IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – Convenzione tra il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna e il Raggruppamento guardie ecologiche volontarie di Forlì e Cesena
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 41 del 27 aprile 2001 - All. B e C)




ALLEGATO B (FORLI’)

L'anno………………………..il giorno……..…………..del mese di…..…………………presso la sede legale del
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA in Pratovecchio, via Brocchi 7

FRA

(omissis) il quale interviene nel precedente atto non in nome proprio ma quale direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con sede legale in Pratovecchio (AR)

E

(omissis) il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Presidente del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì di seguito denominate GEV FO

PREMESSO che:
  • il Parco è istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993 con finalità previste dalla L. 394 /91 “Legge quadro sulle aree protette”;
  • tra le finalità previste dalla legge sopra citata all'art.1 comma c) troviamo “la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”;
  • le GEV sono state istituite con decreto prefettizio su iniziativa provinciale e disciplinate con Legge regionale n. 23 del 3 luglio 1989;
  • tra i compiti delle guardie ecologiche previsti dall’art. 3 della citata legge, troviamo:
    - promozione e diffusione dell'informazione ambientale;
    - accertamento, nell'ambito dei limiti imposti da specifiche convenzioni, di violazioni in materia di patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
    - collaborazione con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E NOTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa - La premessa sopra riportata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 – Territorio - Il territorio su cui si esprime il contenuto della presente convenzione è costituito da quanto compreso nei confini del Parco e ricadente nella regione Emilia Romagna.
Art. 3- Impegni e disponibilità delle GEV Forli - Le GEV si impegnano a:

  • promuovere e diffondere i valori dell'educazione ambientale e della cultura dei luoghi del Parco.
  • coadiuvare il Servizio di sorveglianza del Parco svolto dal Coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato, fornendo alle stazioni forestali ed al personale addetto notizie, indicazioni o elementi relativi a fatti, azioni o eventi dei quali le GEV siano venute a conoscenza e che possono avere influenza diretta o presunta ai fini della conservazione delle aree protette.
  • stabilire un responsabile per vallata (del Bidente, di Corniolo-Campigna e Montone) con il compito di conferire con il referente del Parco e del corpo di vigilanza.
  • garantire un'opportuna vigilanza nelle domeniche e nei giorni festivi dei mesi di giugno, luglio, agosto nelle seguenti località: M. Falco, Fangacci, Campigna, Acquacheta, Valbonella.
  • predisporre relazioni mensili su queste località annotando tutti gli elementi descrittivi ed informativi di fatti, avvenimenti, fenomeni che contrastino con la tutela del territorio. La relazione deve riportare i nominativi delle guardie che hanno operato con gli argomenti di volta in volta affrontati con le persone che sono state contattate.
  • coadiuvare l'Ente Parco nell’effettuazione di censimenti su turisti, flora, fauna ecc.
  • programmare pulizie annuali da effettuarsi a rotazione nei luoghi più frequentati dai turisti con particolare cura nell'area attrezzata esterna del giardino Botanico di Valbonella.
  • collaborare con l'Ente Parco a incontri con i turisti per illustrare gli aspetti naturalistici del Parco.
  • aiutare le guide autorizzate dal Parco nell'effettuazione delle escursioni (qualora i gruppi fossero molto consistenti).
  • garantire l'apertura del Giardino Botanico di Valbonella tutte le domeniche e giorni festivi dalle ore 9.30 alle ore 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 fino al 30 settembre 2001. Per l'anno 2002 e 2003 sarà cura del Parco comunicare eventualmente gli orari e il periodo di apertura richiesto. Qualora la gestione dello stesso Giardino Botanico venisse affidata a soggetti terzi dalla Comunità Montana Forlivese, proprietaria della struttura, i termini della presente convenzione verranno adeguati a tale nuova situazione.

Art. 4 - Impegni e disponibilità del parco - Il Parco considera opportuna la collaborazione delle GEV FO nell'opera di educazione, sensibilizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale per cui nell'intento di agevolare la collaborazione si impegna a:

  • tutto il materiale utile alla comprensione amministrativa e territoriale del Parco come leggi, regolamenti, pubblicazioni ecc.;
  • organizzare seminari di studio per approfondire la conoscenza generale del territorio;
  • contribuire al rimborso delle spese sostenute dalle Guardie Ecologiche e dal raggruppamento GEV FO per rimborsi chilometrici, per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e mezzi necessari per l'attuazione della presente convenzione;
  • fornire un distintivo attestante la collaborazione con il Parco. Detto distintivo verrà ritirato qualora sussistano elementi negativi accertati dal Parco e dal Consiglio Direttivo del raggruppamento GEV FO a carico delle singole guardie.
    Il Parco indicherà alla GEV FO l'ufficio e le persone delegate a mantenere costanti i rapporti.

