema vegetale naturale dell’Arcipelago;
CONSIDERATO che tra gli obiettivi del progetto si annovera la predisposizione di interventi per la valorizzazione delle strutture già esistenti e eventualmente la creazione ex-novo di giardini o orti con diverso indirizzo e specifiche caratteristiche;
TENUTO CONTO che il riassetto o la costituzione delle singole strutture può rappresentare un elemento basilare per lo sviluppo di una rete di Orti Botanici, ad ulteriore diversificazione dell’offerta turistica dell’Arcipelago, individuando aggiuntive vie di fruizione del territorio, culturale e naturalistica;
PRESO ATTO che particolari strutture didattico–educative del genere sopra menzionato completano ed arricchiscono i contenuti sul territorio dell’area protetta, già esposti e trattati nelle esposizioni delle Case del Parco di recente apertura;
ATTESO che per la realizzazione dello studio saranno necessari dodici mesi e che lo stesso, verrà coordinato, quale responsabile scientifico, da (omissis);
VALUTATO opportunamente il parere tecnico – amministrativo della Direzione dell’Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;
UDITA la relazione del Presidente;

dopo ampio dibattito, con voti unanimi (presenti 9),


DELIBERA

1. Di dar mandato al Presidente di stipulare per l’anno 2001 una convenzione con il Museo di Storia Naturale – Sez. Orto Botanico – dell’Università di Firenze per l’affidamento di uno studio e progetto per la valorizzazione e costituzione di Orti Botanici e giardini sulle Isole dell’Arcipelago Toscano, per il costo complessivo di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99);
2. Di impegnare con successivo Provvedimento del Direttore la spesa di Lire 35.000.000 (Euro 18.075,99) da imputare sul prossimo Bilancio di Previsione 2001;
3. Di dare mandato alla Direzione dell’Ente per la predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi all’incarico sopra menzionato;
4. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Ambiente e alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana.



CONVENZIONE TRA IL MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE E IL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE E COSTITUZIONE DI ORTI BOTANICI NELLE ISOLE DELL’ARCIPELAGO TOSCANO


PREMESSO CHE


Il paesaggio vegetale, nelle sue forme naturali e di antica utilizzazione da parte dell’uomo, costituisce uno degli elementi ecologici di fondamentale importanza nel quadro della conoscenza, della tutela e della valorizzazione ambientale dei Parchi Nazionali;
la costituzione di strutture museali e scientifiche, quali orti e giardini botanici, permettono una migliore conoscenza del patrimonio vegetale e una maggiore fruizione dello stesso;
è importante la realizzazione di una rete di strutture con finalità specifiche, opportunamente differenziate in base alla loro collocazione, biologica, topografica e culturale;

VISTA La Delibera del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale Arcipelago Toscano n. 27 del 9.3.2000, con la quale si è ritenuto di salvaguardare il patrimonio vegetale delle Isole dell’Arcipelago Toscano mediante la valorizzazione e la costituzione di orti e giardini botanici;

L’anno duemila (2000), il giorno ___________________________ del mese di ___________

TRA

Il Museo di Storia Naturale dell’Università degli studi di firenze, sez. Orto Botanico (da ora in avanti denominato semplicemente “Museo”), Codice Fiscale/P.iva n. 01279680480, con sede in Via P.A. Micheli, 3 - Firenze, e per esso, il Direttore del Museo,

E

Il Parco Nazionale Arcipelago Toscano (da ora in avanti denominato semplicemente “Parco”), Codice Fiscale n. 91007440497, con sede a Portoferraio (Li), Via Guerrazzi n. 1, rappresentato dal Presidente del Parco stesso che agisce in nome e per conto esclusivo dell’Ente Parco;


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto dell’incarico e tempi di esecuzione
Il Parco ed il Museo intendono porre in essere uno studio avente le seguenti finalità:
Costituzione di strutture atte a valorizzare il patrimonio vegetale dell’Arcipelago Toscano con l’organizzazione di una rete di orti e giardini botanici con finalità didattico educative.
Il lavoro sarà articolato in:
Una prima indagine conoscitiva delle realtà già esistenti e di quelle da ristrutturare o creare ex-novo, con la stesura di un progetto preliminare;
Successivamente sarà elaborata una proposta di una rete di orti Botanici e Giardini privati ognuno con finalità diverse di conservazione e valorizzazione del patrimonio vegetale.
La presente convenzione ha la durata di mesi 12 a partire dalla data della sua stipula. Il periodo suddetto è comprensivo sia dei giorni di campagna che di quelli necessari alla elaborazione del progetto. Le parti, qualora ne ravvedessero la necessità, si riservano il diritto di prolungare, previo accordo, il periodo di studio.
Per la realizzazione della campagna ci si potrà avvalere della collaborazione di personale afferente al Museo;

Art. 2 – Obblighi delle parti
il Parco si impegna a:
- finanziare tutte le spese derivanti dall’indagine in oggetto;
- fornire collaboratori di supporto a cui il personale del Museo farà riferimento;
- fornire i dati in suo possesso necessari alla realizzazione dello studio.

