IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Aspromonte - Approvazione schemi di convenzione per attuazione programmazione interventi 1998 - Allegati A-B-C-D-E-F-G
(Deliberazione del Consiglio direttivo n. 14 del 17 marzo 1999)




N.B.: L'allegato A è riportato integralmente; degli allegati successivi sono riportati solo gli articoli con oggetto e/o contenuto difforme

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis)

Visto che con le suindicate deliberazioni si è anche stabilito che la realizzazione degli interventi programmati verrà affidata preferibilmente ai Comuni a mezzo di concessione con convenzione;

Richiamata la propria decisione assunta nella seduta del 29/07/98, con la quale è stata approvata la proposta delle procedure e delle modalità attuative della suddetta programmazione;

Richiamata, altresì, la successiva decisione del Consiglio in data 12/10/98, con la quale si è preso atto delle risultanze delle conferenze di servizi tenute con i Comuni assegnatari;

Visti gli schemi di convenzione predisposti dall'ufficio per l'attuazione della programmazione di cui sopra;

Sentita la relazione del Direttore dell'Ente;

(omissis)

DELIBERA

1) Al fine di regolare i rapporti tra l'Ente Parco ed i Comuni destinatari degli interventi indicati in narrativa, di approvare gli schemi di convenzione, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sub lett. "A"- centri visita; "B" - porte di accesso - punti base; "C" - campeggi natura; "D" - aree verdi attrezzate; "E" - aree attrezzate per il turismo naturalistico; "F" - riqualificazione ambientale, "G" - riqualificazione urbanistico-edilizia centri e nuclei storici.

2) Di delegare ed autorizzare il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione con i singoli Comuni di cui sopra.

 ALLEGATO A

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ... n. ...del ..... , nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ...., rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del.... n..... del...., nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

  • che con deliberazione n. 13 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996,l'istituzione, tra l'altro, di n. 5 centri visita, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di ....
  • che con successiva deliberazione n. ...del ..., il medesimo Consiglio Direttivo ha assegnato al Comune di ..., per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Istituzione di un centro visita nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte" in località ......, il contributo di £......., a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;
  • che con la stessa deliberazione n.... del ... , il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;
  • che con atto deliberativo n.... del ... , la Giunta Comunale di ... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ...del ..., nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;
  • che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di .....che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro visita ricadente nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte in località ...del Comune di ............., dell'importo complessivo di lire.....(£....) in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da ...., come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di ... n. .....del......, e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n.... del ...., nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Art. 2 - La presente concessione disciplina il trasferimento delle competenze al Comune concessionario al fine di assicurare la concreta realizzazione dell'opera prevista dal progetto esecutivo di cui al precedente art. 1, composto da n.... elaborati tecnico-contabili che, seppure non materialmente allegati alla presente concessione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

Le spese ammissibili che potranno gravare sul finanziamento sono quelle riportate nel Quadro di Ripartizione del Finanziamento che, distinto sotto la lettera "A", viene allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

In ogni caso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1) nell'ambito delle spese generali (per tali intendendosi tutti gli oneri afferenti alla progettazione di qualsiasi livello, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sul cantiere di lavoro sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, collaudi, consulenze, controlli e certificazioni, o comunque a questi assimilabili), verranno ammesse, se affidati a professionisti esterni al Comune, solo quelle derivanti da incarichi singoli o congiunti, restando in ogni caso esclusa la configurazione della fattispecie dell'incarico collegiale, e verranno riconosciute:

  1. quanto agli onorari per le prestazioni professionali di progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc., nella misura risultante dall'applicazione dei minimi tariffari, previamente ridotti del 20 per cento, dedotti dalle tabelle A e B allegate alla legge 2.3.1949, n. 143, che approva la vigente tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti;
  2. quanto agli onorari per le prestazioni professionali da rendere agli incaricati delle funzioni di coordinatore e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto, a norma del D.Lgs. n.494/96, nella misura risultante dall'applicazione dei minimi tariffari, previamente ridotti del 20 per cento, dedotti, in caso di incarico ad ingegneri, dalle tariffe elencate nell'allegato "A" alla deliberazione del 17.12.1997 del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Reggio Calabria che approva la vigente tariffa per le prestazioni professionali contemplate nel citato D.Lgs. 494/96 sulla sicurezza dei cantieri, ovvero, nel caso di incarico ad architetti, dedotti dalle tariffe stabilite nella deliberazione del 24.4.1998 del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della provincia di Reggio Calabria che approva la omologa tariffa sulla sicurezza dei cantieri;
  3. quanto alle spese generali ed agli accessori, calcolati anch'essi in base alle tariffe, in misura non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo spettante a titolo di onorari;
  4. in nessun caso l'importo dei compensi di cui alle lettere precedenti potrà essere superiore, ai sensi dell'art. 16, 7° comma, della L. 109/94, all'importo complessivo iscritto nel quadro economico generale di progetto alla voce per spese generali e per relativi oneri fiscali e previdenziali;
  5. in caso di progettazione e direzione dei lavori mediante personale tecnico dipendente del Comune concessionario, le voci di spesa indicate alle precedenti lettere a), b) e c) non potranno eccedere, complessivamente considerate, l'1 per cento dell'importo posto a base d'asta.

2) nell'ambito delle voci per espropriazioni, acquisizione di aree, occupazioni temporanee, indennità di servitù, o comunque a queste assimilabili, verranno riconosciute le spese legittimamente sostenute ai sensi del successivo art. 16.

Per le eventuali spese eccedenti i limiti stabiliti ai precedenti punti 1) e 2), il Comune concessionario dovrà fare fronte con altri fondi ed in nessun caso dette spese potranno gravare sul finanziamento concesso.

Art. 3 - Il Comune concessionario è pienamente responsabile dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione e dei relativi atti tecnici che fanno parte integrante della presente.

Tutti gli atti tecnici, procedurali ed economici del Comune concessionario saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per proprio statuto ne sono preposti, nonché dovranno essere tempestivamente inviati all'Ente concedente per consentire l'esercizio del controllo da parte del medesimo in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione.

