Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 0 - MAGGIO 1990


Notizie Parlamento

Il dibattito politico-parlamentare e quello tecnico-scientifico in campo ambientale ed in particolare nel settore dei parchi c delle riserve naturali è stato caratterizzato in questo ultimo periodo - e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane - da due importanti proposte legislative che chiaramente influiranno, pur se in modo diverso, in quanto l'una direttamente mentre l'altra marginalmente sulla legislazione attuale e futura in materia di ambiente. Mi riferisco alle, ormai lungamente attese, leggi sull'ordinamento delle autonomie locali" e sulle "aree naturali protette".
A prima vista il volerle parificare, mettendole sullo stesso piano per assoggcttarle ad una stessa analisi potrebbe sembrare errato, ma se si effettua una corretta valutazione spingendosi fino alla ratio sottesa ai due provvedimcnti, sono più di uno i punti di contatto che meritano di essere oggetto di una, seppur breve, analisi.
Sulla quasi imminentc approvazione definitiva del nuovo ordinamento delle autonomie locali c sul valore chc essa assume in riferimento soprattutto alle stesse caratteristiche peculiari che qualificano uno stato autonomista come il nostro ci si potrebbe dilungare all'infinito, ma bastano alcuni dati per chiarire la portata innovativa.
La riforma dci poteri locali opera una svolta rispetto al modello di amministrazione locale fissato nel testo unico della legge comunale e provinciale dcl 1934 (Ie cui norme risalgono, peraltro, la periodo della unificazione amministrativa) in rapporto al disegno autonomistico introdotto dalla Carta Costituzionale la quale nella IX disposizione transitoria, impegnava il legislatore ad adeguare l'ordinamento della Repubblica, entro tre anni, alla esigenze delle autonomie locali. Pcrciò, dopo varie legislature di tentativi, nelle quali il Governo ha, sempre, presentato un proprio disegno di legge a firma dei vari ministri dall'Interno che si sono succeduti nell'incarico, prima la Camera dei Deputati nella seduta dell'8 febbraio 1990 e, poi, il Senato in quella dcl l9 aprile 1990 (seppur apportando alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del parlamento chc comporterà il ritorno del disegno di legge alla Camera) hanno approvato la riforma dci poteri locali.
Analizzando, ora quelle disposizioni che hanno effetti immediati in materia di ambiente si rinviene un impianto normativo clle attribuisce ad entrambi i livelli di governo locale (comuni e province) funzioni in questo settore. In particolare al comune spettano tutte le funzioni amministrative di interesse generale che riguardano la popolazione ed il territorio comunale - salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti da altre legislazioni tra gli altri nel settore organico delI'assetto ed utilizzazione del territorio.
A fronte di ciò, peraltro, è la provincia come ente territoriale intermedio di area che assume la maggior parte delle funzioni amministrative ambientali qualificandosi così, precipuamente, come ente di governo del territorio. Infatti, spettano alla Provincia Ie funzioni che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei settori della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della difesa del suolo, della protezione della flora e della fauna dei parchi e riserve naturali ed, inoltre, che il piano territoriale di coordinamento indica tra le altre le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi e riserve naturali.
Da quanto fin qui esposto è più che evidente la valenza e le implicazioni che la normativa sopra richiamata avrà rispetto a qualsiasi legge di settore. Ad un parametro di così grande portata non può non confrontarsi il testo unificato sulle aree naturali protette il cui iter di approvazione non si trova, peraltro, in uno stato di avanzato esame. In questa legislatura quasi tutti i gruppi parlamentari hanno presentato proposte di legge in materia di parchi e riserve naturali ma i vari relatori (prima l'on. Piero Mario Angelini ed ora l'on. Franco Ciliberti) che si sono succeduti nella redazione di un testo unificato si sono trovati di fronte ad un numero molto elevato di difficoltà che hanno impedito non solo di giungere all'approvazione, ma di predisporre un testo capace di conquistarsi un consenso tale da ipotizzare un esame fruttuoso e che possa giungere a conclusione.
La Commissione Ambiente della Camera dei Deputati a cui è stato affidato in sede legislativa il provvedimento, ha incaricato un suo comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato sull'argomen~o il quale, nella sua ultima versione rivedu~a e corretta, e stato illustrato dal relatore nella seduta del 18 aprile u.s.
