IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena - Convenzione tra Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e Associazione mineralogica G. Cesaraccio
(Deliberazione di .........n. ... del ......)




L'anno 1999 addì del mese di nella sede dell'Ente Parco Nazionale di La Maddalena via dei Mille, sono presenti il Presidente del Parco (omissis) e il (omissis), Presidente dell'Associazione "G. Cesaraccio" con sede a La Maddalena (omissis).

L'Associazione si impegna a:

a) - mettere a disposizione il materiale raccolto, su specifica autorizzazione dell'ente, dalla data di stipula della presente convenzione, materiale che diventerà di esclusiva proprietà del Parco e che dopo gli opportuni studi sarà catalogato ed inserito nella collezione del Parco;

b) - a dare la collaborazione, su richiesta dell'Ente, per l'allestimento di mostre, convegni e manifestazioni in genere, riguardanti le tre materie (geologia, mineralogia e paleontologia);

c) - mantenere rapporti di collaborazione, studio e ricerca con altre associazioni, singoli collezionisti, musei, università e scuole di ogni genere e grado finalizzati alla conoscenza del patrimonio naturalistico dell'arcipelago maddalenino, secondo programmi annuali approvati dall'Ente Parco;

d) - occuparsi, sotto la supervisione del Comitato Scientifico, dell'allestimento e del mantenimento delle tre sezioni del Museo Naturalistico opera "Colmi", destinate ad accogliere rocce, minerali e fossili, previa stipula di apposito regolamento di gestione da approvare da parte dell'Ente;

e) - comunicare ali' Ente, tramite relazioni periodiche, il risultato di studi, ricerche ed esperienze;

f) - chiedere in qualsiasi caso l'autorizzazione ad effettuare ricerche e raccolta di minerali, campioni di rocce e fossili nel territorio del Parco, ove consentito dalle norme vigenti;

g) - l'Associazione si impegna a cedere all'Ente Parco nella forma del comodato d'uso, per un periodo non inferiore ad anni 15, quanto in loro possesso (minerali, rocce, fossili, materiale fotografico, storico e bibliografico), per l'allestimento completo del Museo Naturalistico. Resta inteso che la cessione del materiale non potrà avvenire prima della realizzazione dello stesso;

h) - l'Associazione, d'intesa con l'Ente Parco, si riserva la scelta dei campioni adatti per rarità ed estetica ad essere esposti.

L'Ente Parco da parte sua riconosce il contributo e l'impegno dell'Associazione finora dimostrati nella ricerca, nello studio e negli scritti realizzati, autorizzandola al proseguo delle suddette attività nel territorio dell'arcipelago maddalenino, secondo le direttive e le finalità dell'Ente. L'Ente Parco a tal proposito si impegna a:

  1. concedere all'Associazione tutta la collaborazione possibile affinché la stessa possa continuare ad operare ed a lavorare con l'Ente per un indirizzo comune quale il rispetto, la salvaguardia, la conoscenza e lo studio del patrimonio naturalistico dell'arcipelago;
  2. concedere il supporto delle strutture dell'Ente, per la valutazione di materiali da prelevare e studiare, secondo le normative vigenti, nell'interesse esclusivo dell'Ente;
  3. concedere finanziamenti all'Associazione per ricerche storiche e bibliografiche, studi su campioni, mostre, convegni, viaggi per prelievo di materiali da collocare nel Museo Naturalistico e per l'acquisizione di pezzi singoli o collezioni da altre associazioni o singoli collezionisti, che verranno valutati esclusivamente dall'Ente Parco;
  4. autorizzare l'Associazione al mantenimento delle sezioni di geologia, mineralogia e paleontologia del Museo Naturalistico sotto la supervisione delle strutture dell'Ente Parco;
  5. portare a conoscenza dell'Associazione tutte le iniziative e le decisioni che il Parco prenderà in merito alle attività sopraccitate e a tutto il materiale che andrà esposto nel Museo Naturalistico;
  6. concedere all'Associazione, l'autorizzazione alla ricerca e alla raccolta di minerali nel territorio del Parco a solo scopo scientifico, secondo le norme vigenti, materiale che dovrà essere messo a totale disposizione dell'Ente.

La presente convenzione, che ha una durata di anni 15, può essere rinnovata con apposita deliberazione dell'Ente Parco se non disdetta mediante raccomandata entro 12 mesi dalla scadenza.



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