Prima di procedere all'appalto dei lavori da eseguirsi secondo le norme di legge, il Comune concessionario è tenuto a corredare il progetto di tutti i pareri, nullaosta, consensi, autorizzazioni, approvazioni di legge e di regolamenti e di qualunque Autorità, di Enti e/o Terzi comunque in causa per le opere di che trattasi e dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera così come risultante dal progetto esecutivo, approvato dal competente organo in base alla normativa vigente anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere e recante contestualmente la fissazione dei termini iniziali e finali dei lavori e degli espropri.

Il Comune concessionario potrà disporre la realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione in economia, nell'ipotesi in cui sia dotato di propri mezzi e personale e ciò non influisca sulla qualità di esecuzione dell'opera, ovvero in appalto a terzi.

In tal ultimo caso, il Comune concessionario dovrà curare la scelta del soggetto esecutore secondo il più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche - compresa la normativa antimafia - che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il medesimo Comune è tenuto. Il Comune concessionario dovrà, in particolare, porre in essere ogni possibile accorgimento per assicurarsi che il soggetto esecutore abbia la massima e documentata affidabilità tecnica e finanziaria e dovrà adoperarsi per ottenere le migliori condizioni, commisurate alla massima garanzia di perfetta e tempestiva esecuzione dell'opera.

L'affidamento in appalto dovrà avvenire al fine di dare l'opera completamente eseguita in ogni sua parte conformemente al progetto esecutivo come sopra approvato.

Il Comune concessionario, inoltre, è il solo responsabile relativamente alle procedure dell'appalto e aggiudicazione che dovranno avvenire secondo le norme previste dalle vigenti

disposizioni di legge in materia, e principalmente contenute nella Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - Il legale rappresentante del Comune concessionario si impegna:

- a utilizzare il contributo concesso solo ed esclusivamente per il progetto inserito nel programma approvato dall'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;

- a restituire eventuali contributi non utilizzati e/o spettanti oltre a risarcire ogni eventuale danno che dovesse prodursi all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte a causa della mancata o incompleta realizzazione del programma;

- a presentare adeguate situazioni contabili e tecniche in relazione agli stati di avanzamento dei lavori e fine lavori;

- a far compilare con la periodicità richiesta le schede di monitoraggio e a provvedere tempestivamente in ordine alle periodiche rendicontazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e delle spese sostenute, nonché a fornire ogni altra informazione che verrà richiesta dall'Ente concedente, sotto pena di sospensione delle somme da erogare e di revoca del finanziamento concesso;

- a consentire le ispezioni per esaminare documenti e visionare i lavori da parte di funzionari e/o di tecnici incaricati dell'Ente concedente per i controlli della realizzazione dell'opera oggetto della presente concessione;

- a far rispettare i tempi di realizzazione dell'opera;

- ad esporre, in prossimità dell'area interessata all'intervento e per tutta la durata dei lavori, idonea cartellonistica, delle dimensioni non inferiori a cm. 150 x 200, riportante:

- l'intestazione: "Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte" con il relativo stemma ufficiale;

- la denominazione del Comune concessionario;

- la denominazione dell'intervento;

- l'importo complessivo del progetto;

- la data di inizio lavori;

- la data di ultimazione dei lavori;

- gli estremi di autorizzazioni (Legge sismica, N.O. paesaggistico. ecc.);

- il/i progettista/i;

- il/i direttore/i dei lavori;

- l'impresa appaltatrice;

- il responsabile del procedimento.

Art. 5 - Il responsabile legale del Comune concessionario, entro 15 giorni dalla stipula della presente concessione, è tenuto ad indicare il nominativo del responsabile del procedimento a cui è demandato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, l'osservanza della procedura per la realizzazione dell'opera in conformità al progetto esecutivo e dell'intero iter tecnico - amministrativo in ottemperanza a quanto previsto dalla citata Legge n. 109/94 e di tutta quanta la normativa che disciplina i lavori pubblici.

Il responsabile del procedimento è altresì obbligato all'osservanza degli art. 5, 6 e 7 della L.R. 11/3/1991, n. 3 concernente "Provvedimenti per la trasparenza e l'accelerazione delle opere pubbliche e di pubblico interesse".

Il responsabile del procedimento, inoltre, è tenuto a trasmettere, con cadenza trimestrale, lo stato finanziario in termini di impegni e pagamenti ed un rapporto sullo stato di realizzazione dell'opera e dovrà predisporre in appositi fascicoli tutta la documentazione di base necessaria per consentire all'Ente concedente la dovuta assistenza e sorveglianza in ordine all'attuazione del progetto in argomento e per essere in grado, nel caso di possibili ispezioni, di dimostrare la corretta gestione finanziaria dell'intervento.

Pertanto il Responsabile del procedimento dovrà custodire la documentazione di base di seguito elencata e metterla a disposizione dei funzionari responsabili dei controlli stessi o delle persone a tal fine incaricate:

1) documenti previsti dal bando di gara (quali ad esempio: progetto esecutivo, dichiarazione da cui risulta di non avere ricevuto altri contributi per il medesimo intervento, eventuale copia degli atti da cui risulti la procedura seguita per l'esproprio del bene oggetto dell'intervento, eventuale concessione edilizia);

2) atti relativi alla concessione del contributo;

3) documentazione relativa alle procedure di affidamento dei lavori;

4) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, recante l'indicazione della data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa, con la relativa documentazione giustificativa (quali ad esempio mandati e/o fatture).

Qualora necessario, l'Ente concedente si riserva di richiedere, attraverso i competenti funzionari e/o soggetti incaricati che curano la attuazione dell'intervento specifico, eventuali integrazioni documentali.

Art. 6 - La concessione ha la durata di ventiquattro mesi, consecutivi e continui, decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, entro il quale periodo di tempo l'Ente concedente dovrà ottenere dal Comune Concessionario l'opera, oggetto della concessione in questione, completamente eseguita in ogni sua parte in conformità al progetto esecutivo come sopra approvato, nonché il completamento di ogni procedura tecnica ed amministrativa inerente alla presente concessione.

La suddetta durata potrà essere prorogata, su motivata richiesta, soltanto per particolari ed eccezionali cause non imputabili al Comune, nei modi e nei termini di cui all'art. 11 della legge regionale 30/5/1983, n. 18.

Il Comune concessionario dovrà, sotto pena di revoca del finanziamento, entro 120 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, procedere:

a) all'indizione della gara d'appalto dei lavori secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni;

b) alla stipula del contratto d'appalto ed alla consegna dei lavori appaltati per dare inizio all'esecuzione dell'opera.

