IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Convenzione con Azienda Energetica Municipale di Torino
(1994)



Convenzione tra:

l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso - che nel corpo della presente convenzione sarà denominato solo "Parco" - in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante, (omissis),

e

l'Azienda Energetica Municipale di Torino - che nel corpo della convenzione sarà denominata "AEM" in persona del suo direttore generale e legale rappresentante, (omissis).

Premesso:

  • che con convenzione in data 11 agosto 1949 il Parco e l'AEM si sono accordati per il risarcimento dei danni che il Parco stesso aveva ed avrebbe potuto subire per le opere costruite e da costruirsi dall'AEM nel territorio del Parco medesimo;
  • che con atto aggiuntivo il 14 agosto 1957 sono state definite alcune divergenze sorte in merito all'applicazione di particolari clausole della convenzione sopra citata 11 agosto 1949;
  • che con convenzione 14 giugno 1968 il Parco e l'AEM si sono accordati per il risarcimento dei danni che il Parco stesso avrebbe potuto subire per la costruzione, da parte dell'AEM, dell'impianto Valsoera-Telessio, anch'esso sito nel territorio del Parco e del quale il Parco autorizzava la costruzione;
  • che con convenzione 15 febbraio 1974 si sono conglobati in un unico documento gli accordi preesistenti adeguandoli allo stato di fatto del momento considerato;
  • che la citata convenzione 15 febbraio 1974 aveva durata indefinita ma, per quanto concerne il contributo dell'AEM al Parco, prevedeva precise condizioni fino a tutto il 31 agosto 1981, mentre si conveniva che a far tempo dal 1° settembre 1981 l'AEM avrebbe corrisposto al Parco una indennità annua il cui ammontare sarebbe stato determinato in accordo fra le parti;
  • che è intervenuta nel frattempo anche l'opportunità di meglio regolare i rapporti tra il Parco e l'AEM ridefinendo le reciproche obbligazioni;

si conviene e si stipula quanto segue:

Si dà atto che la presente convenzione sostituisce, salvo quanto già eseguito, le precedenti convenzioni stipulate tra le parti.

Il Parco autorizza l'AEM a eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai propri impianti ed opere.

L'AEM si impegna a comunicare di volta in volta, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza, i lavori che intende eseguire, precisando per iscritto la natura, e a tener conto delle eventuali osservazioni formulate dal Parco.

L'AEM curerà il mantenimento della mimetizzazione delle opere da essa costruite, in modo che risulti quanto meno possibile pregiudicato l'aspetto naturale dei luoghi.

L'AEM si impegna ad esercitare la massima possibile sorveglianza nell'orario di lavoro, sul comportamento del personale sia dell'AEM stessa, sia delle imprese proprie appaltatrici, anche con l'allontanamento, dietro richiesta della direzione del Parco, delle persone che abbiano violato le disposizioni di legge o regolamentari del Parco e che siano state denunciate per tali violazioni.

  • Tutto il personale dell'AEM, e delle imprese appaltatrici sarà formalmente avvisato:
  • che è vietato detenere entro il Parco armi da fuoco, cani e gatti;
  • che atti di bracconaggio possono costituire giusta causa di licenziamento, o quanto meno, sono motivi di immediato allontanamento dal posto di lavoro entro il Parco;
  • che il responsabile della morte di animali dovrà versare al Parco un risarcimento determinato come segue:
    • per ogni stambecco maschio o femmina Lire 10.000.000 - 12.000.000
    • per ogni camoscio maschio o femmina Lire 2.500.000
    • per ogni marmotta maschio o femmina Lire 1.000.000
    • per ognuna delle seguenti specie faunistiche (indifferente il sesso):
    • gallo di monte, pernice bianca, coturnice, ermellino, tasso, gufo reale, aquila, martora, lepre comune e lepre bianca Lire 1.000.000.

La valutazione del risarcimento potrà essere maggiore in relazione alla rarità di una singola specie rispetto al territorio.

