IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi Convenzione con lUniversità degli Studi di Padova per lo svolgimento presso la sede dellEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di tirocini formativi e di orientamento. (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 26 marzo 2001) IL CONSIGLIO DIRETTIVO PREMESSO che lart.1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, individua tra le finalità istituzionali degli organismi di gestione delle aree protette la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, ; VISTO lart. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il quale, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, ha delegato il Ministro del lavoro ad emanare, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, disposizioni che prevedessero, tra laltro, la possibilità che enti pubblici o privati senza scopo di lucro in possesso degli specifici requisiti promuovessero iniziative di tirocini pratici e stages, a favore di soggetti che hanno già assolto lobbligo scolastico, da prestare presso datori di lavoro pubblici e privati; VISTO il D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato in attuazione del predetto art. 18, il quale fissa finalità e modalità esecutive dei tirocini formative, allegando altresì uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere da parte dei soggetti coinvolti; PRESO ATTO che lUniversità degli Studi di Padova, ha proposto la stipula di una convenzione per lattuazione presso la sede del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di tirocini formativi e di orientamento da parte degli studenti dei diversi corsi didattici esistenti presso lAteneo; VALUTATA limportanza di sottoscrivere la convenzione quadro e lopportunità di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione con lUniversità di Padova nellambito per lo svolgimento di iniziative di interesse comune; DATO ATTO che tutte le convenzioni in essere con altre facoltà o con altri istituti scolastici hanno dato luogo ad interessanti e valide collaborazioni che hanno permesso di realizzare studi ed ottenere risultati importanti; VISTO lo schema di convenzione quadro allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante ed essenziale; PRESO ATTO che la presente convenzione non comporta alcun onere economico a carico dellEnte, se non il rimborso delle eventuali spese vive; VISTI: ß lart. 1, comma 3, lett. c), della L. 394/91; ß la Legge 24 giugno 1997, n.196; ß il D.M. 25 marzo 1998, n.142; lart. 3 del regolamento di organizzazione ex articolo 27 bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e ss.mm.; ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dellatto; ACQUISITO altresì il parere favorevole del Direttore dellEnte Parco in ordine alla legittimità amministrativa dellatto; Con voti unanimi favorevoli dei consiglieri presenti, delibera per le ragioni di cui in premessa, 1. di approvare lo schema di convenzione quadro di tirocinio, formazione ed orientamento tra lEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e lUniversità degli Studi di Padova, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante ed essenziale; 2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la predetta convenzione; 3. di dare mandato al Direttore affinché provveda ad attivare le procedure necessarie per dare attuazione alla convenzione quadro sottoscrivendo i progetti formativi e di orientamento con i singoli tirocinanti; 4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dellAmbiente; 5. di pubblicare la presente deliberazione allalbo dellEnte. CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (Art.4, quinto comma, del Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 - 25.03.98) TRA lUNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA (soggetto promotore), con sede in via VIII Febbraio n.2, - 35122 - Padova, codice fiscale n. 80006480281, dora in poi denominato soggetto promotore, rappresentata da (omissis) E lENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI con sede legale in piazzale Zancanaro n. 1 32032 Feltre (BL), codice fiscale n. 91005860258/ P.IVA 00846670255, dora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Direttore Premesso Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nellambito dei processi formativi i soggetti richiamati allart.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto allobbligo scolastico ai sensi della legge 31dicembre 1962 n. 1859. Si conviene quanto segue: Art. 1 - Ai sensi dellart.18 della legge 24 giugno 1997 n.196, lEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero max. di n. 2 (due) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dellUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, ai sensi dellart.5 del decreto attuativo dellart. 18 della Legge 196/97. Art. 2 - 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dellart.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro. 2. Durante lo svolgimento del tirocinio lattività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. 3. Per ciascun tirocinante inserito nellimpresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: o il nominativo del tirocinante; o i nominativi del tutore e del responsabile aziendale o obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con lindicazione dei tempi di presenza in azienda; o le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; o gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art. 3 - Durante Io svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: o svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; o rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; o mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art. 4 - 1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso lINAIL. nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare levento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi ( facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore ) ed al soggetto promotore. 2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 5 - Tutte le informazioni di cui il tirocinante verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con lEnte Parco non potranno essere divulgate o pubblicate senza lautorizzazione scritta del rappresentante dellEnte. Art. 6 - La presente convenzione ha durata di anni 4 (quattro) dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto fra le parti da formalizzare almeno 6 (sei) mesi prima della sua naturale scadenza. Art. 7 - Il soggetto promotore e lEnte Parco sono liberi di utilizzare i risultati delle attività svolte per eventuali pubblicazioni o materiali didattici, fatta salva la citazione della convenzione nellambito della quale sono stati prodotti, nellosservanza comunque di quanto previsto allart. 5. Art. 8 - Durante lo svolgimento del tirocinio/stage il tutore del promotore manterrà continui rapporti con il tutore dellEnte al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto formativo. 1. Il tirocinante non potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle concordate o strettamente necessarie al conseguimento degli obiettivi formativi e professionali indicati nel progetto formativo. 2. Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte del tirocinante/stagista lEnte ospitante, previa comunicazione al Coordinatore Responsabile del corso, può richiedere la sospensione del tirocinio/stage. 3. Lattività svolta dagli studenti che fruiscano o meno di borse di studio o di rimborsi spese, non costituisce ad alcun titolo presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con il soggetto ospitante. La presente Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso duso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Tutte le spese inerenti la presente Convenzione sono a carico dellAzienda. |