In caso di mancato rispetto del termine come sopra convenuto, la presente convenzione si ha per risolta automaticamente e senza necessità di apposita dichiarazione delle parti.

Art. 7 - L'importo forfettario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera "A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfettario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione salvo quanto disposto dal successivo art 6, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

  • le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;
  • le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2. comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognarie, linee elettriche, metanodotti e simili;

- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L. 109/94, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif., previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinato da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. 109/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni .

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/o mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione, con conseguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art.15, per effetto della semplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco emesso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento .

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a norma dei precedenti commi 3 e 4.

Art. 9 - L'Ente concedente si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva, nonché su tutti gli adempimenti connessi con l'oggetto della concessione. Tali verifiche non esimeranno comunque l'Ente dalla piena responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori.

Resta espressamente convenuto che l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte rimane estraneo ad ogni rapporto di debito-credito comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (per lavori, forniture, danni, ecc.) e che le verifiche che potranno essere effettuate ai sensi del presente articolo riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente e che sono regolate dalla presente concessione.

Art. 10 - Il collaudo statico e tecnico-amministrativo dell'opera oggetto della presente convenzione sarà effettuato ai sensi della vigente legislazione in materia.

Il collaudatore statico ed il collaudatore unico o la commissione di collaudo saranno nominati dall'Ente concedente, salvo il caso in cui l'importo finale dei lavori realizzati sia inferiore a 200.000 ECU per cui il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione .

Per le verifiche ed i controlli sullo stato di realizzazione dell'opera e delle azioni di intervento previste in progetto, l'Ente concedente, qualora l'importo dei lavori a base di contratto sia superiore a 200.000 ECU, si avvale dell'istituto del collaudo in corso d'opera e/o finale, per cui il collaudatore unico o la commissione di collaudo saranno tenuti anche alla verifica tecnico-contabile degli stati d'avanzamento lavori man mano presentati.

Il collaudo tecnico-amministrativo ha effetto sia per la definizione dei rapporti tra l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e il Comune concessionario, che fra il Comune stesso e l'appaltatore. Il collaudatore unico o la commissione di collaudo effettua, pertanto, la verificazione dell'opera sia per quanto concerne la rispondenza di essa alle norme contrattuali, che per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto di concessione. Il collaudatore unico o la commissione di collaudo, durante l'esecuzione dei lavori, oltre alle normali verifiche sull'andamento dei lavori, dovrà, a lavori ultimati, redigere e trasmettere direttamente al Comune concessionario gli elaborati (verbali di visita, relazione, certificato di collaudo, ecc).

Il Comune concessionario, entro il termine di due mesi dalla data del certificato di collaudo, trasmetterà i documenti all'Ente concedente, comunicando le determinazioni che intende adottare sia in merito all'approvazione del collaudo dei lavori dati in appalto sia sulla base delle relazioni riservate del direttore dei lavori e del collaudatore, in merito alle eventuali riserve regolarmente scritte dall'appaltatore.

Ai collaudatori è riconosciuto il compenso secondo tariffa professionale, i cui oneri dovranno gravare sul finanziamento.

Art. 11 - Il Comune concessionario agirà in nome e per conto proprio, salvo quanto disposto al successivo art. 16, comma 3, atteso che, in virtù della concessione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera. Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'Ente concedente.

Art. 12 - Allo scopo di assicurare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestiva esecuzione dei lavori e delle attività di concessione, l'Ente concedente disporrà in favore dell'Ente l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

1) il 10% dell'importo di concessione entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;

2) il 40% dell'importo di concessione entro 30 giorni dall'acquisizione della comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dal responsabile del procedimento e dal direttore dei lavori, dell'avvenuta consegna dei lavori;

3) il 40% dell'importo di concessione entro 30 giorni dall'acquisizione dell'attestazione del legale rappresentante, del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, corredata dagli stati d'avanzamento dei lavori e dall'ulteriore documentazione richiesta dai funzionari o dagli incaricati dell'Ente concedente, comprovante l'utilizzo di almeno 1'80% dei trasferimenti precedentemente erogati; 4) il 10%, od il minore importo necessario, in esito all'approvazione del collaudo finale ed all'atto amministrativo di chiusura della concessione.

Art. 13 - Lo somme erogate a qualsiasi titolo secondo le cadenze stabilite al precedente art.12 saranno accreditate in favore del Comune concessionario sul conto corrente bancario accesso presso l'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria comunale, che il Comune provvederà tempestivamente ad indicare, unitamente alle relative coordinate ABI e CAB.

L'Ente concedente, una volta effettuato l'accredito, è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata utilizzazione dell'accredito stesso.

Le somme erogate al Comune concessionario dovranno essere introitate dallo stesso Comune su un conto corrente vincolato presso il proprio tesoriere, con l'obbligo in capo al responsabile del servizio finanziario comunale dell'annotazione, su ciascuna reversale d'incasso e su ciascun mandato di pagamento emessi in conto al finanziamento oggetto della presente convenzione, del numero del conto di evidenza con la specifica destinazione del finanziamento stesso alla realizzazione dell'opera cui le somme si riferiscono ed a tale titolo gestite, con obbligo di presentazione all'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte di apposita documentazione finale contenente la dimostrazione della specifica utilizzazione delle somme medesime e di restituzione degli interessi eventualmente maturati.

Il Comune concessionario espressamente dichiara e riconosce la riserva, in favore dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, del diritto di operare su qualunque credito dello stesso Comune - anche se con origine diversa - il recupero di eventuali somme erogate in eccedenza o a ristoro di eventuali risarcimento di danni.

Art. 14 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte si riserva il potere di revocare la concessione nel caso in cui il Comune concessionario incorra in violazioni o negligenze tanto in ordine alle condizioni della presente concessione, quanto a norma di legge o di regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle stesse norme di buona amministrazione.