Tale risarcimento non esclude ulteriori ammende di carattere penale, né eventuali successive modificazioni delle norme che regolano la materia.

Con riferimento alle facoltà accordate agli agenti addetti alla vigilanza del Parco dall'art.71 del T.U. sulla caccia con qualifica di guardia giurata, l'AEM consente che costoro effettuino ispezioni improvvise e saltuarie negli edifici di servizio dell'AEM siti nei territori del Parco alla seguenti condizioni:

  • che di ogni ispezione sia data comunicazione anche telefonica, prima o, al più tardi, al momento in cui essa si effettua (ma comunque prima di procedere al sopralluogo, anche utilizzando gli apparecchi telefonici esistenti negli edifici di servizio dell'AEM), al preposto alla Centrale dell'AEM di Rosone;
  • che tali ispezioni avvengano nel rispetto dei diritti dei lavoratori dipendenti dell'AEM, che usufruiscono dei locali di servizio dell'AEM.

L'AEM, compatibilmente con le proprie necessità di esercizio e con le norme che regolano il trasporto di terzi, concederà il trasporto gratuito mediante il proprio normale transito di automezzi e mediante la propria teleferica di uomini e mezzi relativi al normale fabbisogno del Parco.

L'AEM consentirà al personale del Parco di usufruire delle linee telefoniche aziendali per necessità straordinaria di servizio.

L'AEM si dichiara disponibile ad una partecipazione economica al 50% corrispondente ad un importo di Lire 39.000.000 (trentanovemilioni), per l'effettuazione di uno studio per la regolamentazione della strada del Nivolet.

Subordinatamente all'esito dello stesso nonché alla formazione di un Consorzio tra Parco, Provincia, Comune di Ceresole e AEM, l'AEM metterà a disposizione i terreni di sua proprietà siti in Comune di Ceresole, con la salvaguardia in ogni caso delle proprie esigenze di carattere tecnico.

Si dà atto che quale primo concreto atto l'AEM ha già proceduto alla rimozione ed al ripristino del terreno vegetale di una piattaforma e basamento per teleferica sito presso la Mua.

L'AEM dichiara la propria disponibilità all'organica risistemazione dell'area di costruzione della diga del Telessio con l'abbattimento delle strutture in cemento armato ivi presenti e l'adeguata sistemazione in loco dei residuati.

Tale abbattimento dovrà essere totale o eventualmente parziale qualora la ridestinazione d'uso dei manufatti sia compatibile con il recupero paesaggistico dell'area.

L'effettuazione di tale intervento - che sarà preceduta da apposito progetto concordato con il Parco da effettuarsi entro il 1992 - dovrà avvenire entro il 1994.

Analogamente al punto precedente, l'AEM dichiara la propria disponibilità all'abbattimento di strutture in cemento armato esistenti nel vallone Valsoera e presso la diga omonima, nonché all'organica sistemazione in loco dei residuati.

Gli interventi di riambientazione ed i relativi tempi di esecuzione - che saranno preceduti da un apposito progetto concordato con il Parco - saranno subordinati ad un sopralluogo tra l'AEM e il Parco per le determinazioni circa quanto attiene l'organica sistemazione in loco dei residuati.

L'AEM provvederà alla cessione in comodato cinquantennale, da stipularsi in separata sede dopo la firma del presente atto, di una delle 3 case presso la diga del Serrù dopo la loro ristrutturazione che avverrà entro il 1992.

L'utilizzo da parte del Parco è da riferirsi ad attività di informazione turistica e di controllo ambientale.

L'AEM provvederà alla cessione in comodato cinquantennale, da stipularsi in separata sede dopo la firma del presente atto, dei casotti di Telessio Nel e Valsoera - posti in condizioni di completa agibilità - da destinare al servizio di sorveglianza del Parco, entro il 1993.

