IL DIRITTO DEI PARCHI NAZIONALI
Archivio sistematico dei provvedimenti a carattere generale dei Parchi nazionali



Parco nazionale - Vesuvio - Regolamento sanzioni amministrative
(deliberazione del Consiglio direttivo n. 126 del 25 novembre 1997)




Art. 1 - Fattispecie sanzionate - 1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, emanate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, sono considerate infrazioni amministrative, ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, e sono punite, ai sensi della legge n. 689 del 1981, con la sanzione del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire due milioni.

2. Sono punite le violazioni dei provvedimenti emanati dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'esercizio delle titolarità di cui alla L. 394/91 e D.P.R. 5/6/95.

3. In particolare, sono sanzionate, a termini del presente regolamento e dell'articolo 30, secondo comma, della legge n. 394 del 1991, e, in particolare, quelle di cui alla allegata tabella:

a) la violazione della normativa di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 6.12.91, n. 394;

b) la violazione della normativa di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, della legge 6.12.91, n. 394;

c) la inottemperanza a quanto disposto con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della legge 6.12.91, n. 394, se esecutivi ai sensi di legge.

Art. 2 - Capacità di intendere e di volere - 1 Non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 del presente Regolamento chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 3 - Elemento soggettivo - 1. Nelle violazioni cui sono applicabili le sanzioni amministrative di cui al presente Regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

2. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

Art. 4 - Cause di esclusione della responsabilità - 1. Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

2. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Art. 5 - Concorso di persone - 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.

Art. 6 - Solidarietà - 1. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Art. 7 - Non trasmissibilità dell'obbligazione - 1 L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Art. 8 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative - 1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

Art. 9 - Principio di specialità - 1. Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Art. 10 - Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - 1. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente Regolamento tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Art. 11 - Atti di accertamento - 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro sono gli agenti del Corpo Forestale dello Stato assegnati e/o in servizio presso l'Ente Parco, nonché gli altri individuati con provvedimento del Presidente.

2. I soggetti di cui al primo comma possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti di legge.

4. All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni previa autorizzazione della competente A.G. e salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento tipizzati previsti dalle leggi vigenti.

Art. 12 - Contestazione e notificazione - 1. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

2. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

3. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'Ente Parco con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente e/o collaboratore dell'Ente Parco che ha accertato la violazione.

5. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.

6. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Art. 13 - Pagamento in misura ridotta - 1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 14 - Obbligo del rapporto - 1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il dipendente, collaboratore o funzionario, nonché l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio competente dell'Ente Parco.

2. dipendente, collaboratore, funzionari o l'agente che ha proceduto all'eventuale sequestro deve immediatamente informare il Presidente dell'Ente Parco, inviando il processo verbale di sequestro.

Art. 15 - Ordinanza-ingiunzione - 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'Ente Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

2. L'Ente Parco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza presidenziale motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti il Presidente emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola al Consiglio Direttivo.

3. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca a termini di atti con valore di legge.

4. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dal presente Regolamento; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

5. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

6. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.

Art. 16 - Sequestro - 1. Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla competente autorità, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.

Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

2. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, il Presidente dell'Ente Parco può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

3. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 17 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria - 1. Il Presidente dell'Ente Parco può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.

2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato ai sensi del comma precedente, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

3. Il pagamento della sanzione avviene secondo le indicazioni fornite dall'Ente Parco.

Art. 18 - Esecuzione forzata - 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, il Presidente dell'Ente Parco procede alla riscossione delle somme dovute, avvalendosi degli istituti previsti dal codice di procedura civile, ovvero in base ad un servizio di esattoria da istituirsi.

2. In caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 19 - Prescrizione - 1. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dal presente Regolamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

Art. 20 - Rinvio - 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalla legge n. 689 del 1981 ed alle altre normative vigenti.

TABELLA

1) Cattura e/o uccisione delle specie animali selvatici: da lire duecentomila a lire due milioni (per ogni esemplare);

2) danneggiamento e/o disturbo delle specie animali selvatici: da lire centomila a lire un milione;

3) raccolta e/o danneggiamento delle specie vegetali selvatiche: da lire duecentomila a lire due milioni;

4) introduzione di specie vegetali o animali in ambiente naturale che possono alterare l'equilibrio naturale: da lire duecentomila a lire un milione (per ogni esemplare);

5) apertura ed esercizio di cave: da lire due milioni a lire due milioni;

6) modificazione del regime delle acque: da lire due milioni a lire due milioni;

7) svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani: da lire cinquecentomila a lire due milioni;

8) introduzione nel Parco, senza utilizzo, di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici: da lire duecentomila a lire due milioni;

9) impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici: da lire cinquecentomila a lire due milioni;

10) introduzione nel Parco di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura: da lire due milioni a lire due milioni;

11) uso di fuochi all'aperto: da lire duecentomila a lire due milioni;

12) sorvolo di veicoli, ferma restando la disciplina vigente in materia di volo: da lire due milioni a lire due milioni;

13) inottemperanza in ordine ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Direttore: da lire un milione a lire due milioni;

14) realizzazione di manufatti edilizi: da lire due milioni a lire due milioni;

15) taglio di alberi di alto fusto: da lire due milioni a lire due milioni (per ogni albero);

16) modifica della destinazione d'uso di immobili: da lire un milione a lire due milioni;

17) modifica dell'architettura degli immobili: da lire due milioni a lire due milioni;

18) ampliamento di immobili: da lire due milioni a lire due milioni;

19) campeggio e/o sosta di roulotte: da lire cinquecentomila a lire due milioni;

20) discariche nonché scarico di rifiuti di qualsiasi genere: da lire due milioni a lire due milioni;

21) introduzione e/o circolazione di autoveicoli e motoveicoli anche se riferiti ad attività sportive, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e vicinali, gravati dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agricole e pastorali: da lire cinquecentomila a lire cinquecentomila (per ogni autoveicolo);

22) violazione delle norme dettate dai Regolamenti adottati dall'Ente Parco; in particolare: le sanzioni amministrative sono quelle previste dagli stessi Regolamenti.




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