In particolare, l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte si riserva il potere di revocare la concessione:

- qualora, entro 120 gg. solari consecutivi dalla stipula del presente atto, non pervenga alla sede dell'Ente Parco (farà fede esclusivamente l'assunzione al protocollo dell'Ente Parco) la certificazione attestante che sono state acquisite tutte le autorizzazioni e i nullaosta necessari sul progetto esecutivo e che i relativi lavori sono stati appaltati e consegnati all'impresa esecutrice;

- qualora l'ultimazione dell'opera ammessa a finanziamento non avvenga nei termini di cui al precedente art. 6;

- qualora non si ottemperi a tutti gli altri impegni assunti con la sottoscrizione del presente provvedimento;

Lo stesso potere di revoca l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte eserciterà ove il Comune, per imperizia o per altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'opera, nonché la periodica trasmissione delle informazioni sullo stato d'avanzamento finanziario e fisico dell'opera.

Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture eseguite ed utilizzabili e resteranno attribuite al Comune le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il concessionario medesimo sia legittimamente tenuto con riguardo ai lavori e alle forniture stesse, alle indennità espropriative e accessorie e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte si riserva il diritto per il risarcimento dei danni che dovessero derivare da quegli stessi comportamenti del Comune concessionario che portassero alla revoca della concessione.

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, in caso di revoca della concessione, a tutela dell'interesse generale, si riserva, infine, la facoltà di sostituirsi al Comune concessionario nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto della concessione.

In conseguenza l'Ente dovrà inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro dell'Ente Parco nei contratti stessi.

Art. 15 - Per quanto concerne i rapporti tra Comune concessionario e Ente concedente derivanti dal presente atto di concessione, il collaudatore unico o la commissione di collaudo trasmetterà direttamente all'Ente Parco un certificato, firmato anche dal rappresentante legale del Comune concessionario nel quale, richiamati ed allegati in copia gli elaborati di cui sopra, sia attestato l'esito delle verificazioni sull'ottemperanza agli adempimenti derivanti dall'atto di concessione e delle spese gravanti sul finanziamento globalmente sostenute dal concessionario, oltre all'esito delle normali verifiche sull'esecuzione dell'opera. A tale certificato deve essere inoltre allegata una relazione, separata e segreta nella quale, riconosciutane l'opportunità, la commissione di collaudo esprimerà il proprio giudizio o richiamerà l'attenzione su tutti o determinati rapporti connessi con l'atto di concessione.

Ricevuti gli atti di collaudo finale e la conseguente dichiarazione dell'Ente di compiuto espletamento della concessione, nonché le deliberazioni degli organi di controllo preposti, l'Ente concedente, allo scopo di definire i rapporti con il Comune concessionario, procederà alla verifica degli atti e delle determinazioni dei collaudatori, in esito al cui favorevole esame l'Ente medesimo darà il proprio nullaosta circa l'approvazione del collaudo nei rapporti tra il Comune concessionario e l'impresa appaltatrice e definirà i rapporti tra l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte e il Comune concessionario. Nel caso in cui vengano riconosciute fondate eventuali riserve dell'appaltatore, per quanto attiene al rapporti derivanti dal contratto di appalto, verranno fissati i limiti entro i quali l'Ente interessato è facoltato a trattare con l'appaltatore per la relativa liquidazione.

All'esito favorevole di tale verifica è subordinata l'erogazione della rata di saldo.

Infine, indipendentemente da fatti imputati all'Ente, è in facoltà dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, scaduto il termine di durata della concessione, dichiararla chiusa, incamerando le somme residue non erogate.

Art. 16 - L'opera realizzata dovrà rimanere nella disponibilità dell'Ente concedente, salvo disposizioni diverse assunte in merito dallo stesso Ente concedente.

A tal riguardo, nell'ipotesi in cui dovesse risultare destinatario finale dell'opera l'Ente concedente, il Comune concessionario è obbligato a provvedere, a cura e spese dell'Ente Parco, a porre in essere tutti gli adempimenti richiesti e necessari per realizzare il trasferimento effettivo della stessa opera al medesimo Ente.

Nel caso che l'immobile destinato a sede del centro visita sia di proprietà privata, il Comune dovrà procurare l'acquisto in favore del patrimonio dell'Ente Parco dell'immobile prescelto mediante procedura espropriativa d'utilità pubblica, che dovrà essere condotta dal Comune concessionario in nome e per conto dell'Ente concedente, a cui carico graveranno gli eventuali maggiori oneri d'esproprio, esclusivamente in caso di procedura legittima, qualunque sia il loro ammontare definitivo, anche oltre la somma indicata nel quadro economico del progetto come sopra approvato, sia essa determinata in via amministrativa che in via contenziosa e giudiziaria, mentre in caso di espropriazione illegittima per inadempienze, e addebitabili al Comune quale ente espropriante, i maggiori oneri graveranno sul bilancio comunale. L'espropriazione dovrà comprendere il corpo di fabbrica esistente, o la porzione dello stesso, l'area di sedime dello stesso fabbricato o una sua porzione o quota, nonché l'eventuale diritto di servitù di passaggio pedonale e carraia di consistenza e posizione idonea alla destinazione d'uso di progetto.

Nel caso che l'immobile in questione sia di proprietà comunale, il Comune si obbliga a stipulare in favore dell'Ente Parco una concessione, essenzialmente gratuita, di locazione in favore dell'Ente Parco, avente almeno durata trentennale. Restano a carico dell'Ente Parco soltanto le spese di registrazione e trascrizione della concessione contratto. Qualora il Comune non ottemperasse all'obbligo suddetto entro il termine di ... mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la presente convenzione si ha per risolta automaticamente e senza necessità di apposita dichiarazione delle parti, restando salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il recupero coattivo delle somme già erogate e per il risarcimento del maggior danno.

Il Comune concessionario dovrà altresì curare i procedimenti mirati alla conformazione della destinazione d'uso del fabbricato e delle superfici pertinenziali alle previsioni dello strumento urbanistico, nonché l'adeguamento della destinazione d'uso dello stesso fabbricato alle norme della legislazione edilizia ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Infine dovrà garantirne, in caso di immobile già di proprietà dello stesso Comune, la devoluzione dell'immobile medesimo dalla destinazione istituzionale originaria a quella conforme alla destinazione d'uso di progetto.

La gestione dell'opera sarà disciplinata da apposita successiva convenzione da stipularsi entro un termine non superiore a ... mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la quale convenzione dovrà recare, nel rispetto delle finalità dell'opera e di quelle dell'Ente concedente, la previsione a favore dello stesso della possibilità di utilizzo diretto, senza oneri a suo carico.

