IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Convenzione con l’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente del Veneto per la realizzazione del primo stralcio del progetto speciale “La difesa del territorio e la mitigazione dei rischi – difesa idrogeologica e rischio idraulico” previsto dal Piano per il Parco.
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 38 del 4 agosto 2000)



L’anno duemila, il giorno __ del mese di _____, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre (BL),

TRA

l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, c.f. 91005860258 e P.IVA. 00846670255, rappresentato dal Direttore, ing. Giuseppe Campagnari, nato a San Zeno di Montagna il 29.08.1950, domiciliato per la carica a Feltre (BL) in Piazzale Zancanaro n. 1, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Direttivo n. /2000 del 04.08.2000

E

L’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente del Veneto con sede a Padova – P.le Stazione n. 1 c. f. 92111430283 – p. IVA 03382700288 rappresentata dal Direttore Generale dott. Paolo Cadrobbi, nominato con delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 77 del 7 agosto 1997;

PREMESSO CHE:

il Piano per il Parco, in corso di approvazione da parte della Regione Veneto, prevede per la sua completa attuazione una serie di progetti speciali che, vista la particolare complessità degli argomenti trattati, necessitano di specifici approfondimenti svolti in particolare da professionisti o da strutture dotate di alta professionalità e competenza;
fra tali progetti speciali il Piano annovera la difesa del territorio e la mitigazione dei rischi, suddividendo tale argomento in due settori specifici rappresentati dalla difesa idrogeologica e rischio idraulico e dalla difesa dagli incendi boschivi;
il progetto speciale difesa del territorio e mitigazione dei rischi - difesa idrogeologica e rischio idraulico prevede l’organizzazione di una specifica banca dati e l’individuazione dei criteri per provvedere ad un efficiente monitoraggio territoriale, con particolare riguardo ai siti e alle strutture idrogeologiche più vulnerabili; il progetto dovrà quindi individuare una scale di priorità per gli interventi di difesa e di mitigazione del rischio, tenendo conto della possibile gamma di interventi capaci di porre rimedio alle condizioni di vulnerabilità, dei costi relativi e dei benefici che verrebbero alla stabilità dei sistemi. Dovrà poi fare riferimento alle tecniche alternative di intervento, soprattutto a quelle di ingegneria naturalistica, sviluppando le indicazioni progettuali nella direzione del minimo impatto sulla struttura degli ecosistemi e su quella paesaggistica dei luoghi;

CONSIDERATA l’alta valenza istituzionale e la notevole capacità dimostrata dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente che da anni si occupa delle problematiche connesse alla difesa idrogeologica ed al rischio idraulico avvalendosi anche del Centro valanghe di Arabba;

RICONOSCIUTA l’importanza di promuovere rapporti di collaborazione sempre più stretti fra l’Ente Parco ed altri soggetti pubblici così da valorizzare in sinergia le reciproche potenzialità e considerato che il Piano per il Parco suggerisce l’attivazione di protocolli di collaborazione con qualificati Istituti ed in particolare col Centro Sperimentale di Arabba;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione
L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, di seguito denominato Ente Parco, affida all’Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente del Veneto l’incarico per la stesura del progetto speciale “La difesa del territorio e la mitigazione dei rischi – difesa idrogeologica e rischio idraulico” previsto dal Piano per il Parco.
Il progetto dovrà essere articolato secondo le seguenti fasi:
- Carta dei dissesti, con tendenza evolutiva;
- Carta dei sistemi idrogeologici più vulnerabili;
- Catasto delle sorgenti;
- Carta della vulnerabilità idrogeologica in relazione agli incendi, relativa alle aree del Parco, all’interno delle quali sia significativa l’interazione con il tessuto antropico;
- Banca dati sulle opere di difesa idrogeologica esistenti;
- Catalogo bibliografico e cartografico inerente i temi della difesa idrogeologica e del rischio idraulico;
- Elenco delle tecniche e tipologie di ingegneria naturalistica applicabili negli interventi sistematori, evidenziando potenzialità e limiti del loro utilizzo ;
- Elenco dei criteri di intervento e delle soluzioni progettuali atte a mitigare il rischio per i casi critici di maggiore importanza;
- Relazione generale e conclusiva con particolare accento sulla vulnerabilità idrogeologica e sulle situazioni a rischio nel territorio del Parco;
Tutte le carte e le banche dati verranno fornite su supporto magnetico con formati di scambio compatibili con i più diffusi software GIS e CAD;

Art. 2 - Costo economico dell'intervento
L'importo totale dell’intervento di cui all’art.1 ammonta a L. 100.000.000 (diconsi lire centomilioni), pari a euro 51.645,69 (diconsi euro cinquantunomilaseicentoquarantacinquevirgolasessantanove).


