IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Gran Paradiso - Convenzione con l'Università di Torino per la collaborazione in attività didattiche e di aggiornamento del personale
(Deliberazione del Commissario straordinario del 28 dicembre 1995)



Il Commissario Straordinario

  • vista la collaborazione che in questi anni si è instaurata tra il Servizio Turismo e Comunicazione dell'Ente e il Dipartimento di Biologia Animali soprattutto per quanto riguarda le attività didattiche,
  • considerato che l'Ente Parco con le sue risorse ambientali può offrire interessante terreno di studio e di pratica per gli studenti,
  • considerato altresì che gli studenti possono fornire una valida collaborazione nella stesura di testi o nell'elaborazione di materiali didattici finalizzate a sottotesi o laboratori scientifici,
  • valutata l'opportunità di formalizzare i rapporti di collaborazione tra Ente e Università con la stipula di una convenzione volta anche a tutelare gli studenti in stage nelle strutture del Parco,

DELIBERA

  • di stipulare una convenzione con le due Facoltà di Scienze (sedi di Torino e Alessandria) dell'Università di Torino per l'organizzazione di materiali didattici, stage di formazione e aggiornamento e ogni altra attività sia inserita nel quadro dello studio, della protezione e della gestione dell'ambiente, secondo criteri e modalità concordate di volta in volta;
  • di concordare con l'Università che la convenzione sia di durata annuale a partire dall'anno accademico ‘95-96 e tacitamente rinnovata, salvo disdetta entro 60 giorni dallo scadere del termine;
  • di affidare al Servizio Turismo e Comunicazione la cura dei rapporti con l'Università e delle attività relative alla convenzione di cui al punto 1;
  • di affidare al Servizio Sanitario la supervisione scientifica dei lavori realizzati dagli studenti e relativi alla convenzione stessa.

 

Convenzione tra il Parco nazionale Gran Paradiso e l'Università degli studi di Torino per una collaborazione didattica e scientifica nel campo dell'educazione ambientale

Premesso

  • Che ai Rettori dell'Università è consentito stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art.27 D.P.R.382/80);
  • che ai Dipartimenti delle due Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Torino afferiscono settori di ricerca da anni impegnati in attività scientifiche concernenti l'analisi e la gestione dell'ambiente;
  • che in molti insegnamenti impartiti nell'ambito delle aree biologica, naturalistica e geologica e nell'ambito dei Corsi di Dottorato o dei Diplomi universitari afferenti a tali settori scientifico disciplinari le esercitazioni e le escursioni sul terreno costituiscono una parte fondamentale ed irrinunciabile dell'attività didattica tradizionale in aule e in laboratorio tanto che molti atenei già dispongono di una sede distaccata all'uopo predisposta;
  • che il Parco disponendo di un prezioso patrimonio naturalistico è chiamato non solo alla sua gestione ed alla sua protezione ma anche ad individuare e facilitare la diffusione e la fruizione di questo bene collettivo;
  • che il Parco ha tra i suoi fini la conservazione delle caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche nonché l'organizzazione del territorio da esso dipendente per la sua fruizione a fini ricreativi didattici e scientifici;
  • che gli enti di cui sopra articolando e coordinando le rispettive competenze e conoscenze ambientali, possono realizzare una fattiva collaborazione didattico-scientifica in tema di gestione ambientale;

Tra

l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, brevemente chiamato "Il Parco"

E

l'Università degli Studi di Torino, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 1996

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Il Parco e l'Università di Torino e per essi il Commissario straordinario (omissis) ed il Rettore pro-tempore (omissis) intendono congiuntamente porre in essere una collaborazione tra il Parco stesso e le due Facoltà di Scienze M.F.N. sui seguenti punti:

  1. consentire attività didattiche presso la sede del Parco ed in particolare: 1) organizzare cicli di permanenza di gruppi di studenti per lo svolgimento di esercitazioni ed escursioni sul terreno; 2) svolgere esercitazioni ed attività di laboratorio a completamento di attività didattiche; 3) organizzare stage, incontri, seminari, ecc. che previo accordo dei contraenti potranno anche avvenire in collaborazione con altre Università italiane o straniere o con Enti ed Associazioni culturali; 4) progettare e realizzare esperienze e materiali didattici da utilizzare presso i Centri del Parco in cui si effettuano le attività di educazione ambientale. Le unità didattiche saranno elaborate dal Servizio Turismo e Comunicazione del Parco, con la collaborazione di studenti universitari, e con la supervisione del Servizio Scientifico del Parco stesso.
  2. facilitare la preparazione ed il costante aggiornamento, nell'ambito delle rispettive competenze, dei docenti e dei ricercatori delle due Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università di Torino e del personale tecnico e di vigilanza del Parco nei confronti della gestione e salvaguardia ambientale.

L'Università si dichiara inoltre disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale concernenti discipline naturalistiche e biologiche promosse dal Parco. L'università si impegna altresì ad organizzare ed a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto di altre eventuali attività che il Parco intendesse realizzare presso la sua sede.

Art.2 - Le attività di cui sopra saranno sviluppate secondo criteri, concordati fra le parti, che garantiscano praticità e convenienza adeguate.

La mobilità dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico specializzato tra le due Facoltà di Scienze M.F.N. ed il parco, al fine dell'utilizzo delle strutture dei due enti in periodi di tempo definiti, andrà di volta in volta concordata tra le parti. La mobilità che si verrà a creare tra gli studiosi ed il personale tecnico, sia dell'Università che del Parco, farà mantenere la dipendenza dall'ente di appartenenza e la relativa copertura assicurativa anche quando tale personale si troverà a lavorare presso strutture dell'altro contraente.

Art.3 - L'Università si impegna a tenere indenne il Parco da qualunque responsabilità relativa agli allievi ed ai docenti universitari impegnati nelle attività didattiche e scientifiche di cui agli articoli precedenti. In particolare l'Università, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce agli stessi la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento di attività presso il Parco, nonché per responsabilità civica per danni arrecati a persone e/o cose del Parco.

Art.4 - Costituisce reciproco impegno, lo scambio di tutti gli elementi utili al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa ed all'art.1.

Art.5 - Trattandosi di Enti pubblici ed essendo interesse reciproco e prevalente lo scambio e l'integrazione delle rispettive esperienze, questo accordo di convenzione è effettuato alla pari.

Art.6 - Eventuali specifici programmi di ricerca affidati a docenti delle due Facoltà di Scienze M.N.F. dall'Ente parco, saranno regolati sulla base di convenzione da assoggettarsi al vigente regolamento (ex art. 66 D.P.R.382/80).

Art.7 - Per quanto riguarda la gestione di tutte le attività previste dalla presente Convenzione le due Facoltà di Scienze M.F.N. provvederanno a designare un comitato composto da 5 referenti (2 nominati dalla Sede di Alessandria e 3 da quella di Torino) incaricati di mantenere i contatti con il Parco. La Convenzione ha la durata annuale a decorrere dall'Anno Accademico 1995/1996 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che una delle due parti non ne dia disdetta entro 60 giorni dalla scadenza (indicare mese e giorno) per un massimo di cinque anni.

Art.8 - Le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso della presente convenzione sono a carico del Parco.



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