IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Dolomiti Bellunesi Convenzione di tirocinio/stage di formazione ed orientamento (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 61 del 30 novembre 2000) TRA Il Centro Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica (CIPA-AT) del Veneto, sede di Venezia-Marghera, via Rizzardi, n. 26 Marghera (VE), Cod. Fiscale 94003240275 e P. I.V.A. 02736120276 dora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato da (omissis), in qualità di Presidente dellEnte di formazione professionale E LEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi con sede legale in Feltre (BL), piazzale Zancanaro n.1, P. I.V.A. 00846670255 dora in poi denominato soggetto ospitante rappresentato da (omissis) in qualità di Direttore dellEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi PREMESSO &Mac183; che le parti concordano sulla validità dellesperienza di tirocinio/stage quale strumento di formazione e orientamento professionale. &Mac183; che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi i soggetti richiamati allart.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto lobbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859. &Mac183; che l'ordinamento didattico dei corsi di formazione professionale organizzati con finanziamenti del Ministero della Pubblica Istruzione e della Regione del Veneto prevede lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Ai sensi dellart. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 lEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio/stage di formazione ed orientamento su proposta del CIPA-AT Veneto, con sede in Venezia - Marghera, ai sensi dellart. 5 del decreto attuativo dellart. 18 della Legge 196/1997. Art. 2 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dellart. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio lattività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile dellente, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nellente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con lindicazione dei tempi di presenze allente; - le strutture dellente presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile. Art. 3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare levento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle Rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 5 Tutte le informazioni di cui il tirocinante verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con lEnte Parco non potranno essere divulgate o pubblicate senza lautorizzazione scritta del rappresentante dellEnte. Art. 6 La presente convenzione ha durata di ______ dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto fra le parti da formalizzare almeno un mese prima della sua naturale scadenza. Art. 7 1. Durante lo svolgimento del tirocinio/stage il tutore del promotore manterrà continui rapporti con il tutore dellEnte al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. 2. Il tirocinante non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate o strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi e professionali indicati nel progetto formativo. 3. Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte del tirocinante/stagista lEnte ospitante, previa comunicazione al Coordinatore Responsabile del corso, può richiedere la sospensione del tirocinio/stage. Art. 8 1. La presenza del/della Tirocinante/Stagista sarà registrata mediante firma autografa giornaliera su appositi fogli mobili di presenza. 2. Al termine del tirocinio/stage lEnte ospitante si impegna a rilasciare una dichiarazione sulle conoscenze e competenze acquisite dal/dalla tirocinante/stagista (si allega alla presente lo schema/modello). Art. 9 Alla presente convenzione viene allegato, quale parte integrante, il progetto formativo e di orientamento del/della tirocinante/stagista. Art. 10 Il soggetto ospitante designa, quale suo rappresentante ai fini della sottoscrizione dei progetti formativi, (omissis), Direttore dell'Ente Parco. Allegati:
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