IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali
Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga - Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra l'Istituto universitario di architettura di Venezia e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 11 del 29 aprile 1999)
Tra
L'Istituto Universitario di Architettura di Venezia con sede in Venezia, Santa Croce 191(omissis), d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentato dal Dirigente (omissis), legittimato alla firma del presente atto dal Consiglio di Amministrazione dello IUAV dell' 8/7/99
E
L'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga con sede legale in via Roio 12, L'Aquila, (omissis), d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore (omissis).
Premesso
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859;
- che l'ordinamento didattico del corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale prevede lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di orientamento;
Si conviene quanto segue:
Articolo 1
- Ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dello IUAV/Corso di laurea in Pianificazione territoriale urbanistica ed ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto 25 marzo 1998, n. 142, attuativo dell'articolo 18 su richiamato.
Articolo 2
- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
- Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
- Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene proposto dall'IUAV un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
Articolo 3
- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Articolo 4
- Lo IUAV assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e allo IUAV.
- LO IUAV si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della presente convenzione e dei relativi progetti formativi e di orientamento.
Articolo 5
Il testo della presente convenzione entra in vigore all'atto della firma dei sottoscritti rappresentanti delle parti per la durata di quattro anni, e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti, prima della scadenza.
(data) ..............................................
(firma per il soggetto promotore).....................................
(firma per il soggetto ospitante)...........................................
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