IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna – Protocollo d’Intesa per la gestione della popolazione di cervo dell’Appennino Tosco-Romagnolo
(Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 27 agosto 2002 – All. A)



TITOLO I. - Principi generali

Art. 1 - Finalità della gestione
l. La gestione del Cervo dell'Appennino Tosco - Romagnolo ha come scopo principale la conservazione e la valorizzazione della specie.
2. La gestione di cui al primo comma si realizza per mezzo di una pianificazione che consideri in modo unitario la popolazione, nonostante le suddivisioni amministrative del territorio.
3. La gestione si compone di forme differenziate d'intervento sulla componente faunistica, sull'habitat, in particolar modo attraverso i miglioramenti ambientali e l'applicazione di metodologie dissuasive del danno, nonché sulla società.

Art. 2 - Comprensorio geografico di applicazione del protocollo
l. Il presente protocollo sarà applicato sul territorio occupato stabilmente od in modo temporaneo dai soggetti appartenenti alla popolazione di Cervo, originata dalle Foreste Casentinesi e attualmente stanziata nella porzione appenninica tosco - romagnola delle Province di Arezzo, Firenze e Forlì - Cesena.
2. Eventuali modifiche del comprensorio di applicazione del protocollo, d'ora in avanti denominato Area Cervo Appennino Tosco-Romagnolo (ACATRO) dovranno essere concordate ed approvate dal Comitato di Coordinamento (COCO) sulla base delle proposte della Commissione Tecnica (COTE)

Art. 3 - Suddivisione dell'Area Cervo Appennino Tosco-Romagnolo ai fini gestionali (ACATRO)
l. L'ACATRO comprende al suo interno aree soggette a gestione differenziata, e cioè:
a) Aree di Protezione, ovvero territori nei quali non è ammesso. il prelievo venatorio sulla specie, che in ogni caso ricomprenderanno il territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna;
b) Aree di Gestione Venatoria, ovvero territori nei quali è ammesso il prelievo venatorio sulla specie.

2. All'interno delle Aree di Protezione, gli eventuali prelievi faunistici o abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dalla Commissione di cui all'art. 7, sempre ai sensi della normativa vigente, saranno possibili solo attraverso specifiche procedure concordate tra gli Enti firmatari e previo parere favorevole dell'INFS .

3. Nelle Aree di Gestione Venatoria sarà possibile l'applicazione di prelievi venatori, nella forma esclusiva dell'abbattimento selettivo. Sarà possibile attuare anche piani di cattura.

4. Nelle Aree di Protezione e nelle Aree di Gestione Venatoria, saranno realizzati interventi di miglioramento ambientale e di prevenzione di danni alle colture agro-forestali o di altro tipo.

Art. 4 - Unità di Gestione e Distretti di Gestione Venatoria (UG e DGV)
l. Il territorio dell'ACATRO è suddiviso in Unità di Gestione (UG).
2. Le UG rappresentano l'unità territoriale minima per una razionale distribuzione delle misure gestionali, compresi i prelievi.
3. Ogni UG è composta sia da territorio ricadente nelle Aree di Protezione che dal territorio ricadente nelle Aree di Gestione Venatoria.
4. La porzione di UG ricadente nel territorio a gestione venatoria è definita Distretti di Gestione Venatoria (DGV).
5. I DGV vengono stabiliti degli organi competenti su indicazione della COTE.

TITOLO II. Organismi di Gestione

Art. 5. - Commissione di coordinamento (COCO)
l. La gestione della popolazione di Cervo e degli ambienti da essa occupati, in funzione delle finalità previste all'art. l, si realizza per mezzo delle decisioni prese dalla COCO.
2. La COCO è costituita da un rappresentante dell'INFS nonché da uno per ciascuno dei seguenti Enti, purché territorialmente interessati:
a) Regione Emilia-Romagna;
b) Regione Toscana;
c) Provincia di Arezzo;
d) Provincia di Firenze;
e) Provincia di Forlì - Cesena;
f) CFS;
g) ATC AR 01;
h) ATC FI 04;
i) ATC FOCE 03;
J) ATC FOCE 04;
k) ATC FOCE 05;
l) Aziende Faunistico Venatorie (un solo rappresentante);
m) Parco delle Foreste Casentinesi;
n) altre eventuali Aree di Protezione (un rappresentante per area purché questa sia dotata di un organismo autonomo di gestione, diverso dai soggetti di cui sopra).
3. Il coordinatore della COTE può essere invitato a partecipare alle riunioni della COCO senza diritto di voto e unicamente con finalità informative e consultive.
4. La COCO si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
5. La COCO è presieduta in alternanza biennale da un rappresentante delle Regioni coinvolte.

Art. 6 - Compiti dalla Commissione di Coordinamento
l. La COCO ha il compito di:
a) fornire indicazioni di indirizzo generale;
b) regolare i rapporti amministrativi ed economici tra i soggetti coinvolti;
c) approvare, entro tre mesi dalla loro predisposizione, il Piano Poliennale di Gestione (PPG) ed entro il l giugno, il Programma Annuale di Gestione (PAG) predisposti dalla COTE;
d) trasmettere alla Giunta Regionale ed agli Enti Territoriali il PPG e il PAG.

