IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Approvazione in via d’urgenza di uno schema di convenzione tra l’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi e il Ministero delle politiche agricole e forestali – Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. per l’assegnazione di una quota del finanziamento concesso all’Ente parco ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) – Schede denominate “Ristrutturazione del complesso rurale demaniale di Pian d’Avena e dell’annessa area per pic-nic” e “Malga Vette Grandi – parziale ricomposizione planivolumetrica con formazione di locale per la conservazione dei prodotti caseari”.
(Deliberazione della Giunta Esecutiva, n. 6 del 28 marzo 2002)



LA GIUNTA ESECUTIVA
(omissis)

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del settore amministrativo in ordine alla regolarità amministrativa dell’atto.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in ordine alla legittimità amministrativa e alla regolarità contabile dell’atto.
Con voti unanimi favorevoli dei presenti;
delibera
per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di autorizzare il Direttore a sottoscrivere la convenzione approvata;
3. di dare atto che al trasferimento delle risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla scheda in oggetto provvederà il Direttore nei modi e con i tempi previsti nell’allegata convenzione;
4. di stralciare dal progetto concernente la ristrutturazione del complesso rurale demaniale di Pian d’Avena la parte riguardante la sistemazione degli edifici da destinare all’uso della sorveglianza dell’Ente parco, parte non ammessa al finanziamento ministeriale.
5. di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta successiva;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’ambiente.
Per le medesime ragioni che hanno determinato il pronunciamento d’urgenza della Giunta esecutiva, la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli dei presenti, viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Allegato
SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA
l’Ente parco nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato concedente), con sede in Feltre (BL), piazzale A. e L. Zancanaro, 1, C.F. 91005860258, rappresentato dal Direttore, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione d’urgenza della Giunta esecutiva n.________ del ________________, ratificata con deliberazione del Consiglio direttivo n._________ del ______________
E
il Ministero delle politiche agricole e forestali, Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. (di seguito denominato concessionario), con sede in Roma, via G. Carducci, 5, C.F. 00819910589, rappresentato dal Capo Ufficio Reggente dell’Ufficio Amministrazione di Belluno, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. ___________ del_________________
PREMESSO
&Mac183; che ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001), al fine di favorire gli investimenti nei parchi nazionali è stato istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascun anno del triennio 2001-2003, demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente la definizione dei criteri e delle modalità per l'attuazione di detta norma, nonché la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i parchi medesimi;
&Mac183; che, in attuazione della norma sopra richiamata, è stato emanato il decreto del Ministro dell’ambiente 9 maggio 2001, il quale ha fissato i criteri di ripartizione tra i vari parchi nazionali del fondo istituito dalla legge 388, ha rinviato alla delibera CIPE del 6 maggio 1998 la determinazione delle modalità per l’erogazione e l’eventuale revoca del finanziamento, nonché per il monitoraggio ed il controllo sull’attuazione degli interventi, ed ha affidato al Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura del medesimo Ministero il compito di definire le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte degli Enti parco ed i criteri di ammissibilità e priorità degli interventi per i quali detto finanziamento è richiesto;
&Mac183; che con circolare prot. n. SCN/DG/14991 del 10 agosto 2001 il Direttore Generale del Servizio Conservazione della Natura ha dato attuazione al decreto ministeriale sopra citato, da un lato invitando gli Enti parco interessati a trasmettere entro il 15 ottobre 2001 un documento di programma, contestualmente inviato all’Amministrazione regionale competente per territorio, contenente le proposte di interventi per i quali è richiesto il finanziamento a valere sul predetto fondo istituito dalla finanziaria per il 2001, fissandone al contempo i criteri di ammissibilità e di priorità, e dall’altro lato provvedendo a ripartire tra i diversi Enti parco, sulla base delle indicazioni del decreto ministeriale, lo stanziamento per l’anno 2001;
&Mac183; che con note del 15 ottobre 2001, prot. n. 5140 e 5141, l’Ente parco ha provveduto ad inviare al Ministero dell’ambiente, e contestualmente alla Regione Veneto, il prescritto documento di programma approvato dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 31/01 del 12 ottobre 2001 e corredato di sette schede identificative degli interventi per i quali è stato richiesto il finanziamento;
&Mac183; che, tra le sette schede presentate, una concerne la ristrutturazione del complesso rurale demaniale di Pian d’Avena, in comune di Pedavena, attualmente affidato alla gestione del Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. di Belluno, che ha provveduto, tra l’altro, a predisporre il relativo progetto, per il momento allo stato definitivo, dichiarandosi altresì disponibile a concorrere alle spese di realizzazione nella misura del 50%, e una riguardante la risistemazione di Malga Vette Grandi, in comune di Sovramonte, anch’essa di proprietà del Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., che pure in questo caso ha approntato il relativo progetto, attualmente allo stato preliminare;
