IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Convenzione con lUniversità degli Studi di Milano per lo svolgimento presso la sede dellEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi di stages e tirocini. (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 5 agosto 2002) CONVENZIONE DI TIROCINIO tra l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore E LEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (di seguito denominato Ente), codice fiscale n. 91005860258 e partita IVA n. 00846670255, con sede legale in Feltre (BL), piazzale Zancanaro n. 1, nella persona del Direttore PREMESSO che la normativa vigente, consente alle Università di avviare gli studenti ed i laureati o diplomati universitari presso datori di lavoro pubblici e privati, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Costituiscono oggetto della presente Convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti e da diplomati o laureati da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano, nel seguito denominata Università, presso lEnte Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi nel seguito denominato Ente. Art. 2 Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttiva ma dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Art. 3 I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico Progetto allegato alla presente Convenzione. Nel Progetto vengono indicati i nominativi, oltre che dei tirocinanti, dei tutori e dei responsabili della Società incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del Progetto. Art. 4 L'Università si impegna a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare, in qualità di tirocinante, all'attività dellEnte ospitante (Convenzione con l'INAIL per gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto formativo o di orientamento di cui al precedente art. 3. Art. 5 LUniversità si impegna altresì a trasmettere copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo e di orientamento alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione (o alla Provincia delegata), nonché alle rappresentanze sindacali aziendali segnalate dallEnte ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Art. 6 LEnte ospitante si impegna: - a rispettare e a far rispettare il Progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità); - a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor aziendale; - a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio. Art. 7 L'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'impegno di: - seguire le indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali; - rispettare i regolamenti disciplinari, le norme organizzative di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti nell'azienda; - mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'azienda ospitante di cui venga a conoscenza durante il tirocinio; - redigere una relazione sull'attività svolta. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nellambito del tirocinio devono essere concordate con lImpresa ospitante. Art. 8 I risultati dellattività dello stagista realizzati durante il periodo di stage rimangono di proprietà dellente. Al termine del tirocinio lEnte rilascia al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio. Art. 9 I rapporti che la Società intrattiene con i tirocinanti ai sensi della presente Convenzione non costituiscono rapporto di lavoro subordinato. Art. 10 La realizzazione del tirocinio non comporta per lEnte e per l'Università alcun onere finanziario, nè obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione. Art. 11 Ai sensi dellart.10 del D.M. 5.8.1998 n. 363 lEnte garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dellEnte medesimo. Art. 12 La presente Convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza. Art. 13 Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e al D.M. 25 marzo 1998, n. 142. |