IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Accordo quadro di collaborazione tra il Club alpino italiano e il Parco nazionale Dolomiti Bellunesi
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 28 del 3 marzo 1997)




INTRODUZIONE

La fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo), rendono necessario l'apporto di tutte quelle componenti della società che vivono la montagna nei suoi vari aspetti, ivi compresi lo studio e la conoscenza del territorio, presupposti essenziali per una adeguata e mirata gestione di questa particolare risorsa naturale.

In considerazione delle comuni finalità in tema di studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione delle risorse naturali, obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi quanto dall'art. 1 dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano CAI e dalle sue delibere in materia (Tavole di Courmayeur, Bidecalogo), riconoscendo l'assistenza specialistica e volontaria finora data dal CAI all'Amministrazione del Parco nonché l'importanza di continuare questo rapporto, si è pervenuti alla comune decisione di siglare il seguente accordo quadro di collaborazione tra il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il CAI, rappresentato dal Presidente Generale pro-tempore.

SCOPI DELL'ACCORDO

• - Riconoscere il ruolo del CAI quale soggetto che, attraverso le sue strutture, fornisce collaborazione specifica rivolta alla conoscenza ed alla protezione delle risorse naturali che ricadono nel territorio del Parco.

• - Mantenere tra le parti un continuo e reciproco aggiornamento relativamente ai problemi più delicati legati alla frequentazione ed alla fruizione turistico-sportiva di zone sensibili od a particolare valore biologico-paesaggistico, quali quelle ricomprese nel Parco.

• - Il CAI, si attiva da un lato per portare a conoscenza dell'Ente Parco le esigenze ed aspettative di un vasto settore di fruitori, e dall'altro a mediare tali esigenze presso i soci e i non soci, con un chiaro ed inequivocabile scopo di tutela, in sintonia con gli obiettivi dell'Ente Parco.

MEZZI

Per dare attuazione all'accordo quadro in oggetto, verrà costituito un gruppo di lavoro, il quale svolgerà una azione propositiva nei confronti dell'Ente Parco a sostegno e sviluppo dei suoi compiti istituzionali e dei programmi di attuazione e contribuirà alla realizzazione in coerenza ed in osservanza dei principi informatori dell'accordo.

Tale gruppo sarà composto da 3 membri rappresentanti del CAI, operanti esclusivamente a titolo volontaristico ed attivi nel territorio, e da 3 rappresentanti dell'Ente Parco, eventualmente integrati dalla presenza di esterni.

Il gruppo di lavoro si strutturerà in nuclei operativi specifici i quali si confronteranno con l'Ente Parco per discutere, sviluppare ed applicare i piani di lavoro dei rispettivi ambiti.

RESPONSABILITA' E PROCEDURE

Gestione

Qualora delle decisioni gestionali od attività del Parco influenzino la materia oggetto dell'accordo, l'Ente Parco si consulterà con il CAI compatibilmente con le esigenze ed i tempi operativi.

Esclusiva

Il CAI riconosce che in nessun caso l'accordo garantirà un diritto di esclusiva per le proprie componenti in ordine alle attività previste.

Finanziamenti

Ribadito il carattere volontaristico della collaborazione dei Soci CAI, le parti concordano che eventuali spese, finanziamenti e rimborsi dovranno essere preventivamente discussi ed approvati dagli organi responsabili.

Pubblicazioni

Il CAI si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze redazionali, a dare la massima diffusione, tramite la stampa sociale, alle attività del Parco e alle iniziative comuni.

La diffusione o la pubblicazione di informazioni originate da lavori svolti in base al presente accordo, qualora rivestano particolare importanza o abbiano risvolti di natura commerciale, dovranno essere concordate tra le parti.

Deleghe

Il Presidente Generale del CAI potrà delegare al coordinamento delle attività regolate dal presente accordo la Delegazione Regionale Veneta o altri soggetti.

CAMPI DI ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi suddetti si concorda che l'Ente Parco si riservi la facoltà di consultare il CAI per ricevere notizie utili all'elaborazione o alle successive revisioni del Piano del Parco, del Regolamento e di altri fondamentali strumenti di gestione.