&Mac183; che la scheda concernente Pian d’Avena, per la quale l’Ente parco ha richiesto un finanziamento di lire 300 milioni, accanto al recupero dell’area pic-nic, particolarmente frequentata nei fine settimana da turisti ed escursionisti, con creazione di un punto di ristoro e vendita di prodotti, pubblicazioni e gadgets del Parco, prevedeva la sistemazione dei fabbricati del complesso ad uso foresteria per il personale forestale, sala riunioni e Punto Informazioni del Parco, nonché ricovero per gli automezzi di servizio, mentre quella relativa a Malga Vette Grandi, per la quale l’Ente parco ha richiesto ed ottenuto un finanziamento di lire 200 milioni, riguarda la demolizione e successiva ricostruzione di una parte della malga al fine di migliorarne la ricettività, armonizzare l’intera struttura con il contesto ambientale, anche attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto ad assicurare il fabbisogno energetico, nonché razionalizzare gli spazi in modo da ricavare un locale destinato alla stagionatura e conservazione dei prodotti caseari;
&Mac183; che se per la scheda relativa a Malga Vette Grandi l’Ente parco, come anticipato, ha ottenuto l’intero finanziamento richiesto (vedasi nota del Ministero dell’ambiente prot. n. SCN/DG/2001/23276 del 5 dicembre 2001), per quella riguardante il complesso di Pian d’Avena il Ministero dell’ambiente, con nota prot. n. SCN/DG/2001/21972 del 20 novembre 2001, a fronte dei 300 milioni domandati, ha concesso soltanto lire 111.939.000, da destinare, in linea con la ratio sottesa alla creazione del fondo straordinario in Finanziaria, al miglioramento funzionale dell’area pic-nic, con conseguente stralcio dal relativo progetto degli interventi interessanti più propriamente le strutture di sorveglianza dell’ente;
&Mac183; che con successiva nota del 6 febbraio 2002, prot. n. SCN/3D/2002/2299, il Ministero dell’ambiente ha completato le istruzioni precedentemente impartite in ordine all’utilizzazione del finanziamento erogato, provvedendo alla gerarchizzazione temporale degli interventi secondo una tempistica da rispettare a pena di revoca del finanziamento medesimo;
&Mac183; che l’esecuzione degli interventi in questione deve essere affidata al Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., trattandosi, come detto, di interventi che insistono su proprietà demaniali date in gestione a detto Corpo, il quale, tra l’altro, da un lato concorre, tramite il Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui fa parte, alla copertura degli eventuali costi eccedenti il finanziamento erogato dall’Ente parco, e, dall’altro lato, in quanto organismo pubblico ai sensi della normativa comunitaria in materia di opere pubbliche, rientra appieno tra i soggetti che possono beneficiare del finanziamento predetto, secondo le indicazioni della circolare del 10 agosto 2001 sopra richiamata;
&Mac183; che compete al Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D. la scelta delle modalità di esecuzione dei lavori, fermo il rispetto della disciplina legislativa e regolamentare applicabile in materia, e fermo il rispetto dei termini improrogabili fissati dal Ministero con la predetta nota del 6 febbraio 2002 per la definizione degli esecutivi delle opere, l’avvio delle eventuali procedure di gara, l’aggiudicazione dei lavori, sempre che non agisca in amministrazione diretta, e l’apertura dei cantieri;
&Mac183; che si tratta ora di definire, tramite convenzione tra le Amministrazioni interessate ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le modalità e i tempi con cui l’Ente parco provvede a trasferire le destinate risorse in capo al Ministero delle politiche agricole e forestali, per il loro successivo accreditamento in favore del funzionario delegato del Corpo Forestale dello Stato – Gestione ex A.S.F.D., nonché le modalità e i tempi con cui detto organismo si impegna, sotto la propria responsabilità, a realizzare gli interventi progettati.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto della convenzione e disciplina applicabile
1. Con la presente convenzione l’Ente parco concedente si impegna a trasferire al concessionario, con le modalità di seguito indicate, una quota parte del finanziamento ottenuto dal Ministero dell’ambiente a valere sul capitolo 7449 – U.P.B. 3.2.1.1 dello stato di previsione dello stesso Ministero, istituito ai sensi dell’articolo 145, comma 51, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001).
2. A fronte del finanziamento erogato, il concessionario si impegna a completare la progettazione e a realizzare, contribuendo con fondi propri alla copertura degli eventuali costi ulteriori, i seguenti interventi:
a) ristrutturazione del complesso rurale demaniale di Pian d’Avena, limitatamente all’annessa area pic-nic, in comune di Pedavena;
b) parziale ricomposizione planivolumetrica con formazione di locale per la conservazione dei prodotti caseari a Malga Vette Grandi, in comune di Sovramonte.
3. Il finanziamento che il concedente si impegna ad erogare ammonta a lire 311.939.000, pari a euro 161.103,05, così ripartiti:
&Mac183; lire 111.939.000, pari a euro 57.811,67, per il miglioramento funzionale dell’area pic-nic di Pian d’Avena;
&Mac183; lire 200.000.000, pari a euro 103.291,38, per la risistemazione di Malga Vette Grandi.
4. La presente convenzione ricade sotto la previsione dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed è soggetta alla disciplina da detta norma richiamata.