Anche per i parchi nazionali e Ie riserve naturali dello Stato una norma - I'ar~. 83 DPR 616/77 - indicava nel 31 dicembre 1979 il termine ultimo per l'emanazione di una Iegge statale di disciplina generale e di ripartizione dei compiti í:ra Stato e Regioni in materia.
Tale norma riserva, inoltre allo Stato tutti quei poteri idonei a garantire l'urlitarietà di struttura e di funzionamento dei parclli e delle riserve la loro localizzazione e la dimensione.
Sia in attuazione di quanto richiamato e, soprattutto, delle norme costituziorlali (art. 9-32) che si rende urgente l'approvazione di una normativa di principio sulle aree protette; una normativa clle sappia definire e disciplinare i rapporti intercorrenti tra i diversi livelli istituzionali: Stato (nelle sue diverse branche dell'amministrazione) e sistema delle autonomie locali (Regioni ed Enti locali).
Nell'ultimo documento delle Regioni e Province autonome sulla bozza di testo unificato della legge quadro sui parchi si evidenzia come "la legge per le aree protette naturali dovrà configurarsi come una legge quadro che persegue l'obiettivo di strutturare un sistema coerente ed unitario di individuazione, istituzione, pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve naturali". E chiaro, perciò, che il raggiungimento di questi obiettivi non potrà avvenire se non attraverso una "cooperazione" e "collaborazione leale" tra tutti i soggetti di pari dignità istituzionale. Peraltro, occorre coerentemente riconoscere lo sforzo effettuato dal Comitato Ristretto e dal relatore on. Ciliberti per addivenire, nell'ultima stesura, ad un testo unincato, sicuramente ancora migliorabile, ma che certamente evidenzia la volontà di un serio lavoro di perfezionamento. Il testo in esame - il quale seppur nella sua impostazione di fondo resta sostanzialmente invariato - è caratterizzato da alcuni elementi di novità che meritano di essere portati all'attenzione. In particolare: a) sono state inserite, tra le aree terrestri e quelle marine, anche quelle fluviali e lacuali le quali possono determinare per Ie loro caratteristiche la costituzione di un parco, nazionale o regionale, o di una riserva; b) spetta al programma triennale per Ie aree naturali protette ripartire Ie risorse finanziarie disponibili per le finalità della legge; c) è stato previsto un potere sostitutivo di adozione del programma per Ie aree naturali protette dal Governo mediante decreto del presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui il Comitato per le aree naturali protette non provveda entro sei mesi dalla presentazione della proposta del Ministro per l'ambiente; d) non sono più previste ordinanze urgenti del Ministro per l'ambiente nel caso in cui si verifichi grave pericolo di danno ambientalc; e) la composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco è mutata passando da 15 a 12 i componenti di cui 5 sono nominati su designazione delle comunità del parco; le stesse competenze del Consiglio direttivo sono poi state accresciute.; f) Il direttore del parco può essere nominato previo concorso pubblico oppure mediante contratto di diritto privato; g) è previsto un termine di 60 giorni per il rilascio da parte dell'ente parco del nulla osta per concessioni o autorizzazioni di interventi o opere all'interno del parco decorso il quale il nulla osta si intende rilasciato; h) per la gestione delle aree protette e prevista l'istituzione del servizio tecnico nazionale per la tutela e gestione dell'ambiente marino (SETAM); i) è stato stabilito, infine, che nel caso in cui un area marina e istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre la gestione della prima e attribuirla al soggetto competente per la seconda che si avvale del SETAM. A fronte di queste modifiche nel corso del dibattito in Commissione ambiente sono stati evidenziati una serie di aspetti ancora controversi che meritano un ulteriore approrondimento. Mi riferisco all'elenco dei parchi da istituire, alla nomina del presidente e del direttore del parco, ai soggetti cui c demandata la sorveglianza, al rapporto tra piano del parco e piano di bacino, alla disciplina delle riserve marine. In conclusione l'impressione è che finalmente, ci si avvia verso l'approvazione, almeno da parte di un ramo del Parlamento, di una normativa da troppo tempo attesa c sulla cui urgenza e imprescindibilità si è tutti concordi.

a cura di Piero Antonelli