IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Arcipelago Toscano - Protocollo di intesa tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo - forestale della Regione Toscana
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 63 del 22 luglio 1999)



Parco nazionale Arcipelago Toscano - Protocollo di intesa tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo - forestale della Regione Toscana (Deliberazione del Consiglio direttivo n. 63 del 22 luglio 1999)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette, n. 394/91, così come integrata e modificata dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il D.P.R. 22/7/96 recante norme per l'istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

Vista la Legge Regionale n. 37/93 e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo forestale e le attribuisce compiti istituzionali nel campo della ricerca, della progettazione, dell'assistenza tecnica e nell'erogazione di servizi al fine di promuovere e stimolare lo sviluppo rurale del territorio;

Considerato che il programma pluriennale (triennio 1998 - 2000) dell'Agenzia ha tra i propri obiettivi quello di tutela dell'ambiente e del miglioramento del rapporto tra lo stesso e le attività economiche, nonché di salvaguardare l'identità e la specificità della Regione e rafforzare la competitività del sistema;

Considerato che il Ministero dell'Ambiente e le Confederazioni Agricole, nella specie la Coldiretti, la Confagricoltura e la C.I.A., hanno sottoscritto un protocollo di intenti finalizzato alla promozione delle attività agricole all'interno dei Parchi Nazionali e che tale intesa deve trovare applicazione nelle singole realtà territoriali;

Preso atto che è stato siglato un Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, l'A.R.S.I.A., i Parchi Regionali Toscani e il Coordinamento Toscano Produttori Biologici, teso a favorire lo sviluppo delle tecniche agricole biologiche nelle aree protette della Toscana;

Considerato che l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano riconosce un ruolo determinante allo sviluppo delle attività agricole teso a salvaguardare le tradizioni e la cultura locale del settore e le attività ancora esistenti e ad incrementare un comparto economico alternativo e ambientalmente sostenibile;

Esaminato lo schema del protocollo d'intesa tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo forestale della Regione Toscana;

Valutato opportunamente il parere tecnico - amministrativo della Direzione dell'Ente, allegato, parte integrante della presente deliberazione;

Udita la relazione del Presidente

(omissis)

DELIBERA

1. di approvare lo schema del Protocollo d'intesa tra il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano e l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione nel settore Agricolo forestale della Regione Toscana;

2. di dare mandato al Presidente alla stipula del Protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1);

3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e alla Presidenza della Giunta Regionale della Toscana.

 

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno........... del mese di ........ presso la sede amministrativa del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, a Portoferraio (Livorno), in Via Guerrazzi, 1;

Tra

L'A.R.S.I.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nei settore Agricolo-forestale, in seguito indicata come "Agenzia", (omissis);

E

Il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, in seguito indicato semplicemente come "Parco", (omissis);

Premesso e considerato che

  • Il Parco e l'Agenzia hanno interesse a collaborare in relazione ai compiti istituzionali dell'Agenzia su tematiche che concorrono all'introduzione di innovazioni metodologiche e tecnico-produttive tese alla salvaguardia dell'ambiente naturale e allo sviluppo rurale;
  • il recupero delle attività agricole in termini di una equilibrata gestione delle risorse ambientali e di un uso sostenibile del territorio, nonché di una diversificazione economica rappresenta una priorità per l'Ente Parco;
  • L'Agenzia e l'Ente Parco si prefiggono, in attuazione della politica agricola comunitaria, lo scopo di attivare e recuperare nell'Arcipelago un'agricoltura di tipo ecocompatibile attraverso studi, ricerche, iniziative e progetti, mirati alla salvaguardia ambientale e allo sviluppo rurale;
  • L'area del Parco può rappresentare, metodologicamente, un'area pilota per l'attivazione di iniziative atte ad essere successivamente diffuse sull'intero territorio agricolo regionale;
  • l'A.R.S.I.A., nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui alla L.R. 37/93 e successive integrazioni, elabora progetti di sviluppo rurale su scala territoriale con relativa valutazione economica ed ambientale; svolge attività di ricerca applicata, sperimentazione di interesse regionale e divulgazione di innovazioni tecnologiche; gestisce sistemi di informazione finalizzati allo sviluppo agricolo; eroga servizi di supporto volti a fornire l'informazione agrometerologica: l'assistenza specialistica per un razionali uso delle risorse idriche a scopo irriguo; l'assistenza specialistica nei comprati produttivi agricoli sull'intera filiera e nel settore faunistico-venatorio;

Tutto ciò premesso,

Con l'intesa che le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d'intesa,

Art 1 - Le due parti confermano il reciproco interesse ed attestano la comune volontà di collaborare nell'ambito delle rispettive competenze per la realizzazione di iniziative attinenti la tutela e la salvaguardia dell'ambiente rurale, con riferimento alle seguenti aree di attività:

a) messa a punto di metodologie e realizzazione di interventi di sviluppo rurale;

b) attività di studio delle produzioni agricolo-forestali nel rispetto delle problematiche ambientali, naturalistiche e con l'impegno di tecnologie innovative.

Art. 2 - Le parti si impegnano a costituire una commissione paritetica che dovrà esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati al precedente articolo 1 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta da inserire annualmente nei rispettivi programmi di attività nell'ambito di uno specifico gruppo di lavoro stabilito tra le parti.

Art. 3 - Qualora, dall'esame delle suddette problematiche, da parte della Commissione paritetica, emerga la necessità di procedere all'effettuazione di studi e ricerche, l'individuazione del soggetto realizzatore verrà definita di comune accordo.

Art. 4 - Le modalità e i termini mediante i quali la collaborazione di cui al presente protocollo d'intesa verrà di volta in volta sviluppata, saranno oggetto di specifiche negoziazioni e dettagliate intese, volte a disciplinare organicamente i rapporti tra le due parti e/o con la definizione e stipula di apposite convenzioni, allorquando i rapporti saranno di tipo oneroso.



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