IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Accordo quadro Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Club Alpino Italiano Sezione di Feltre per lattuazione di interventi di riqualificazione dei rifugi alpini siti allinterno dellArea protetta (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 20 ottobre 2001) Lanno duemilauno, il giorno __ del mese di _____, presso la sede dellEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre (BL), TRA l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, c.f. 91005860258 e P.IVA. 00846670255, rappresentato dal Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio direttivo n. /2001 del 2001 E il Club Alpino Italiano Sezione di _________ con sede a ____________ cod. fisc. ___________, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, ___________________, nato a ______, il _____________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in qualità di legale rappresentante dellassociazione giusta verbale del Consiglio Direttivo della Sezione in data _____________, domiciliato per la carica in ______, via __________________ ; PREMESSO CHE: &Mac183; lart. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree naturali protette individua fra le finalità che lOrganismo di gestione di unArea protetta deve perseguire quella fondamentale di protezione dellambiente naturale in tutte le sue componenti, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività tradizionali nonché quella di promozione di attività di educazione, di formazione e le attività ricreative compatibili; &Mac183; fra le finalità che il Club Alpino Italiano deve perseguire a norma dellart. 2 della legge 91/63 rientrano la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dellambiente montano nonché la promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dellambiente montano nazionale; &Mac183; il Piano pluriennale economico e sociale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 61 del 15 novembre 2000 prevede, tra laltro, la necessità della stipula di un accordo di programma fra Ente Parco e i proprietari e/o i gestori dei rifugi che agisca su tre linee guida: 1. stabilire compiti e competenze reciproche a sostegno degli investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive e di servizio e della accessibilità pedonale ai rifugi; 2. inserire lofferta dei rifugi nellofferta ricettiva globale del sistema parco; 3. prolungare la stagione di utilizzo dei rifugi &Mac183; lo stesso strumento pianificatorio allega uno schema di accordo per lattuazione di quanto sopra; CONSIDERATO che fra lEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il Club Alpino Italiano vigono da tempo rapporti anche formali volti alla collaborazione per il raggiungimento di strategie comuni nellambito della corretta gestione delle risorse ambientali ed in particolare di quelle del territorio montano; ATTESO che tali rapporti si sono concretizzati nellAccordo quadro di collaborazione approvato dallEnte Parco con deliberazione del Consiglio direttivo n. 28/97 del 3 marzo 1997 e nella conseguente costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro C.A.I. Parco; Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue Art. 1 - LEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il Club Alpino Italiano Sezione di ___________ riconoscono nei rifugi alpini un fondamentale ruolo di promozione e sviluppo di attività compatibili e di educazione ambientale, nel rispetto dei propri principi istitutivi. A tale scopo si impegnano a definire specifici atti di collaborazione intesi al perseguimento di strategie orientate allindividuazione e alla realizzazione di obiettivi rivolti alla gestione sostenibile dei rifugi alpini allinterno del Parco, da considerarsi anche come naturali laboratori di educazione ambientale. Art. 2 - A far data dallentrata in vigore del presente accordo tutte le iniziative legate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei rifugi allinterno dellArea protetta dovranno essere assunte dintesa fra il lEnte Parco ed il Club Alpino Italiano Sezione di ______________ ; Art. 3 - L'Ente Parco si impegna a concedere con separati provvedimenti al Club Alpino Italiano Sezione di ______ le eventuali sovvenzioni che si rendessero disponibili per lesecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1. Unapposta targa con liscrizione opera realizzata col contributo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi dovrà essere affissa allingresso del Rifugio. Art. 4 - I suddetti importi saranno erogati previa presentazione di adeguata richiesta giustificativa delle spese da sostenere, corredata dalla progettazione esecutiva degli interventi, eventualmente elaborati in collaborazione con lEnte Parco, nel rispetto del vigente Regolamento contributi dellEnte Parco. Art. 5 - Fermo restando quanto previsto dallart 13 della citata L. 394/91 in merito al rilascio del nulla osta, gli interventi dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dallEnte Parco il quale potrà avvalersi anche di consulenze tecniche specifiche. Art. 6 - Il Club Alpino Italiano Sezione di ____________ si impegna a concordare con lEnte Parco idonee forme di valorizzazione dellimmagine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso i rifugi alpini di propria competenza, garantendo comunque di:
Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di conferma. |