Art. 3 - Finanziamento dell'intervento
L'intervento è finanziato con fondi propri dell’Ente Parco.
L'importo di cui al precedente articolo 2 sarà corrisposto con le seguenti modalità:
- 20% dell’intera somma alla sottoscrizione della convenzione;
- 30% dell’intera somma alla fine della raccolta dei dati preliminari e delle analisi propedeutiche, a centottanta giorni dalla firma della convenzione;
- 30% dell’intera somma alla verifica di sussistenza degli elaborati previsti ai punti 2,4,5,6, e 7 dell’art. 1;
- 20% dell’intera somma all’approvazione del progetto finale o comunque entro sessanta giorni dalla consegna di quant’altro previsto dalla presente convenzione.
Resta a carico dell'Ente Parco, che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere, ogni eventuale eccedenza di spesa, debitamente comprovata dall'Ente affidatario e preventivamente assentita dall’Ente Parco, rispetto al costo economico di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Art. 4 - Prescrizioni attuative dell'affidamento
Compete all'Ente affidatario l'acquisizione di tutti i mezzi, strumentali ed umani, necessari alla realizzazione dei lavori.
I lavori devono essere svolti secondo il seguente cronoprogramma:
- fase di preparazione entro due mesi;
- raccolta dei dati e delle indagini di campagna entro i successivi dodici mesi;
- organizzazione del materiale raccolto per l’analisi e per l’elaborazione dei dati entro i successivi tre mesi;
- stesura della relazione finale e consegna allegati entro i successivi tre mesi.
Ogni eventuale proroga si rendesse necessaria dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Direzione dell’Ente Parco.
La Direzione dell'Ente Parco si riserva la facoltà di esercitare, anche nel corso del lavoro e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità di esecuzione del progetto oggetto della presente convenzione, fermo restando che competente ad assumere tutte le decisioni comunque connesse alla realizzazione degli stessi è l'ente affidatario, il quale, pertanto, da questo punto di vista, resta l'unico responsabile sotto il profilo civile, penale amministrativo e contabile delle decisioni assunte.
In particolare, dopo otto mesi dall’inizio dell’attività l’ente affidatario dovrà consegnare al Direttore dell’Ente Parco una relazione sullo stato del progetto della quale verrà informato il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Disciplina del rapporto nascente dalla convenzione
La presente convenzione ha efficacia sino all'approvazione del progetto nel suo complesso.
Resta salvo il potere della Direzione dell'Ente Parco di revocare il presente atto di affidamento, allorché l'Ente affidatario incorra in violazioni di prescrizioni normative statali o regionali, ovvero, per negligenza, imperizia o altro comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita del progetto.
In caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento delle attività eseguite ed utilizzabili, restando attribuite all'Ente affidatario le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento lo stesso sia legittimamente tenuto, salvo il risarcimento dei danni cagionati all'Ente Parco a causa della revoca dell'affidamento.
L'Ente affidatario è altresì responsabile dei danni cagionati a persone o beni pubblici o privati in conseguenza dei lavori eseguiti nel corso dei rilevamenti, ecc…, restando l'Ente Parco indenne da ogni azione risarcitoria al riguardo.

Art. 6 - Definizione delle controversie
Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Tali controversie sono comunque sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione in via amministrativa. All'uopo, l'Ente affidatario notificherà le proprie motivate pretese all'Ente Parco, il quale si pronunzierà sulle stesse nel termine di trenta giorni dalla notifica ricevuta.
L'Ente affidatario non potrà, pertanto, adire la magistratura amministrativa finché l'Ente Parco non si sia pronunciato in merito, ovvero finché non sia inutilmente decorso il termine per provvedervi.

Art. 7 - Disposizioni fiscali
Sono a carico dell'Ente Parco tutte le spese inerenti al presente atto.

Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di conferma.

Feltre, li ______________



ENTE PARCO NAZIONALE
DOLOMITI BELLUNESI

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Campagnari

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo Cadrobbi