IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Gran Paradiso - Convenzione con l'Università di Torino per la collaborazione in attività didattiche e di aggiornamento del personale (Deliberazione del Commissario straordinario del 28 dicembre 1995)
Il Commissario Straordinario
DELIBERA
Convenzione tra il Parco nazionale Gran Paradiso e l'Università degli studi di Torino per una collaborazione didattica e scientifica nel campo dell'educazione ambientale Premesso
Tra l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, brevemente chiamato "Il Parco" E l'Università degli Studi di Torino, deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 1996 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art.1 - Il Parco e l'Università di Torino e per essi il Commissario straordinario (omissis) ed il Rettore pro-tempore (omissis) intendono congiuntamente porre in essere una collaborazione tra il Parco stesso e le due Facoltà di Scienze M.F.N. sui seguenti punti:
L'Università si dichiara inoltre disponibile a fornire, con modalità e forme da concordare, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale concernenti discipline naturalistiche e biologiche promosse dal Parco. L'università si impegna altresì ad organizzare ed a svolgere le proprie attività nel pieno rispetto di altre eventuali attività che il Parco intendesse realizzare presso la sua sede. Art.2 - Le attività di cui sopra saranno sviluppate secondo criteri, concordati fra le parti, che garantiscano praticità e convenienza adeguate. La mobilità dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico specializzato tra le due Facoltà di Scienze M.F.N. ed il parco, al fine dell'utilizzo delle strutture dei due enti in periodi di tempo definiti, andrà di volta in volta concordata tra le parti. La mobilità che si verrà a creare tra gli studiosi ed il personale tecnico, sia dell'Università che del Parco, farà mantenere la dipendenza dall'ente di appartenenza e la relativa copertura assicurativa anche quando tale personale si troverà a lavorare presso strutture dell'altro contraente. Art.3 - L'Università si impegna a tenere indenne il Parco da qualunque responsabilità relativa agli allievi ed ai docenti universitari impegnati nelle attività didattiche e scientifiche di cui agli articoli precedenti. In particolare l'Università, nell'ambito dei contratti assicurativi stipulati a favore degli studenti, garantisce agli stessi la copertura relativa ad infortuni e malattie contratte a causa dello svolgimento di attività presso il Parco, nonché per responsabilità civica per danni arrecati a persone e/o cose del Parco. Art.4 - Costituisce reciproco impegno, lo scambio di tutti gli elementi utili al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui alla premessa ed all'art.1. Art.5 - Trattandosi di Enti pubblici ed essendo interesse reciproco e prevalente lo scambio e l'integrazione delle rispettive esperienze, questo accordo di convenzione è effettuato alla pari. Art.6 - Eventuali specifici programmi di ricerca affidati a docenti delle due Facoltà di Scienze M.N.F. dall'Ente parco, saranno regolati sulla base di convenzione da assoggettarsi al vigente regolamento (ex art. 66 D.P.R.382/80). Art.7 - Per quanto riguarda la gestione di tutte le attività previste dalla presente Convenzione le due Facoltà di Scienze M.F.N. provvederanno a designare un comitato composto da 5 referenti (2 nominati dalla Sede di Alessandria e 3 da quella di Torino) incaricati di mantenere i contatti con il Parco. La Convenzione ha la durata annuale a decorrere dall'Anno Accademico 1995/1996 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che una delle due parti non ne dia disdetta entro 60 giorni dalla scadenza (indicare mese e giorno) per un massimo di cinque anni. Art.8 - Le spese di bollo e di registrazione in caso d'uso della presente convenzione sono a carico del Parco. |