L'AEM provvederà alla cessione in comodato cinquantennale, da stipularsi in separata sede dopo la firma del presente atto, di un alloggio a Villa di Ceresole Reale, da destinare ad abitazione per guardiaparco.

L'AEM contribuirà nella misura di Lire 10.000.000 (diecimilioni) alla stampa di un opuscolo illustrativo relativo al sentiero-natura di Ceresole Reale.

Tale contributo verrà versato al Parco entro 30 giorni dalla data della firma della presente convenzione.

L'AEM provvederà alla predisposizione di un progetto per la realizzazione di una vasca di captazione acqua da utilizzare in caso di incendio.

Le caratteristiche, l'accessibilità ed il posizionamento della vasca dovranno, ovviamente, correlarsi con la morfologia della zona interessata e su tali elementi dovranno congiuntamente concordare sia l'AEM, sia il Parco, sia la Comunità Montana Valle Orco e Soana.

Si dà atto che l'indennità prevista dal punto 3) della precedente convenzione tra l'AEM ed il Parco, a far tempo dal 01-09-1981 ad oggi, viene sostituita dalle opere eseguite dall'AEM e dal corrispettivo per la cessione in comodato di fabbricati nonché per le altre prestazioni a favore del Parco secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

L'AEM provvederà a corrispondere al Parco Nazionale Gran Paradiso, entro il mese di aprile di ciascun anno ed a decorrere dal 1994, un contributo di Lire 80 milioni che verrà utilizzato per iniziative di miglioramento ambientale e di promozione turistica nell'ambito del versante canavesano del Parco, con l'intesa che l'immagine dell'AEM venga richiamata nelle opere realizzate con tale contributo.

Il contributo annuo di cui sopra sarà dovuto fino alla scadenza delle concessioni idroelettriche dell'AEM (anno 2005) e sarà revisionabile in variazione dei numeri indici del costo della vita elaborati dal competente ufficio del Municipio di Torino.

Per l'anno 1993, in sostituzione di quanto previsto dal testo originario dell'art.16, l'AEM oltre ad erogare il contributo di Lire 100 milioni, procederà alla predisposizione di un progetto esecutivo e dei relativi computi e capitolati per la sistemazione di un edificio di proprietà comunale sito in Ceresole Reale, da destinare a centro informativo-turistico per entrambi gli Enti.

I lavori di sistemazione di cui sopra verranno affidati ed eseguiti a cura del Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il Parco concede il proprio benestare alla realizzazione dell'impianto idroelettrico San Lorenzo cui alla relativa autorizzazione del 7 febbraio 1992.

Tale benestare è subordinato al mantenimento di una portata di rilascio in alveo del torrente Piantonetto pari a 175 l/s.

Qualora, in seguito a verifiche, non si riscontrasse tale portata, subentrerà la decadenza dall'autorizzazione.

Le parti si impegnano a costituire un gruppo di lavoro Parco - AEM per un esame congiunto della fattibilità dei progetti di impianti idroelettrici da parte dell'AEM nel territorio di competenza del Parco e ciò in vista anche degli adeguamenti a cui l'AEM dovrà provvedere alla scadenza delle attuali concessioni idroelettriche che avverrà nell'anno 2005.

Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti circa la interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, essa sarà inappellabilmente decisa da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui uno da nominarsi dall'Amministrazione del Parco, l'altro dall'Amministrazione dell'AEM ed il terzo nominato d'accordo fra i due o, in mancanza, dal Presidente della Corte d'Appello di Torino.

Tale collegio è da ritenere di arbitri rituali, ma può decidere previo accordo fra le parti, anche secondo equità, finanche per la valutazione dei danni provocati da eventuali violazioni.

Tutte le condizioni sopra indicate si intendono correlative ed essenziali agli effetti contrattuali.

Ogni spesa o tassa che fosse inerente alla presente convenzione, sarà a carico dell'AEM.

Torino 8 sett. 1994

Il Commissario Straordinario del P.N. Gran Paradiso - Il Direttore Generale dell'AEM

 



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