IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco Nazionale Val Grande – Rete Aree Protette Alpine. Costituzione di una banca dati fotografica – Approvazione proposta di protocollo per l’utilizzazione delle immagini.
(Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 19 del 6 marzo 2000)



PRESIDENTE - Con comunicazione pervenuta in data 08.11.1999, ns. prot. n. 3954, la Rete delle Aree Protette Alpine coordinata dal Parco Nazionale degli Ecrins ha informato questa Amministrazione della volontà di costituire con il contributo di ciascun Parco una "Banca d'immagini", strumento di partenza per l'organizzazione di ogni attività di comunicazione e promozione della Rete stessa.
Si tratta, come già specificato con comunicazione pervenuta in data 25.06.99 ns. prot. n. 2243, di una proposta scaturita dal gruppo "comunicazione" della Rete, quale primo passo verso piani di azione comuni della stessa Rete al fine della promozione a livello internazionale delle aree protette.
Si pone quindi all'attenzione della odierna seduta di Giunta la proposta di aderire alla convenzione per costituire una banca di immagini digitalizzata per la preparazione degli strumenti di comunicazione delle Aree Protette Alpine.

LA GIUNTA ESECUTIVA
(Omissis)

de1ibera

- di approvare l'allegato schema di convenzione per la costituzione di una banca di dati fotografica comune alle Aree Protette Alpine;
- di dare mandato al Direttore dell'Ente Parco di sottoscrivere la convenzione medesima;
- di partecipare alle spese previste dall'art. 3 della suddetta convenzione, ai fini della costituzione della banca dati;
- di impegnare l'onere relativo di L. 900.000 sul capitolo n. 4600 dell'esercizio in corso che presenta adeguata disponibilità.


Convenzione per la costituzione di una banca di dati fotografica comune alle Aree Protette Alpine

Obiettivo : la presente convenzione viene conclusa per costituire una banca di immagini digitalizzata per la preparazione degli strumenti di comunicazione delle Aree Protette Alpine.

Tra i sottoscritti : Il Parco nazionale degli Ecrins da una pate
E______________________________________ dall’altra parte

E’ convenuto quanto segue :

Art. 1
L'Area protetta firmataria della presente convenzione s'impegna a fornire 50 diapositive originali in cambio delle quali il Parco nazionale degli Ecrins s'impegna a restituire queste diapositive ed i CD-ROM d'archivio (immagini in due definizioni : 300 dpi e 72 dpi) di codeste entro 3 mesi dalla data di ricevimento degli originali.

Art. 2
Le immagini fornite verranno utilizzate per la realizzazione di strumenti di comunicazione della Rete (in senso largo) :
- edizioni su carta (manifesti, bollettini della rete, ecc.)
- allestimento di stand (fiere, ecc.)
- sito Internet della Rete
- diffusione per via stampa (solo se si tratta di un articolo riguardante la Rete)
- prestito eventuale alle aree protette soci della rete.

Art. 3
Una partecipazione alle spese che ammontano a 3000 FRF (457,35 E) dovrà essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli originali e dei CD-ROM che contengono le fotografie scannerizzate dell'area protetta coinvolta.

Art. 4
In tutti i casi di utilizzazione verranno indicati sul supporto di diffusione il cognome dell'autore dell'immagine, la struttura, il paese di provenienza.

Art. 5
Nessuna utilizzazione commerciale (attività mediatiche, giornali ecc.) sarà autorizzata senza l'accordo dell'autore e della struttura depositaria dell'immagine.

Art. 6
Nessun prestito sarà autorizzato ad agenzie fotografiche professionali.

Art. 7
Le immagini in prestito non saranno vincolate da diritti d'autore per gli usi consentiti nell'articolo 2.
Si richiede dunque ad ogni area protetta di fornire un attestato che precisi le utilizzazioni autorizzate. Se tale attestato mancasse l'uso delle fotografie avverrebbe come descritto nella presente convenzione.

Art. 8
Le immagini messe a disposizione dovranno essere degli originali (diapositive 24x36 cm), perché la qualità sia ottimale.
Sarà obbligatorio indicare : il cognome e nome dell'autore, la struttura, la data e la leggenda dell'immagine.
I temi saranno oggetto di uno scambio con ogni firmatario della presente convenzione.

Art. 9
In caso la struttura volesse inviare direttamente gli schedari numerizzati delle immagini, questi dovranno avere le caratteristiche tecniche seguenti:
- schedario TIFF RVB Mac o PC
- misura dell'immagine: 15x21 cm come minimo
- alta risoluzione : 300 DPI

Dovranno inoltre essere fornite su CD-ROM Mac/PC con indicazione del cognome e nome degli autori, la data di realizzazione dell'immagine, la leggenda per ogni immagine con il numero di riferimento sul CD.