Vengono qui di seguito individuati ed elencati i principali campi di attività di tale accordo quadro.

Sentieri

Manutenzione, conservazione e segnalazione degli itinerari nell'ambito del Parco, arricchendo e sviluppando quei percorsi che propongono un elevato rapporto tra interesse naturalistico e fruizione, per contro rinunciando a sentieri od opere che attraversino zone vulnerabili e/o con scarso interesse alpinistico.

Rifugi ed Opere Alpine

Manutenzione, conservazione e miglioramento delle strutture e delle testimonianze della presenza antropica nell'ambito del Parco, di concerto tra i firmatari in ordine alle varie problematiche, quali ad esempio:

• Interventi atti ad incentivare una frequentazione corretta da parte di alpinisti, escursionisti e turisti con attenzione particolare alla gestione dei rifugi, patrimonio del CAI ma anche patrimonio al servizio della collettività.

• Individuazione comune della strutture da valorizzare e/o da disincentivare.

• Individuazione e realizzazione di sistemi di approvvigionamento energetico compatibili con il territorio protetto.

• Manutenzione ed uso degli accessi in riferimento alle necessità di rifornimento dei rifugi.

• Manutenzione ordinarie e straordinarie dei rifugi e bivacchi.

Si sottolinea che per le attività divulgative e di vendita di materiali istituzionali dell'Ente Parco, i rifugi in quota all'interno del territorio del Parco sono concordemente considerati "negozi del Parco" e potranno pertanto vendere direttamente i materiali prodotti dall'Ente così come disciplinato dall'art. 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Alpinismo giovanile

In considerazione dell'importanza dell'educazione alla cultura ambientale, l'Ente Parco informerà le Commissioni Centrale e Regionale Alpinismo Giovanile del CAI sugli indirizzi che intende attuare in ambito didattico, volti alla tutela e al rispetto dell'ambiente. La Commissione diffonderà tali informazioni, concretizzandole anche con visite, soggiorni o qualunque altro strumento si ritenga utile per la formazione dei giovani.

Si cercherà di organizzare di comune accordo (anche con le sezioni e altre commissioni del CAI) programmi escursionistici tesi a migliorare le conoscenze naturalistiche e la corretta fruizione dell'area protetta. Tali attività potrebbero essere estese agli organi dell'Alpinismo Giovanile dell'UlAA (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche).

Tutela Ambiente Montano

Collaborazione propositiva in sede di redazione del Piano del Parco, del Regolamento e di eventuali modifiche ed integrazioni degli stessi. Partecipazione alla valutazione degli effetti della frequentazione umana sugli habitat del Parco. Le Commissioni Centrale e Regionale si faranno promotori delle eventuali esigenze, laddove le necessità di tutela lo impongono, di un uso limitato e coerente del territorio.

Speleologia

Attività di esplorazione e di ricerca scientifica dei fenomeni carsici all'interno del Parco e della loro influenza sull'idrografia del territorio. Sviluppo di tecniche e metodi di esplorazione e di ricerca speleologica a basso impatto. Collaborazione con l'Ente Parco per il coordinamento di attività speleologica di altri enti interessati.

Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)

Vista l'importanza del ruolo svolto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico sotto il profilo sociale, nonché della particolare posizione del CNSAS all'interno delle strutture CAI, ed in riferimento alla specificità della attività che richiede una conoscenza particolare del territorio con proprie modalità operative, l'Ente Parco ed il CNSAS potranno stipulare un accordo operativo di collaborazione specifico che farà comunque riferimento al presente accordo quadro.

Validità

La durata del presente accordo è stabilita in anni 1 e potrà essere rinnovata tacitamente, salvo formale disdetta, su richiesta delle parti.

Il presente accordo non esclude eventuali convenzioni specifiche per iniziative che potranno comportare impegni finanziari in occasioni di particolari ricerche o attività istituzionali che potranno utilizzare un disciplinare dedicato.



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