Art. 5 Importo del contratto e pagamenti - Il Parco si impegna a corrispondere alla GEV FO il compenso massimo annuale di £. 4.500.000 quale corrispettivo ai rimborsi spesa dell'attività prevista dalla presente convenzione:

  • £ 1.500.000 per l'apertura del Giardino Botanico di Valbonella, fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del precedente art. 3.
  • £ 1.500.000 per il presidio della Valle dell'Acquacheta e l'apertura del Molino e il controllo di Cà del Rospo
  • £ 1.500.000 per i controlli montani della Valle del Bidente di Corniolo e Campigna.

    I pagamenti verranno effettuati previa dichiarazione del regolare svolgimento dell'attività prestata nel seguente modo: rapporto finale con documentazione anche fotografica delle spese sostenute per le attività richieste.

Art. 6 - Regime di segretezza - Le GEV FO sono tenute a osservare il segreto, nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzati dal Parco, per quanto riguarda i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti e gli oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù della convenzione medesima.
Art. 7 - Durata della convenzione- La presente convenzione ha durata triennale fino al 31.12. 2003, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula.
Art. 8 – Controversie - Tutte le controversie che potranno sorgere nell'interpretazione ed esecuzione della Presente convenzione sono, su richiesta di una delle parti, deferite al Consiglio Direttivo del Parco o, in mancanza di accordo, ad un Collegio Arbitrale che giudicherà secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri. Questi saranno nominati uno da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che fungerà da Presidente, verrà prescelto di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo.
Ad integrazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica il Codice di procedura Civile. Il Collegio si riunirà in Pratovecchio, nella sede del Parco: le spese necessarie all'arbitrato saranno anticipate dalla parte che ha presentato domanda per l'arbitrato stesso e verranno ripartite tra le parti nel lodo arbitrale secondo il criterio stabilito dagli arbitri.



ALLEGATO C (CESENA)


L'anno……………..il giorno……….…………………..del mese di……………………….presso la sede legale del PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA in Pratovecchio, via Brocchi 7,

FRA

(omissis) il quale interviene nel precedente atto non in nome proprio ma quale direttore dell'Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna con sede legale in Pratovecchio (AR)

E

il Sig………………………., nato a………………………………… e residente in………………………………..
via……………………………………………,il quale interviene nel presente atto non in nome proprio ma quale Presidente del Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie di Cesena di seguito denominate GEV CESENA

PREMESSO che:

  • il Parco è istituito con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993 con finalità previste dalla L. 394 /91 “Legge quadro sulle aree protette”;
  • tra le finalità previste dalla legge sopra citata all'art.1 comma c) troviamo “1a promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili”;
  • le Gev sono state istituite con decreto prefettizio su iniziativa provinciale e disciplinate con Legge regionale n. 23 del 3 luglio 1989;
  • tra i compiti delle guardie ecologiche previsti dall'art. 3 della citata legge, troviamo:
    - promozione e diffusione dell'informazione ambientale;
    - accertamento, nell'ambito dei limiti imposti da specifiche convenzioni, di violazioni in materia di patrimonio naturale e paesistico, difesa dagli incendi boschivi e prescrizioni di polizia forestale;
    - collaborazione con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenze di carattere ecologico.

TUTTO CIÒ PREMESSO E NOTO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa - La premessa sopra riportata forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Territorio - Il territorio su cui si esprime il contenuto della presente convenzione è costituito da quanto compreso nei confini del Parco e ricadente nella regione Emilia Romagna.

