IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Convenzione tra l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per lo svolgimento di stages e tirocini di studenti, neo-diplomati e neo-laureati
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 15 del 5 agosto 2002)



Tra

L’Università Ca’ Foscari di Venezia, soggetto promotore, d’ora in poi denominata "Università", con sede in Dorsoduro 3246 – 30123 Venezia, Codice Fiscale 80007720271, rappresentata dal Dr Mario Magliari Dirigente, nato a Brindisi il 23.03.1952 e domiciliato per la funzione presso l’Università

e

L’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, C.F. 91005860258/ P.IVA 00846670255 soggetto ospitante, con sede in Feltre (BL) piazzale Zancanaro n. 1 rappresentata, per la firma del seguente atto dal Direttore, ing. Giuseppe Campagnari, nato a San Zeno di Montagna il ) il 29 agosto 1950, d'ora in poi denominata "ente"

Premesso

che gli artt. 27 e 92 del DPR 11.7.1980 n. 382 consentono al Rettore dell’Università di stipulare “convenzioni per l’uso di strutture extra universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale”, nonché “convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l’insegnamento”;

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;

che in materia di tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

che gli obiettivi fondamentali del periodo di stage sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l’applicazione da parte dello studente stesso, del neo diplomato o del neo laureato da non più di 18 mesi, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l’autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Obblighi dell'ente
L'ente si impegna:
- ad accogliere presso le proprie strutture studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università o laureati/diplomati da non più di diciotto mesi per lo svolgimento di tirocinio di formazione e orientamento da effettuarsi secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui al successivo art.3;
- a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale e dei processi produttivi;
a designare il responsabile aziendale incaricato di seguire il tirocinante e di certificare i risultati del tirocinio;
- in caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, a farne denuncia, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dall'Università, e a darne comunicazione alla Università stessa.

Art. 2 - Obblighi dell'Università
L’Università, quale soggetto promotore, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
Nell’avviare lo stagista presso l’ente, l’Università si impegna a darne comunicazione all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3 - Modalità e contenuto degli stages
Il programma del periodo di stage viene stabilito di comune accordo tra il responsabile incaricato dall’ente, d’ora in poi denominato tutor dell’ente ed il docente tutor designato dall’Università, d’ora in poi denominato tutor universitario.
Per ciascun tirocinante, inserito nell’azienda in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor dell’ente;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con indicazione dei tempi di presenza nell’ente;
- le strutture presso cui si svolgerà il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.
Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione e di orientamento è seguita e verificata dal tutor universitario e dal tutor dell’ente.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della citata Legge n. 196/97, Il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro.
L’ente farà svolgere allo stagista esclusivamente attività strettamente legate all’espletamento dello stage. Qualora sia previsto dal programma formativo, lo stagista potrà essere impegnato in funzioni operative finalizzate alla produzione o all’espletamento delle mansioni lavorative non oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative.
Le parti prendono atto che l’art. 2 del DL 19.9.1994 n. 626, attuativo delle direttive CEE riguardanti il “miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, equipara ai lavoratori “gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali”.

Art. 4 - Obblighi dello stagista
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- annotare su apposito registro la propria presenza presso l'ente;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
In caso di mancato rispetto delle norme da parte dello stagista, il tutor dell’ente si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso il tutor dell’ente deve avvisare per iscritto il tutor universitario e i competenti uffici dell’Università, comunicando la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 5 - Durata e interruzione dello stage
Gli stages e i tirocini hanno la durata massima di 6 mesi come da delibera del Senato Accademico dell’Università di Venezia del 21.07.98, al fine di non creare un’interruzione eccessivamente prolungata del periodo di studio e per evitare possibili situazioni di precariato o di lavoro non regolare nel caso dei neo – laureati.
Le date di inizio e di termine, le eventuali sospensioni, nonché i tempi della presenza nell’ente, sono fissati di comune accordo tra il tutor aziendale e il tutor universitario. Spetta al tutor aziendale verificare la regolare tenuta del registro delle presenze da parte dello stagista.
In caso di mancato rispetto degli accordi stipulati da parte dell’azienda, l’Università si riserva il diritto di porre termine anticipatamente allo stage. In tal caso sarà comunicata all’ente la motivata volontà di interrompere lo stage.

Art. 6 - Valutazione dell’attività svolta
Terminato il periodo di stage, sarà cura dello stagista, ove richiesto, redigere una relazione sull’attività svolta che andrà inviata al tutor universitario e al tutor dell’ente.
Al termine dello stage l’ente trasmetterà all’Università un’attestazione di frequenza per consentire all’Università stessa di rilasciare l'attestato di stage – tirocinio.

Art. 7 - Risultati dell’attività
I risultati dell’attività dello stagista realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà dell’ente, fermo restando il diritto di paternità dell’opera nei casi in cui la medesima abbia carattere innovativo e il diritto di pubblicazione, anche nel caso in cui la pubblicazione stessa abbia come oggetto i risultati dell’attività svolta dallo stagista nell’ente.

Art. 8 - Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità per tre anni a partire dal giorno della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata anche con l'avvio nell'Università della riforma dei corsi di studio introdotta dal Decreto del Ministero dell’Università n. 509/99 pubblicato nella G.U. n. 2 del 4.1.2000; la parte che intende recedere da essa deve comunicare la volontà di recesso mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altro contraente almeno tre mesi dalla scadenza.

Art. 9 - Registrazione
La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR 131/86; le relative spese sono a carico della parte che ne faccia richiesta.

Art. 10 - Controversie
Ogni attività prevista dalla presente Convenzione si svolgerà nel rispetto dell’Ordinamento generale dello Stato e delle leggi che regolano l’attività di entrambi gli Enti.
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall’interpretazione o applicazione del presente Atto.
Nel caso di ricorso all’autorità giudiziaria il foro competente sarà quello di Venezia.