Art. 3 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. L’importo di cui all’articolo precedente verrà erogato dal concedente, fino alla concorrenza dello stesso, per la realizzazione degli interventi descritti nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali, una volta che per essi sono state rilasciate tutte le prescritte autorizzazioni, nonché per il sostenimento di ogni onere conseguente o connesso alla realizzazione degli interventi medesimi.
2. Detto importo verrà messo a disposizione sul capitolo 3590 “Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero delle politiche agricole e forestali” del Capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per la successiva imputazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale provvederà ad accreditarlo al funzionario delegato individuato quale responsabile del procedimento.
3. L’importo in questione verrà corrisposto nel seguente modo:
&Mac183; una quota pari al 50% del totale stabilito per ciascuno degli interventi sopra descritti sarà versata all’atto della sottoscrizione della presente convenzione;
&Mac183; le risorse ulteriori, fino alla concorrenza del 90% dell’importo da erogare per ciascuno degli interventi che formano oggetto della presente convenzione, saranno trasferite sulla base di certificati di avanzamento dei lavori comunicati dal concessionario attestanti, per ciascuno di detti interventi, l’utilizzo di almeno l’80% del trasferimento precedente;
&Mac183; il rimanente 10% sarà corrisposto all’atto della chiusura della presente convenzione, una volta acquisito da parte del concedente, per ciascuno dei predetti interventi, il rendiconto finale delle spese, unitamente al certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori.
4. Nelle more della corresponsione dei fondi di cui al comma 3, il concessionario provvede ad anticipare le risorse necessarie alla prosecuzione dei lavori.
5. L’impegno del concedente è limitato alla somma stabilita all’articolo 2, comma 3; il reperimento degli ulteriori fondi necessari alla realizzazione degli interventi resta a carico del concessionario, come pure ogni eventuale maggiore onere, comunque determinato, rispetto al quadro economico di progetto.

Art. 4 - Modalità di esecuzione degli interventi
1. Spetta al concessionario ogni decisione concernente le modalità di esecuzione degli interventi progettati, le quali dovranno comunque rispettare le previsioni e i limiti stabiliti dalla normativa in materia di lavori pubblici, anche per ciò che riguarda il profilo della sicurezza dei lavoratori impiegati.
2. Il concedente rimane estraneo ad ogni rapporto, anche di tipo risarcitorio, nascente tra il concessionario ed eventuali terzi per effetto della esecuzione dei lavori; le eventuali verifiche che il concedente si riserva di compiere si limiteranno a valutare il rispetto da parte del concessionario degli obblighi nascenti dalla presente convenzione in ordine alla utilizzazione del finanziamento erogato.
3. Il concessionario è altresì responsabile del rispetto di tutte le normative in materia edilizia e di tutela delle bellezze naturali che possono venire in considerazione in sede di realizzazione degli interventi in questione.
4. Qualora per la esecuzione di determinati lavori, il cui importo ecceda quello fissato dalla normativa applicabile, il concessionario non possa agire in amministrazione diretta, ma debba fare ricorso a procedure d’appalto o di cottimo, le eventuali economie realizzate rispetto al quadro economico di progetto sono fatte oggetto, per la quota percentuale corrispondente all’importo erogato dal concedente, di riprogrammazione nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera C.I.P.E. 6 maggio 1998, par. 4.1.
5. A pena di revoca del finanziamento, il concessionario deve procedere alla stesura del progetto esecutivo delle opere e all’attivazione delle eventuali procedure di cottimo entro e non oltre il 31 maggio 2002, all’affidamento dei lavori e stipula dei relativi contratti entro e non oltre il 30 giugno 2002 e all’apertura dei cantieri entro e non oltre il 31 luglio 2002.

Art. 5 - Rapporti tra concedente e concessionario
1. Il concessionario è tenuto a fornire al concedente, su sua richiesta, tutti i documenti e le informazioni necessari ai fini della rendicontazione al Ministero finanziatore dello stato di attuazione degli interventi.
2. Il concessionario si impegna a trasferire in concessione all’Ente parco la gestione dell’area pic-nic di Pian d’Avena o comunque a concordare con l’ente stesso le modalità con cui affidare a terzi privati la conduzione della stessa, in modo da consentirne un rientro delle risorse stanziate.
3. Il concessionario è tenuto a dare adeguata pubblicità, sia in costanza di esecuzione tramite indicazione sui cartelli di cantiere che a lavori ultimati tramite esposizione di apposita targa di giusta proporzione all’ingresso degli edifici interessati dagli interventi, al fatto che detti lavori sono stati realizzati con il concorso finanziario dell’Ente parco e del Ministero dell’ambiente.
4. Qualora il concessionario incorra in violazioni di legge, in qualsiasi modo accertate, o in negligenze che compromettano l’utilizzo delle risorse trasferite con la presente convenzione in relazione alle finalità di detto trasferimento, il concedente, previe opportune verifiche, si riserva la facoltà di revocare il finanziamento deliberato con conseguente risoluzione della presente convezione e restituzione da parte del concessionario delle somme già erogate e non legittimamente impiegate.