IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale Arcipelago Toscano - Regolamento Sanzioni Amministrative
(Deliberazioni del Consiglio direttivo n. 37/99 e n. 58 del 4 giugno 1999)



Premesso che l'art. 30, secondo comma, della Legge n. 394 del 1991, dispone che: "la violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 2.000.000. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta";

Considerato che appare, quindi, necessario provvedere a disciplinare il procedimento per la irrogazione delle sanzioni amministrative nei modi previsti dalla legge n. 689 del 1981, previa individuazione delle fattispecie da sanzionare, nonché dei soggetti abilitati a contestare le infrazioni;

Fatto salvo quanto disposto dall'Ente Parco con apposite deliberazioni e/o provvedimenti, si adotta il seguente Regolamento.

Art. 1 - Fattispecie sanzionate - 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, emanate dall'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, sono considerate sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma della legge n. 394 del 1991 e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la sanzione del pagamento di una somma da £ 50.000 a £ 2.000.000, salvo successivi adeguamenti disposti ex lege.

2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dall'Ente Parco nell'esercizio delle titolarità di cui alla Legge n. 394/91, D.P.R. del 22/7/96 e D.M. del 19/12/1997, fatte salve le vigenti disposizioni di legge nazionale e/o regionale in materia penale.

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere - 1. Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i 18 anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.

2. Fuori dai casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 - Elemento soggettivo - 1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità - 1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'Autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone - 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Solidarietà - 1. Il proprietario della cosa che serva o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione - 1. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9 - Comportamento recidivo - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.

Art. 10 - Atti di accertamento - 1. Gli organi addetti al controllo dell'osservanza delle disposizioni, per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, ed all'accertamento delle relative sanzioni, sono il personale del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della Guardia Costiera, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre forze di Polizia dello Stato, nonché il personale dell'Ente Parco e coloro che siano individuati con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo, dotati di idonea qualifica.

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni, previa autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11 - Contestazione e notificazione - 1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento della Autorità Giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di ricezione.

4. Per la forma della contestazione immediata si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, con particolare riferimento all'art. 21 comma 2 della Legge n. 394/91, così come modificata ed integrata dalla Legge n. 426/98.

5. Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Pagamento in misura ridotta - 1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 13 - Obbligo del rapporto - 1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, del presente Regolamento, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, devono presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Direzione dell'Ente Parco.

Art. 14 - Ordinanza - ingiunzione - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza presidenziale motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidamente, altrimenti il Presidente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termine di atti con valore di legge.

Il pagamento è effettuato all'ufficio indicato nella ordinanza - ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Presidente.

Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizioni ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui venga proposta opposizione, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha rigettato l'opposizione stessa, ovvero dopo che l'ordinanza con la quale venga dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto sia diventata inoppugnabile o ancora, dopo che venga dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso queste ultime.

Art. 15 - Sequestro - 1. Il sequestro amministrativo, sanzione amministrativa accessoria, può essere effettuato:

a) sulle attrezzature, armi o materiali utilizzati per commettere la violazione;

b) sul bene oggetto della violazione, che sarà consegnato all'Ente Parco per l'alienazione e/o la distruzione.

2. Quando si è proceduto a sequestro amministrativo, per il tramite del C.T.A. - C.F.S. o di personale con qualifica competente, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

3. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne faccia istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

4. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto, e comunque entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 16 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - 1. Il Presidente dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagati in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

Art. 17 - Esecuzione forzata - 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente dell'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 18 - Prescrizione - 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nel presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dal codice civile.

Art. 19 - Altre disposizioni regolamentari emanate dall'Ente Parco - 1. Alle violazioni delle disposizioni dettate dagli altri Regolamenti adottati dall'Ente Parco, si applicano le sanzioni amministrative previste dagli stessi Regolamenti.

Art. 20 - Rinvio - 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

TABELLA

Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Ente Parco, nonché quanto disposto dalle normative nazionali e regionali, visto il combinato disposto della legge n. 394/1991, così come modificata ed integrata dalla legge n. 426/1998, del D.P.R del 22.07.1996 e del D.M. Ambiente del 19.12.1997, si elencano le sanzioni amministrative del presente Regolamento.

1. Inottemperanza in ordine ai provvedimenti adottati dall'Ente Parco, da lire un milione a lire due milioni;

2. Ferimento, cattura e/o uccisione delle specie di animali selvatici, sia terrestri sia marini, da lire duecentomila a lire due milioni (per ogni esemplare);

3. Disturbo delle specie di animali selvatici, sia terrestri sia marini, da lire centomila a lire un milione;

4. Raccolta e/o danneggiamento delle specie vegetali selvatiche rare, endemiche e/o di rilevante interesse scientifico (di cui all'allegato 1), da lire duecentomila a lire due milioni; sono peraltro consentiti il pascolo e la raccolta dei funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco nel rispetto delle vigenti normative;

5. Introduzione, in ambiente naturale non recintato, di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona, da lire duecentomila a lire un milione (per ogni esemplare);

6. Prelievo di minerali e di materiali di interesse geologico e paleontologico, da lire duecentomila a lire un milione;

7. Apertura di cave e miniere, da lire due milioni a lire due milioni;

8. Modificazione del regime delle acque, da lire due milioni a lire due milioni;

9. Svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, da lire cinquecentomila a lire due milioni;

10. Introduzione ed impiego di qualsiasi mezzo di distruzione dei cicli biogeochimici, da lire duecentomila a lire due milioni;

11. Introduzione di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, da lire due milioni a lire due milioni;

12. Uso di fuochi all'aperto, da lire duecentomila a lire due milioni, fatto salvo quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione incendi e l'abbruciamento di materiale agricolo - forestale di risulta;

13. Sorvolo di velivoli, ferma restando la disciplina vigente in materia di volo, da lire due milioni a lire due milioni;

14. Taglio di alberi di alto fusto, da lire un milione a lire due milioni (per ogni albero);

15. Modifica della destinazione d'uso di immobili, da lire un milione a lire due milioni;

16. Il campeggio, al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, da lire cinquecentomila a lire un milione;

17. Discarica nonché scarico di rifiuti di qualsiasi genere, da lire cinquecentomila a lire due milioni;

18. Introduzione e/o circolazione di autoveicoli e motoveicoli anche se riferiti ad attività sportive, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali, gravati dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, da lire cinquecentomila a lire due milioni (per ogni veicolo);

19. Nelle aree marine di riserva ("zona 1" delle Isole di Capraia, Giannutri, Gorgona e Montecristo), così come individuate dal D.P.R del 22.07.1996, nonché per l'area marina protetta dell'isola di Pianosa come individuata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Dicembre 1997, è vietato:

- navigazione, accesso, sosta e ancoraggio di navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, salvo quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 Dicembre 1997, da lire cinquecentomila a lire due milioni (per ogni mezzo);

l'accesso e/o l'immersione con e senza apparecchi autorespiratori, da lire duecentomila a lire due milioni.

Allegato 1 - Specie vegetali

Lista A: Specie rare (a livello generale o locale), endemiche, relitte, oppure caratteristiche del territorio del Parco; specie eventualmente più largamente diffuse nei territori vicini (continente, Sardegna, Corsica), ma rare nell'Arcipelago Toscano

(omissis)

Lista B: Specie caratteristiche di ambienti particolari (spiagge sabbiose, zone umide, ambienti salini, rocce e ambienti rupestri, costieri e montani, ecc.) non particolarmente rare, ma situate in ambienti in forte pericolo di alterazione o addirittura minacciati di distruzione.

(omissis)

Lista C: Specie caratteristiche della macchia mediterranea.

(omissis)




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