IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Accordo quadro Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Club Alpino Italiano – Sezione di Feltre per l’attuazione di interventi di riqualificazione dei rifugi alpini siti all’interno dell’Area protetta
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 27 del 20 ottobre 2001)



L’anno duemilauno, il giorno __ del mese di _____, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Piazzale Zancanaro n. 1 - 32032 Feltre (BL),

TRA

l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, c.f. 91005860258 e P.IVA. 00846670255, rappresentato dal Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio direttivo n. /2001 del …… 2001

E

il Club Alpino Italiano – Sezione di _________ con sede a ____________ cod. fisc. ___________, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore, ___________________, nato a ______, il _____________, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in qualità di legale rappresentante dell’associazione giusta verbale del Consiglio Direttivo della Sezione in data _____________, domiciliato per la carica in ______, via __________________ ;

PREMESSO CHE:

&Mac183; l’art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette” individua fra le finalità che l’Organismo di gestione di un’Area protetta deve perseguire quella fondamentale di protezione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici e delle attività tradizionali nonché quella di promozione di attività di educazione, di formazione e le attività ricreative compatibili;
&Mac183; fra le finalità che il Club Alpino Italiano deve perseguire a norma dell’art. 2 della legge 91/63 rientrano la promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano nonché la promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell’ambiente montano nazionale;
&Mac183; il Piano pluriennale economico e sociale del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 61 del 15 novembre 2000 prevede, tra l’altro, la necessità della stipula di un accordo di programma fra Ente Parco e i proprietari e/o i gestori dei rifugi che agisca su tre linee guida:
1. stabilire compiti e competenze reciproche a sostegno degli investimenti per il miglioramento delle strutture ricettive e di servizio e della accessibilità pedonale ai rifugi;
2. inserire l’offerta dei rifugi nell’offerta ricettiva globale del sistema parco;
3. prolungare la stagione di utilizzo dei rifugi
&Mac183; lo stesso strumento pianificatorio allega uno schema di accordo per l’attuazione di quanto sopra;

CONSIDERATO che fra l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il Club Alpino Italiano vigono da tempo rapporti anche formali volti alla collaborazione per il raggiungimento di strategie comuni nell’ambito della corretta gestione delle risorse ambientali ed in particolare di quelle del territorio montano;

ATTESO che tali rapporti si sono concretizzati nell’Accordo quadro di collaborazione approvato dall’Ente Parco con deliberazione del Consiglio direttivo n. 28/97 del 3 marzo 1997 e nella conseguente costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro C.A.I. – Parco;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi ed il Club Alpino Italiano – Sezione di ___________ riconoscono nei rifugi alpini un fondamentale ruolo di promozione e sviluppo di attività compatibili e di educazione ambientale, nel rispetto dei propri principi istitutivi. A tale scopo si impegnano a definire specifici atti di collaborazione intesi al perseguimento di strategie orientate all’individuazione e alla realizzazione di obiettivi rivolti alla gestione sostenibile dei rifugi alpini all’interno del Parco, da considerarsi anche come naturali laboratori di educazione ambientale.

Art. 2 - A far data dall’entrata in vigore del presente accordo tutte le iniziative legate alla riqualificazione e alla valorizzazione dei rifugi all’interno dell’Area protetta dovranno essere assunte d’intesa fra il l’Ente Parco ed il Club Alpino Italiano – Sezione di ______________ ;

Art. 3 - L'Ente Parco si impegna a concedere con separati provvedimenti al Club Alpino Italiano – Sezione di ______ le eventuali sovvenzioni che si rendessero disponibili per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1.
Un’apposta targa con l’iscrizione “opera realizzata col contributo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” dovrà essere affissa all’ingresso del Rifugio.

Art. 4 - I suddetti importi saranno erogati previa presentazione di adeguata richiesta giustificativa delle spese da sostenere, corredata dalla progettazione esecutiva degli interventi, eventualmente elaborati in collaborazione con l’Ente Parco, nel rispetto del vigente Regolamento contributi dell’Ente Parco.

Art. 5 - Fermo restando quanto previsto dall’art 13 della citata L. 394/91 in merito al rilascio del nulla osta, gli interventi dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dall’Ente Parco il quale potrà avvalersi anche di consulenze tecniche specifiche.

Art. 6 - Il Club Alpino Italiano – Sezione di ____________ si impegna a concordare con l’Ente Parco idonee forme di valorizzazione dell’immagine del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso i rifugi alpini di propria competenza, garantendo comunque di:
  • fornire l’appoggio logistico gratuito presso i rifugi alpini di competenza al personale designato dall’Ente Parco a svolgere ruoli di accompagnamento di comitive nonché condizioni agevolate al personale dell’Ente in trasferta nonché a ricercatori e studiosi espressamente incaricati dall’Ente, secondo modalità da stabilirsi;
  • realizzare e gestire a proprio carico e d’intesa con l’Ente Parco un punto informativo del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi presso ogni rifugio;
  • assicurare la manutenzione dei sentieri e degli accessi principali ai rifugi ed integrare la relativa segnaletica con il logo ed i colori del Parco;
  • concedere l’uso delle teleferiche di servizio ai rifugi, nei limiti della loro utilizzabilità, il trasporto in quota dei materiali necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente Parco;
  • promuovere annualmente iniziative di carattere culturale, informativo, scientifico, che coinvolgano l’attività del Parco, secondo un calendario concordato con l’Ente;
  • concordare preventivamente, d’intesa fra Ente Parco e Sezione C.A.I., i requisiti da inserirsi nei disciplinari della “carta qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi” per le strutture ricettive in modo che gli stessi siano sempre e comunque in sintonia con le finalità statutarie del C.A.I. e le indicazioni di indirizzo generale specificatamente stabilite da quest’ultimo per i propri rifugi alpini;
  • adeguarsi progressivamente ai requisiti stabiliti in tali disciplinari secondo modalità e tempi che, anche al fine di salvaguardare le caratteristiche peculiari dei singoli rifugi, verranno volta per volta concordate e pianificate in seno alla Commissione paritetica CAI - Parco;
  • procedere all’affidamento della gestione dei rifugi alpini di competenza d’intesa con l’Ente Parco;
  • favorire la partecipazione dei gestori dei rifugi a tutte le iniziative di informazione e di formazione organizzate dall’Ente Parco;
  • prevedere che il contratto d’affitto d’azienda, relativo alla gestione del rifugio, abbia una durata non inferiore a cinque anni;
  • inserire, con criterio di reciprocità, l’Ente Parco nella promozione delle manifestazioni ed iniziative programmate dalla Sezione nel rifugio o nell’area di pertinenza.


Il presente atto, formato da n. 4 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione e di conferma.