Art. 17 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte dovranno essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Comune concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente concedente, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

Il Comune concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria o proporre lodo arbitrale prima che l'Ente concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Art. 18 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Calabria.

Art. 19 - Le spese di bollo e di registrazione del presente atto, redatto in triplice esemplare (uno per l'Ente concedente, uno per il Comune concessionario ed uno per l'Ufficio del registro), sono a totale carico del Comune concessionario.

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il Direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art. 1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza; sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'omnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola della permanenza dell'immobile nella disponibilità dell'Ente Parco ed all'obbligo del trasferimento, nonché alla clausola dell'espropriazione in nome e per conto dell'Ente Parco e della responsabilità con oneri nell'ipotesi di procedura espropriativa illegittima, quanto alla clausola recante l'obbligo della stipula della concessione gratuita ed alla clausola risolutiva espressa, con conseguente revoca del finanziamento, quanto alla clausola dell'obbligo di garantire la conformazione della destinazione d'uso dal punto di vista urbanistico, edilizio ed amministrativo ed alla clausola recante la previsione a favore dell'Ente Parco della possibilità di utilizzo diretto nella gestione, senza oneri a suo carico; sotto l'art. 17, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario

ALLEGATO B

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ...... del......., nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ...., rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del .... n. .... del .... nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 13 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, l'istituzione, tra l'altro, di n. 5 porte d'accesso-punti base, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di ........

- che con successiva deliberazione n. ......del ....... , il medesimo Consiglio Direttivo ha assegnato al Comune di ......, per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Istituzione di una porta d'accesso-punto base nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte in località .........", il contributo di £. ......., a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con la stessa deliberazione n. ........del ......., il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n. ...... del ...... , la Giunta Comunale di ....... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ..... del ......, nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di....... che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una porta d'accesso-punto base ricadente nel territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte in località ...... del Comune di ........, dell'importo complessivo di lire(£......), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da ......., come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di ....... n. .... del ......, e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. .... del ......, nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 19: omissis

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Approvazione espressa di clausole: omissis

ALLEGATO C

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ....... n. .... del .... nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ........, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ...... del ........., nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 14 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, l'approvazione, tra l'altro, degli interventi per la realizzazione di n. 2 campeggi natura, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di................., in località ......, per un importo complessivo di £........ a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con successiva deliberazione n. ...... del ..... , il medesimo Consiglio Direttivo ha definitivamente assegnato al Comune di ....., per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Realizzazione di un campeggio natura" in località ............... il suddetto contributo di £. .......;

- che con la stessa deliberazione n. .....del ......, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n. ....... del ...., la Giunta Comunale di .... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ...... del ...... nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di ........ che, come ......... sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un campeggio natura in località ... del Comune di ......, dell'importo comprensivo di lire ...... (£.....), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da ........., come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di .. n. .... del ......., e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ... del ..., nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. l063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 6: omissis

Art. 7 - L'importo forfetario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera "A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfetario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

- le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2° comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognanti, linee elettriche, metanodotti e simili;

- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L.109/94, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif. previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinato da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. 109/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/o mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione con conseguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art.15, per effetto della semplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco emesso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento.

Viene altresì espressamente convenuto che ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo di cui alla presente concessione, che dovesse eventualmente derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, è a carico del Comune concessionario, dovendosi escludere che tale onere possa gravare sull'Ente concedente.

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a norma dei precedenti commi 3 e 4.

Articoli 9 e 10: omissis

Art. 11 - Il Comune concessionario agirà in nome è per conto proprio, atteso che, in virtù della concessione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'Ente concedente.

Articoli da 12 a 15: omissis

Art. 16 - L'opera realizzata dovrà rimanere nella disponibilità del Comune concessionario, salvo disposizioni diverse assunte in merito dallo stesso Ente concedente.

La gestione dell'opera sarà disciplinata da apposita successiva convenzione da stipularsi entro un termine non inferiore a ........ mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la quale convenzione dovrà recare, nel rispetto delle finalità dell'opera e di quelle dell'Ente concedente, la previsione a favore dello stesso della possibilità di utilizzo diretto, senza oneri a suo carico.

Articoli da 17 a 19: omissis

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art. 1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza; sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'onnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola recante la previsione a favore dell'Ente Parco della possibilità di utilizzo diretto nella gestione, senza oneri a suo carico; sotto l'art. 17, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario

ALLEGATO D

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ...... n. ........, nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ......, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ...... del ........., nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 14 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, l'approvazione, tra l'altro, degli interventi per la realizzazione di n. 6 aree verdi attrezzate, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di ......, in località ......., per un importo complessivo di £. ......., a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con successiva deliberazione n. ..... del ......, il medesimo Consiglio Direttivo ha definitivamente assegnato al Comune di ......, per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Realizzazione di un'area verde attrezzata in località ......", il suddetto contributo di £. ......;

- che con la stessa deliberazione n. ....... del ......, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n. ...... del ......, la Giunta Comunale di ...... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ...... del ......, nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di ...... che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un'area verde attrezzata in località del Comune dell'importo complessivo di lire ...... (£. ...... ), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da

come in premessa a trovato con la deliberazione della Giunta Comunale di n. ...... del ......, e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ......del ......, nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 6: omissis

Art. 7 - L'importo forfetario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera "A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfetario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

- le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2° comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognanti, linee elettriche, metanodotti e simili;

- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L. 109/94, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif., previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinato da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. 109/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/o mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione, con conseguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art.15, per effetto della semplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco emesso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento. Viene altresì espressamente convenuto che ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo di cui alla presente concessione, che dovesse eventualmente derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, è a carico del Comune concessionario, dovendosi escludere che tale onere possa gravare sull'Ente concedente.

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a norma dei precedenti commi 3 e 4.

Articoli 9 e 10: omissis

Art. 11 - Il Comune concessionario agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della concessione, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione dell'opera.

Esso è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti dell'Ente concedente.

Articoli da 12 a 15: omissis

Art. 16 - L'opera realizzata dovrà rimanere nella disponibilità del Comune concessionario, salvo disposizioni diverse assunte in merito dallo stesso Ente concedente.

La gestione dell'opera sarà disciplinata da apposita successiva convenzione da stipularsi entro un termine non inferiore a ........ mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la quale convenzione dovrà recare, nel rispetto delle finalità dell'opera e di quelle dell'Ente concedente, la previsione a favore dello stesso della possibilità di utilizzo diretto, senza oneri a suo carico.