Il _Museo si impegna a:
- concordare con la Direzione del Parco le priorità progettuali e a collaborare con questa, durante le varie fasi della realizzazione dello studio;
- coordinare la varie fasi dell’indagine;
- indicare il personale da impiegare nei diversi aspetti dello studio;
- consegnare: entro 2 mesi dalla stipula della relazione un primo elaborato di massima dal quale si evince la priorità degli interventi da eseguire; entro 9 mesi di un progetto preliminare; di un elaborato finale su supporto cartaceo in 3 (tre) copie di cui una riproducibile, e n. 1 copia su supporto elettronico compatibile con Windows ’95, Archinfo e/o Autocad;
- si obbliga di introdurre nel progetto, anche se già elaborato e preventivato, varianti con pattuizione di nuovi prezzi oltre a tutte le integrazioni o modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Ente Parco, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Art. 3 – Coordinamento
Il coordinamento e la responsabilità della progettazione viene assegnato alla Direzione del Parco Nazionale e al Prof. Pier Virgilio Arrigoni.

Art. 4 – Corrispettivo e modalità di pagamento
I costi per la realizzazione del progetto sono di Lire 35.000.000 (trentacinquemilioni) (Euro 18.075,99) al lordo degli oneri.
Tale cifra verrà erogata dal Parco a seguito di presentazione di regolare fattura emessa dal Museo, secondo il seguente piano di riparto:
il 20 % dell’importo totale pari a Lire 7.000.000 (Euro 3.615,20) da corrispondere alla consegna di un primo elaborato di massima;
il 30 % dell’importo totale pari a Lire 10.500.000 (Euro 5.422,80) verrà corrisposto alla consegna e successiva approvazione da parte della Direzione, del progetto preliminare;
il 50 % al termine dello studio, contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Consiglio Direttivo del Parco.

Art. 5 - Proprietà dei risultati e pubblicazioni
a) La proprietà dei risultati dello studio e della relazione conclusiva è del Parco.
b) E’ data facoltà al Museo di utilizzare i risultati per fini scientifici o istituzionali, previa esplicita autorizzazione scritta del Parco e sottoponendo alla Direzione del Parco il testo che intende divulgare.
c) In ogni caso il Parco dovrà essere menzionato come promotore e finanziatore dell’iniziativa.
Le restrizioni di cui al punto b) rimarranno valide per un periodo di 3 anni dopo la cessazione della convenzione.
Il Museo si rende garante che il personale da esso destinato allo svolgimento della ricerca mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito del presente incarico e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

Art. 6 – Oneri
La Direzione del Parco svolgerà ogni adempimento tecnico amministrativo e gestionale di competenza dell’Ente Parco in applicazione della presente convenzione.
Le eventuali spese d’atto sono a carico del Parco.

Art. 7 – Penale
In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna di cui all’art. 2, sarà applicata la penale di £ 50.000 (cinquantamila) al giorno.

Art. 8 - Revoca
Alla Direzione dell’Ente Parco è riservata la facoltà unilaterale di recedere dal presente incarico in qualunque fase dello stesso.
In tal caso sarà riconosciuto al contraente il corrispettivo di cui al precedente art. 4 in misura proporzionale all’effettiva attività svolta.

Art. 9 – Accordi tra le parti
Per ogni controversia relativa all’attivazione del presente incarico sarà competente il Foro di Livorno.
Tutte le controversie che dovessero sorgere in sede di esecuzione e/o di interpretazione del presente contratto verranno devolute - ex art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile - ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dalla Direzione dell’Ente Parco, uno dal contraente ed il terzo da designarsi di comune accordo tra i primi due oppure, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Livorno.
Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto e si pronuncerà anche sulle spese.

Art. 10 – Norma finale
Il contraente dovrà restituire alla Direzione dell’Ente Parco copia del presente incarico, firmata per incondizionata accettazione, nonché siglata foglio per foglio.
Il contraente dovrà, altresì, approvare con separata sottoscrizione - ex art. 1341 c.c. - le clausole di cui agli artt. 7 e 8.
Per quanto non specificatamente espresso in questo disciplinare si farà riferimento alle disposizioni di legge vigente in materia di esecuzione di opere e prestazioni di servizi.


Del che si è redatta in duplice originale la presente scrittura, datata, firmata ad ogni piè pagina per accettazione dai contraenti.
Ai sensi degli artt. 1341 c.c. e 28 c.p.c. si approvano specificatamente l’art. 7 e l’art. 8 della presente lettera di incarico concernenti la facoltà di recesso unilaterale e l’elezione del Foro di Livorno per ogni controversia.