Art. 7 - Commissione Tecnica (COTE)
l. La COTE è composta da cinque tecnici di comprovata esperienza sulla specie, dei quali tre designati da ciascuna delle Province competenti per territorio, uno dal Parco Nazionale ed uno dall’INFS.
2. La COTE sceglie annualmente al suo interno un coordinatore.
3. Le decisioni della COTE devono essere prese sempre all'unanimità.
4. Le spese necessarie al funzionamento della COTE saranno a carico degli Enti designatari, ciascuno per il proprio esperto.

Art. 8 - Compiti della Commissione Tecnica
1. La COTE ha il compito di:
a) elaborare la proposta del PPG e del PAG;
b) proporre i confini delle UG e fornire indicazioni sui confini dei DGV;
c) curare i rapporti di natura tecnica con i vari soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione;
d) armonizzare i programmi dei corsi e le modalità degli esami, promossi e/o realizzati dalle singole Province, per i cacciatori "esperti" di selezione al Cervo, gli operatori ai censimenti e i rilevatori biometrici.


TITOLO III Pianificazione

Art. 9 - Piano Poliennale di Gestione (PPG)
l. Il PPG realizza le finalità di cui all'art. l del presente regolamento. Il primo PAG ha carattere di sperimentalità.
2. Il PPG può essere modificato dalla COCO, su proposta della COTE, nel corso della sua applicazione e secondo le procedure di cui al presente protocollo.
3. Il PPG deve prevedere:
a) gli obiettivi della gestione a breve, medio e lungo termine;
b) gli interventi previsti per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. l del presente Protocollo, con la loro localizzazione, i tempi di realizzazione, i costi e i possibili finanziamenti specifici;
c) le modalità di rapporto tra i soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione.
4. Salvo specifiche intese, i costi degli interventi previsti nel PPG, nell'ambito dell'ACATRO, sono a carico dei diversi Enti ciascuno per il territorio di propria competenza.

Art. l0 - Programma Annuale di Gestione (PAG)
l. Il PAG costituisce lo strumento di attuazione a breve termine degli interventi previsti nel PPG, ha validità di un anno dalla sua approvazione e comprende, a regime, almeno i seguenti elementi:
a) analisi dello status della popolazione;
b) individuazione cartografica delle UG e relazione sugli interventi avvenuti nell'anno precedente, ivi compresa l'analisi tecnico-economica dei danni da Cervo;
c) Piano di Prelievo di cui all'art. 13 con relativa ripartizione tra i singoli DGV;
d) definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di dissuasione e diminuzione del danno;
e) analisi tecnica, preventiva e consuntiva della gestione, con indicazione dei risultati raggiunti e raggiungibili, dei problemi tecnici incontrati e delle modalità di possibile soluzione.

Art. 11 - Norme di salvaguardia
1. In caso di mancata redazione o approvazione del PPG e/o del PAG entro i termini indicati all'art. 6, 1 ° comma lettera c), restano comunque validi i piani di prelievo annuale delle singole Province relativi ai DGV ricadenti nei rispettivi territori.
2. La medesima norma si applica agli eventuali prelievi faunistici o abbattimenti selettivi nelle Aree di Protezione comprese nell'ACATRO, stabiliti comunque con le modalità ed intese descritte all'art. 3 comma 2°.

Art. 12 - Elementi di conoscenza ai fini gestionali
1. La COTE, al fine di predisporre il PPG e il PAG, indirizza e coordina annualmente le seguenti attività:
a) conduzione di rilievi finalizzati alla conoscenza della consistenza, della struttura, delle caratteristiche anche biometriche della popolazione, delle sue condizioni sanitarie, dei suoi areali, del carattere dell'eventuale danno alle attività produttive, degli incidenti stradali nonché di tutte le interferenze con le attività antropiche;
b) promozione ed organizzazione di mostre, convegni ed iniziative di educazione faunistico ambientale;
c) promozione e conduzione di altre iniziative di ricerca scientifica ovvero di altre attività inerenti la gestione della popolazione di Cervo.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra la COTE può avvalersi dei soggetti nominati ed abilitati di cui al presente protocollo nonché di eventuali altri collaboratori di fiducia.

Art. 13 - Organizzazione ed attuazione del Piano di Prelievo Annuale (PPA)
1. Il PPA è unitario per tutto l'ACATRO, ovvero è calcolato sulla popolazione complessiva che insiste nell'ambito geografico di cui all'allegato A.
2. Le fasi per la definizione del PPA sono le seguenti:
a) definizione della consistenza e della densità della popolazione di Cervo di ciascuna UG;
b) definizione della percentuale di prelievo, ovvero del numero di soggetti che si intende prelevare riferito alla consistenza, sulla base delle indicazioni e degli obiettivi del PPG;
c) definizione del numero di soggetti da prelevare in ciascuna UG sulla base dei parametri di cui al punto precedente e delle consistenze stimate nel medesimo ambito;
d) ripartizione del numero di soggetti da prelevare in ciascuna UG per classi di sesso ed età sulla base delle caratteristiche strutturali della popolazione complessiva e degli obiettivi da raggiungere del PPG.
3. Il PPA di ciascuna UG viene attuato prioritariamente attraverso interventi all'interno dei DGV di cui all'art. 4, 4° comma del presente Protocollo.