Articoli da 17 a 19: omissis

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art. 1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza; sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'onnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola recante la previsione a favore dell'Ente Parco della possibilità di utilizzo diretto nella gestione, senza oneri a suo carico; sotto l'art. 17, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario

ALLEGATO E

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ...... n. ....... del ......, nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ......, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ...... n. ...... del ......, nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 14 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, l'approvazione, tra l'altro, degli interventi per la realizzazione di n. 3 aree attrezzate per il turismo naturalistico, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di ......, in località ......, per un importo complessivo di £. ......, a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con successiva deliberazione n. ...... del ......, il medesimo Consiglio Direttivo ha definitivamente assegnato al Comune di ......, per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Realizzazione di un'area attrezzata per il turismo naturalistico" in località ...... , il suddetto contributo di £. ......;

- che con la stessa deliberazione n. ...... del ......, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n. ...... del ......, la Giunta Comunale di ...... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ...... del ......, nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di ...... che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un'area attrezzata per il turismo naturalistico in località ...... del Comune di ......, dell'importo complessivo di lire ...... (£. ......), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da .........., come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di ......, e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ...... del ......, nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n. l063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 6: omissis

Art. 7 - L'importo forfettario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera "A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfettario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

- le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2° comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognanti, linee elettriche, metanodotti e simili;

- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L. 109/94, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif., previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinato da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. 109/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/ mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione, con conseguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art. l 5, per effetto della semplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco emesso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento. Viene altresì espressamente convenuto che ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo di cui alla presente concessione, che dovesse eventualmente derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, è a carico del Comune concessionario, dovendosi escludere che tale onere possa gravare sull'Ente concedente.

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a norma dei precedenti commi 3 e 4.

Articoli da 9 a 15: omissis

Art. 16 - L'opera realizzata dovrà rimanere nella disponibilità del Comune concessionario, salvo disposizioni diverse assunte in merito dallo stesso Ente concedente.

La gestione dell'opera sarà disciplinata da apposita successiva convenzione da stipularsi entro un termine non inferiore a ........ mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la quale convenzione dovrà recare, nel rispetto delle finalità dell'opera e di quelle dell'Ente concedente, la previsione a favore dello stesso della possibilità di utilizzo diretto, senza oneri a suo carico.

Articoli da 17 a 19: omissis

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art.1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza; sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'onnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola recante la previsione a favore dell'Ente Parco della possibilità di utilizzo diretto nella gestione, senza oneri a suo carico; sotto l'art. 17, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario

ALLEGATO F

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ....... del ....., nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di ....., rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ..... del ....., nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 15 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, la realizzazione di un intervento di riqualificazione ambientale localizzato nel territorio del Comune di Careri, per un importo complessivo di £. 100.000.000, a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con successiva deliberazione n. ....... del ...... , il medesimo Consiglio Direttivo ha definitivamente assegnato al Comune di Careri per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato "Riconversione discarica a verde attrezzato" in località , il suddetto contributo di £. 100.000.000;

- che con la stessa deliberazione n. ...... del ....., il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed il Comune assegnatario, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n..... del ...., la Giunta Comunale di Careri ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. .... del ...., nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione, come sopra approvata;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione e l'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome), in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di Careri che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di riconversione a verde attrezzato della discarica in località del Comune di Careri, dell'importo complessivo di lire centomilioni (£. 100.000.000), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da ....... come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta Comunale di Careri n. ....... del ........ e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ....... del .........., nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 6: omissis

Art. 7 - L'importo forfetario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera "A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfetario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

- le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2° comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognanti, linee elettriche, metanodotti e simili;

- gli oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L. 109/94, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif., previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinata da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. 109/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di Opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/o mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione, con conseguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art.15, per effetto della semplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco emesso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento .

Viene altresì espressamente convenuto che ogni ulteriore onere, oltre l'importo complessivo di cui alla presente concessione, che dovesse eventualmente derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, è a carico del Comune concessionario, dovendosi escludere che tale onere possa gravare sull'Ente concedente.

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a norma dei precedenti commi 3 e 4.

Articoli da 9 a 15: omissis

Art. 16 - L'opera realizzata dovrà rimanere nella disponibilità del Comune concessionario, salvo disposizioni diverse assunte in merito dallo stesso Ente concedente.

La gestione dell'opera sarà disciplinata da apposita successiva convenzione da stipularsi entro un termine non inferiore a ........ mesi dalla data di sottoscrizione della presente concessione, la quale convenzione dovrà recare, nel rispetto delle finalità dell'opera e di quelle dell'Ente concedente, la previsione a favore dello stesso della possibilità di utilizzo diretto, senza oneri a suo carico.

Articoli da 17 a 19: omissis

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art. 1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza; sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'onnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola recante la previsione a favore dell'Ente Parco della possibilità di utilizzo diretto nella gestione, senza oneri a suo carico; sotto l'art. 17, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario

ALLEGATO G

CONVENZIONE DI CONCESSIONE

Il (giorno, mese, anno), in Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (RC), presso la sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte.

Da una parte:

L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Direttore dell'Ente, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ..... n. ..... del .........., nel prosieguo indicato più semplicemente "Ente concedente";

E dall'altra:

Il Comune di (codice fiscale, rappresentato da (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza), Sindaco in carica, autorizzato alla stipulazione del presente atto con la deliberazione del ......... n. ........., del ......, nel prosieguo indicato più semplicemente "Comune concessionario".

