IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Istituto universitario di architettura di Venezia e l'Ente parco
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 56 del 24 maggio 1999)




Tra L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con sede in Venezia

E L'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi

Premesso:

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

- che l'ordinamento didattico del corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale prevede lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento;

Si conviene quanto segue:

Art. 1 - Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dello lUAV/Corso di laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'articolo 18 su richiamato.

Art. 2 - Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutore e del responsabile del soggetto ospitante;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze presso il soggetto ospitante;

- le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Art. 4 - Lo IUAV assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e allo IUAV.

Lo IUAV si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi di orientamento.

Art. 5 - Tutte le informazioni di cui il tirocinante verrà a conoscenza nel corso della collaborazione con l'Ente Parco non potranno essere divulgate senza l'autorizzazione scritta del rappresentante dell'Ente.

Art. 6 - La presente convenzione ha durata di anni quattro dalla data della sua sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per ogni successivo quadriennio mediante accordo scritto fra le parti da formalizzare almeno sei mesi prima della sua naturale scadenza.

Art. 7 - Il soggetto promotore e l'Ente Parco sono liberi di utilizzare i risultati delle attività svolte per eventuali pubblicazioni o materiali didattici, fatta salva la citazione della convenzione nell'ambito della quale sono stati prodotti, nell'osservanza comunque di quanto previsto all'art. 5.

Art. 8 - Il tirocinante che si rechi presso la sede del soggetto ospitante per lo svolgimento dell'attività di tirocinio è tenuto ad uniformarsi alle norme ivi in vigore.

L'attività svolta dagli studenti che fruiscano o meno di borse di studio o di rimborsi spese, non costituisce ad alcun titolo presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con il soggetto ospitante.

Art. 9 - Il soggetto ospitante designa, quale suo rappresentante ai fini della sottoscrizione dei progetti formativi, il Direttore dell'Ente Parco.

Il presente atto formato da n. 3 fogli, viene letto, approvato specificatamente con le premesse, articolo per articolo, sottoscritto dalle parti in fondo ad ogni foglio, in segno di accettazione e conferma.




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