Art. 3 - Impegni e disponibilità delle GEV Cesena - Le GEV si impegnano a:

  • promuovere e diffondere i valori dell'educazione ambientale dei luoghi del Parco.
  • coadiuvare il Servizio di sorveglianza del Parco svolto dal Coordinamento territoriale del Corpo Forestale dello Stato, fornendo alle stazioni forestali ed al personale addetto notizie, indicazioni o elementi relativi a fatti, azioni o eventi dei quali le GEV siano venute a conoscenza e che possono avere influenza diretta o presunta ai fini della conservazione delle aree protette.
  • Stabilire un responsabile per vallata Ridracoli e Pietrapazza con il compito di conferire con il referente del Parco e del corpo di vigilanza.
  • garantire un'opportuna vigilanza nei fine settimana e nei periodi festivi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre nelle seguenti località: Valle di Pietrapazza.
  • predisporre relazioni mensili su queste località annotando tutti gli elementi descrittivi ed informativi di fatti, avvenimenti, fenomeni che contrastino con la tutela del territorio. La relazione deve riportare i nominativi delle guardie che hanno operato con gli argomenti di volta in volta affrontati con le persone che sono state contattate.
  • coadiuvare l'Ente Parco nell'effettuazione di censimenti su turisti, flora, fauna ecc.
  • programmare pulizie annuali da effettuarsi a rotazione nei luoghi più frequentati dai turisti.
  • collaborare con l'Ente Parco a incontri con i turisti per illustrare gli aspetti naturalistici del Parco.
  • controllo raccolta rifiuti Poggio alla Lastra-Cà di Veroli, Ponte del Faggio e Molino delle Cortine.
  • Collaborazione al censimento delle emergenze storico-testimoniali con il borsista incaricato dal Parco che si concluderà presumibilmente nel corso del 2001.

Art. 4 - Impegni e disponibilità del parco - Il Parco considera opportuna la collaborazione delle GEV CESENA nell'opera di educazione, sensibilizzazione e salvaguardia del patrimonio ambientale per cui nell'intento di agevolare la collaborazione si impegna a:
- tutto il materiale utile alla comprensione amministrativa e territoriale del Parco come leggi, regolamenti, pubblicazioni ecc;
- organizzare seminari di studio per approfondire la conoscenza generale del territorio;
- contribuire al rimborso delle spese sostenute dalle Guardie Ecologiche e dal raggruppamento GEV CESENA per rimborsi chilometrici, per l'acquisto e l'utilizzo di materiali e mezzi necessari per l'attuazione della presente convenzione;
- fornire un distintivo attestante la collaborazione con il Parco. Detto distintivo verrà ritirato qualora sussistano elementi negativi accertati dal Parco e dal Consiglio Direttivo del raggruppamento GEV CESENA a carico delle singole guardie. Il Parco indicherà alle GEV CESENA l'ufficio e le persone delegate a mantenere costanti i rapporti.

Art. 5 – Importo del contratto e pagamenti - Il Parco si impegna a corrispondere alle GEV Cesena il compenso massimo annuale di £. 2.000.000 quale corrispettivo ai rimborsi spesa dell'attività prevista dalla presente convenzione:

  • £ 700.000 per la collaborazione per l’indagine sulle emergenze storico testimoniali del Parco che si concluderà presumibilmente nel corso del 2001
  • £ 1.300.000 per i controlli montani della Valle del Bidente di Pietrapazza
    I pagamenti verranno effettuati previa dichiarazione del regolare svolgimento dell'attività prestata nel seguente modo:
  • rapporto finale con documentazione anche fotografica delle spese sostenute per le attività richieste.

Art. 6 -Regime di segretezza - Le GEV CESENA sono tenute a osservare il segreto, nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzati dal Parco, per quanto riguarda i fatti, le informazioni, le cognizioni, i documenti e gli oggetti di cui fossero venuti a conoscenza o che fossero stati comunicati in virtù della convenzione medesima.

Art. 7 - Durata della convenzione - La presente convenzione ha durata triennale, fino al 31. 12. 2003 , a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula.

Art. 8 - Controversie - Tutte le controversie che potranno sorgere nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono, su richiesta di una delle parti, deferite al Consiglio Direttivo del Parco o, in mancanza di accordo, ad un Collegio Arbitrale che giudicherà secondo diritto. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri. Questi saranno nominati uno da ciascuna delle parti, mentre il terzo, che fungerà da Presidente, verrà prescelto di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Arezzo. Ad integrazione di quanto stabilito dal presente articolo si applica il Codice di Procedura Civile. Il Collegio si riunirà in Pratovecchio, nella sede del Parco: le spese necessarie all'arbitrato saranno anticipate dalla parte che ha presentato domanda per l'arbitrato stesso e verranno ripartite tra le parti nel lodo arbitrale secondo il criterio stabilito dagli arbitri.