IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali Parco nazionale Arcipelago Toscano - Schema di convenzione con l'Ente Parco per la custodia demaniale del compendio immobiliare di Pianosa (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 3 dell'8 febbraio 1999) Il giorno....., nel mese di......, l'anno 199.., in via del Quirinale, n.30, sede della Direzione Centrale del Demanio, sono, presenti: per la Direzione Centrale del Demanio: (omissis) - Direttore generale per l'Ente Parco Nazionale dell'arcipelago Toscano: (omissis) - Presidente PREMESSO - che con legge del 06.12.1991 n. 394 è stata prevista l'istituzionale degli Enti Parco con compiti di gestione, salvaguardia, valorizzazione dei territori compresi nella perimetrazione dei parchi nazionali; - che con successiva legge del 09.12.1998, n.426, sono stati ulteriormente definiti i compiti degli Enti Parco; - che con D.P.R. 22 luglio 1996 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; - che nella perimetrazione del Parco ricade il complesso immobiliare costituito da aree, manufatti e attrezzature, descritte nell'allegato "A", di proprietà dello Stato; - che la Direzione Centrale del Demanio, considerato la notevole estensione del compendio e la molteplicità degli immobili esistenti, ravvisa la necessità di intensificare e potenziare l'attività di custodia demaniale del complesso; che l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, in virtù dei compiti affidatigli dalle leggi citate, è il soggetto più idoneo a svolgere l'attività di custodia demaniale; - che la legge 07.08.1990, n.241, prevede, tra l'altro che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere accordi per disciplinare la reciproca collaborazione in attività di interesse comune. Tutto ciò premesso, le parti stipulano la seguente Convenzione Art.1 - Rinvio - La premessa è parte integrante del presente atto. Art.2 - Oggetto della convenzione - L'Ente Parco nazionale Arcipelago Toscano si impegna a svolgere l'attività di custodia demaniale sull'intero compendio immobiliare descritto nell'Allegato "A" e costituito da area, manufatti e attrezzature di proprietà dello Stato, segnalando agli Uffici del territorio competenti, ogni abuso, occupazione o uso difforme dei beni dello Stato. A tal fine l'Amministrazione demaniale avrà cura di comunicare gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di competenza dell'Ente Parco. Il Demanio dello Stato al fine di garantire l'attività predetta consente all'Ente Parco l'uso gratuito degli immobili descritti nell'Allegato "B". A tal riguardo l'Ente esonera espressamente l'Amministrazione demaniale da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che possono derivare da fatti dolosi o colposi o del Personale alle sue dipendenze. Art.3 - Adempimenti inerenti all'attività di custodia - L'uso dei beni immobili sopra individuati è consentito all'Ente esclusivamente per l'espletamento delle finalità di cui al precedente articolo 2 nonché per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalla legge. Pertanto l'Ente si obbliga a non destinare i beni ad usi diversi, a provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, a sostenere qualsiasi onere relativo senza diritto a rimborso alcuno. Art.4 - Attività di valorizzazione del territorio e degli immobili demaniali - L'Ente si impegna ad investire parte degli utili, derivanti dall'attività di valorizzazione e di promozione turistico-ricreativa del Parco, nel miglioramento dell'intero territorio ricompreso nella perimetrazione del Parco medesimo. Ogni iniziativa atta a favorire lo sviluppo economico e sociale della collettività eventualmente ricomprese all'interno del Parco verrà adottata, secondo la procedura indicata dagli articoli 11 e 14 della legge n. 394/91, d'intesa con l'Amministrazione Finanziaria. Art.5 - Al fine di consentire al personale dell'Ente Parco addetto all'attività di custodia demaniale l'approfondimento delle conoscenze idonee a favorire il migliore esercizio di tale attività, la Direzione Centrale del Demanio e l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano procedono d'intesa allo sviluppo di iniziative anche formative nei settori di comune interesse. Art.6 - Disciplina dei rapporti tra amministrazione ed ente - Ferma restando la necessità di acquisire la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione demaniale per ogni diverso utilizzo dei beni di cui all'allegato "B", l'Ente acconsente alla presenza di un rappresentante dell'Amministrazione demaniale nell'attività dei propri organi istituzionali ogni qualvolta si verta su questioni relative alla proprietà dei beni, interventi e su immobili o svolgimento di attività indicate dall'articolo 11, comma 2, della legge 394/1991. Art.7 - Durata della convenzione - La presente Convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione, essa ha la durata di anni due ed è rinnovabile tacitamente per uno stesso periodo salvo disdetta da far pervenire sei mesi prima della scadenza. Può essere risolta con il consenso delle parti oppure, per esigenze istituzionali, anche di una sola delle Amministrazioni. Art.8 - Verifica sull'attuazione della convenzione - Ogni anno, ai fini della verifica dell'attuazione della presente Convenzione, l'Amministrazione effettuerà i necessari controlli. Art.9 - Norma finale - La presente Convenzione ha carattere sperimentale. La Direzione Centrale del Demanio e l'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano si impegnano a rivedere le condizioni della presente Convenzione laddove si rendesse necessario a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni di legge, ovvero per adattarla a sopravvenute esigenze, concordemente valutate dalle parti. |