Premesso:

- che con deliberazione n. 16 del 6.5.1998, il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha disposto, nell'ambito della programmazione degli interventi da realizzare nei diversi settori d'interesse del medesimo Ente ai sensi degli art. 7 e 14 della Legge 9.12.1991, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni e degli art. 3, 5 e 7 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.D. n. 15 del 2.3.1996 e con decreto del Ministero dell'Ambiente n. DEC/SCN/156 del 8.5.1996, l'approvazione di n.11 interventi di riqualificazione urbanistico-edilizia dei centri e nuclei storici, di cui uno localizzato nel territorio del Comune di........, in località ........., per un importo complessivo di £. ........., a valere sui fondi di bilancio dell'Ente Parco per il 1998;

- che con successiva deliberazione n. ......... del ......... , il medesimo Consiglio Direttivo ha definitivamente assegnato al Comune di ........., per la realizzazione delle opere di cui al progetto denominato " ................... ", il suddetto contributo di £. .........;

- che con la stessa deliberazione n. ......... del ........., il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte ha approvato lo schema generale di convenzione al fine di regolare i rapporti tra l'Ente ed i Comuni assegnatari, delegando all'uopo, per la relativa stipula, il Direttore del medesimo Ente Parco;

- che con atto deliberativo n. ......... del ........., la Giunta Comunale di ......... ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, successivamente approvato anche dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco con deliberazione n. ......... del ........., nella quale è stato contestualmente autorizzato il Direttore dell'Ente alla stipula della formale convenzione di concessione;

- che oggi, il (nome, cognome), nella sua menzionata qualità, da una parte, ed il (nome, cognome) dall'altra, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di una convenzione avente ad oggetto la concessione del finanziamento per la realizzazione dell'intervento, come sopra definito.

Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, come sopra rappresentato da (nome, cognome) in virtù del presente atto, affida in concessione al Comune di ......... che, come sopra rappresentato da (nome, cognome), accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento di ......... in località ......... del Comune ......... di ........., dell'importo complessivo di lire (£. .........), in conformità ai disegni e agli elaborati tecnici e contabili facenti parte del progetto esecutivo, redatto da ........, come in premessa approvato con la deliberazione della Giunta n. ......... del ........., e con la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. ......... del ........., nonché in osservanza delle condizioni dettate dal capitolato generale del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 n.1063 e successive modificazioni ed integrazioni, dal capitolato speciale d'appalto facente parte dei citati elaborati progettuali e nel rispetto delle modalità, prescrizioni e termini stabiliti nella presente convenzione.

Il Comune concessionario, in conformità alle norme vigenti in materia, assume la competenza all'esecuzione dell'opera pubblica, oggetto della presente concessione, impegnandosi a porre in essere tutte le condizioni occorrenti per consentire la sua realizzazione.

L'Ente concedente si riserva il potere di coordinamento per l'attuazione del programma come in premessa approvato con la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 6.5.1998, nonché il potere di vigilanza sulla fase esecutiva dell'intervento come sopra affidato in concessione.

Articoli da 2 a 6: omissis

Art. 7 - L'importo forfettario della concessione assegnato per il finanziamento dell'opera prevista dal progetto di cui al precedente art. 2, è fisso ed invariabile ed è dettagliatamente descritto nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato alla presente convenzione con la lettera"A".

L'Ente concedente espressamente dichiara e riconosce che l'importo forfettario della concessione comprende e compensa, nei limiti stabiliti nel Quadro di Ripartizione del finanziamento come sopra allegato, il costo di ogni lavoro, delle forniture, delle spese generali, dell'IVA, delle indennità di espropriazione e di occupazione, di indennizzi, canoni e di ogni altro onere finanziario comunque preordinato, conseguente o connesso alla realizzazione dell'opera stessa di cui al precedente art 2.

Possono gravare sul finanziamento concesso, nei limiti previsti dall'art.2, le seguenti spese:

- le spese di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo);

- le spese per campagne geognostiche e geotecniche (in sede progettuale ed in sede esecutiva);

- le spese di Direzione Lavori, assistenza, sorveglianza e contabilità;

- le spese per consulenze specifiche;

- le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;

- le spese per lo svolgimento di ogni procedura relativa alle interrelazioni con Enti ed Amministrazioni aventi causa;

- le spese derivanti da eventuali varianti, legittimamente autorizzate, rispetto all'opera prevista dal progetto esecutivo come sopra approvato;

- le spese per il collaudo dell'opera, compreso quello statico;

- le spese per ogni altro onere relativo alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese di pubblicità ex art. 29, 2° comma, L. 109/94;

- gli oneri per riserve e comunque controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e le imprese o i fornitori, purché non determinate da cause imputabili ad errori di progettazione o negligenze nella conduzione dei lavori;

- gli oneri conseguenti alle eventuali difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili o da caratteristiche meccaniche dei terreni interessati alle opere difformi dalle previsioni di progetto (c.d. sorprese geologiche) di cui all'art. 1664 comma 2 del codice civile;

- l'onere di eventuali danni di forza maggiore derivanti dall'opera prevista dal progetto esecutivo;

- l'I.V.A nelle percentuali di legge;

- gli oneri connessi agli adempimenti richiesti dalle leggi vigenti per l'espletamento della procedura espropriativa;

- gli oneri per l'ottenimento di permessi, autorizzazioni e pratiche relative a interferenze delle costruende opere con preesistenti strade, acquedotti, reti idriche e fognanti, linee elettriche, metanodotti e simili;

- oneri della gestione provvisoria delle opere realizzate, in pendenza della definizione formale dell'assegnazione delle stesse.

E' a carico del Comune concessionario ogni ulteriore e maggiore onere economico e/o richiesta di risarcimento che possa essere vittoriosamente avanzata nei suoi confronti per cause imputabili a comportamenti, azioni e/o omissioni dello stesso Comune.

Le eventuali economie che si realizzeranno per effetto del ribasso d'asta e di minori erogazioni di oneri per altre cause saranno accantonate dall'Ente concedente e potranno essere utilizzate per il finanziamento delle eventuali varianti al progetto legittimamente autorizzate in corso d'opera nei casi ed entro i limiti tassativamente stabiliti dall'art. 25 della più volte citata L 109/91, nonchè per i lavori supletivi di cui all'art. 20 della L. 30.12.1991, n. 412 e succ. modif., previo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente.

Qualora, alla chiusura della concessione, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese, convalidata dai collaudatori e dagli organi di controllo del Comune concessionario, una somma inferiore a quella oggetto della presente convenzione, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con l'Ente concedente.

Viene espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, determinato da qualunque motivo, resterà a carico del Comune concessionario, che provvederà a sua cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.

Il Comune concessionario dovrà inserire nel contratto d'appalto per l'affidamento dell'opera una clausola che esplicitamente esoneri l'Ente Parco da qualsiasi rapporto di debito o di responsabilità diretta o indiretta nei confronti del soggetto affidatario dell'esecuzione dell'opera finanziata con la presente convenzione.

Inoltre, il Comune dovrà altresì inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da società assicuratrice abilitata, che, ai sensi dell'art. 30, 3° comma, della L. l09/94, tenga indenne l'Ente da tutti i rischi di esecuzione dei lavori, da qualunque causa determinati, salvo quelli derivanti da errore o insufficienza di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, per tutta la durata dei lavori stessi e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione qualora sostitutivo). Altresì, il Comune dovrà inserire nel bando di gara o nella lettera d'invito, se non già previsto nel capitolato speciale d'appalto, l'obbligo per la ditta aggiudicataria di consegnare, all'atto dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, rilasciate da società assicuratrice regolarmente abilitata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La mancata consegna impedisce l'approvazione dell'atto di collaudo.

Art. 8 - L'opera dovrà essere realizzata in aderenza al progetto esecutivo come sopra approvato, in riferimento al quale il Comune concessionario si accollerà ogni responsabilità anche per la quantità e qualità delle lavorazioni previste per le singoli parti e nell'unitarietà dell'opera.

Il Comune concessionario, nell'ambito degli ordinamenti e delle procedure proprie e degli organi preposti al controllo per legge o per statuto, potrà disporre, mediante apposite perizie, le variazioni che in fase esecutiva si dovessero rendere necessarie solo ed esclusivamente nei casi consentiti dalla normativa vigente in materia di opere Pubbliche, principalmente contenuta nell'art. 25 della Legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tale fine, comunque, prima di approvare le perizie, occorrerà ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Ente concedente al quale il Comune dovrà tempestivamente trasmettere copia conforme all'originale di tutti gli elaborati progettuali di perizia.

Una volta intervenuta l'autorizzazione e le approvazioni di legge da parte degli organi competenti, il Comune concessionario ne dovrà dare comunicazione all'Ente concedente.

In ogni caso, il Comune concessionario non potrà introdurre variazioni al progetto posto a base della presente convenzione che non siano autorizzate e/o che siano al di fuori del piano dell'opera e/o mutino essenzialmente la natura delle opere oggetto della concessione stessa, dovendosi in mancanza intendere di diritto risolta la presente convenzione, con seguente revoca del finanziamento ai sensi del successivo art.15, per effetto della duplice comunicazione fatta al domicilio del Comune, con atto del Direttore dell'Ente Parco esso a seguito dell'adozione di conforme deliberazione da parte del competente organo, della volontà dello stesso Ente Parco di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa senza che il Comune possa pretendere compensi o indennizzi di sorta e restando comunque salva ed impregiudicata l'azione dell'Ente Parco per il riconoscimento del risarcimento del maggior danno che lo stesso Ente abbia subito per conseguenza dell'inadempimento.

Viene altresì espressamente convenuto che ogni ulteriore onere, altre l'importo complessivo di cui alla presente concessione, che dovesse eventualmente derivare per l'introduzione delle variazioni di cui è cenno, è a carico del Comune concessionario, dovendosi escludere che tale onere possa gravare sull'Ente concedente.

Qualora sia opportuno introdurre addizioni al progetto dell'opera che siano funzionali e complementari per il perfezionamento dell'opera stessa (cosiddetti estendimenti), il Comune concessionario dovrà procedere a nonna dei precedenti commi 3 e 4.

Articoli da 9 a 15: omissis

Art. 16 - Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune concessionario e l'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte dovranno essere preliminarmente sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Comune concessionario, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente concedente, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta.

Il Comune concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria o proporre lodo arbitrale prima che l'Ente concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi.

Art. 17 - Per quanto non espressamente previsto dalla presente concessione si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, le norme del codice civile in quanto applicabili nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Calabria.

Art. 18 - Le spese di bollo e registrazione del presente atto, redatto in triplice esemplare (uno per l'Ente concedente, uno per il Comune concessionario ed uno per l'Ufficio del Registro), sono a totale carico del Comune concessionario.

Il legale rappresentante del Comune concessionario Il direttore dell'Ente Parco

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, 2° comma, del cod. civ., sono espressamente approvate dal legale rappresentante del Comune concessionario, con la sottoscrizione appresso riportata, le clausole sopra stese sotto l'art. 1, quanto all'accettazione della riserva in capo all'Ente concedente del potere di coordinamento e sorveglianza, sotto l'art. 2, quanto alla limitazione delle spese ammesse a finanziamento e all'assunzione a carico del Comune di quelle diverse; sotto l'art. 3, quanto alla responsabilità dell'esecutività e cantierabilità del progetto posto a base della concessione ed alla responsabilità per le procedure d'appalto e d'aggiudicazione; sotto l'art. 4, quanto alla sanzione della sospensione e della revoca del finanziamento concesso in caso di inottemperanza agli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione periodici; sotto l'art. 6, quanto alla clausola delle limitazioni alle proroghe e della sanzione della revoca del finanziamento in caso di mancato rispetto del termine per l'appalto e la consegna dei lavori, nonché della conseguente clausola risolutiva automatica; sotto l'art. 7, quanto alla clausola dell'onnicomprensività del finanziamento, a quella dell'assunzione a carico del Comune di ogni onere o, risarcimento, nonché di qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo di concessione, a quella dell'obbligo d'inserimento nel contratto d'appalto della clausola d'esonero dai rapporti di debito o di responsabilità nei confronti dell'appaltatore; sotto l'art. 8, quanto alla clausola dell'accollo di responsabilità per la quantità e qualità delle lavorazioni, alla clausola che subordina all'autorizzazione dell'Ente Parco le perizie di variante e le addizioni progettuali ed alla clausola risolutiva espressa ed al maggior danno per l'ipotesi di varianti non autorizzate e al di fuori del piano dell'opera e che determino un mutamento essenziale; sotto l'art. 11, quanto all'assunzione di responsabilità del Comune per danni a terzi e per la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente concedente; sotto l'art. 13, quanto alla clausola del recupero delle somme su qualunque credito del Comune; sotto l'art. 14, quanto alle diverse clausole di revoca del finanziamento per inadempimento del Comune ed alla clausola di surroga dell'Ente Parco nei contratti; sotto l'art. 16, quanto alla clausola della compromissione in arbitri delle controversie relative alla presente convenzione.

Il legale rappresentante del Comune concessionario




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