PARCHI | ||
Rivista Parchi: tutti i numeri online |
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 1 - OTTOBRE 1990 |
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OSSERVATORIO REGIONI a cura di Roberto Saini |
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Una nuova legge della Regione Piemonte. A distanza di 15 anni dalla promulgazione della legge - quadro regionale in materia di parchi e riserve naturali, 1 a Regione Piemonte ha provveduto ad una articolata revisione della normativa che è il risultato di una valutazione dei risultati ottenuti attraverso l'istituzione di un sistema di aree protette che vede oggi distribuiti sul territorio piemontese più di 40 tra parchi e riserve. La nuova legge regionale, nel riconoscere validità all'impostazione generale della precedente normativa che ha basato la politica delle aree protette su un processo più complessivo di conoscenza e di pianificazione del territorio, stabilisce che i nuovi parchi e riserve siano istituiti a seguito di una valutazione generale degli ambiti di interesse naturale che porta alla definizione del Piano regionale delle aree protette; le aree inserite nel Piano sono quindi istituite in parchi o riserve con apposite leggi istitutive che sono predisposte attraverso una procedura che vede attivamente coinvolte le comunità locali; ogni area è quindi dotata di un Piano di gestione complesso che contiene in sé gli elementi territoriali, naturalistici e ambientali, forestali e di progettazione. Un elemento estremamente interessante ed innovativo rispetto al passato è costituito dal tipo di struttura gestionale e dalla sua composizione: infatti viene individuato in un Ente appositamente costituito il soggetto gestionale ritenuto maggiormente garantista rispetto agli scopi ed alla finalità di un'area protetta. Questa scelta discende dall'esperienza maturata in Piemonte dove le aree protette erano gestite da Enti ad hoc, da Comuni, da Comunità Montane, da Consorzi tra Comuni e Province e suona come un giudizio di funzionamento complessivo: l'Ente ad hoc assicura infatti l'esclusivo interesse del soggetto gestionale nei confronti delle problematiche di gestione al contrario degli altri soggetti. Per quanto concerne la composizione degli organi degli Enti previsti viene introdotta la presenza, oltre che dei rappresentanti degli Enti locali e della Regione che già prima erano rappresentati, di nuovi soggetti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dalle Associazioni ambientaliste più rappresentative. Questa innovazione introduce pertanto fra i gestori delle aree protette i rappresentanti del mondo agricolo e dell'associazionismo ambientalista che in precedenza costituivano soltanto elemento di confronto sulle politiche di tutela. Sull'efficacia di queste normative ci si potrà pronunciare soltanto quando gli Enti previsti funzioneranno a regime non avendo oggi situazioni con le quali confrontarsi. Sempre in merito all'organizzazione amministrativa degli Enti di gestione vi è ancora da sottolineare una novità che tende, ancora di più, a mettere in risalto il ruolo specifico degli Enti stessi: è infatti prevista una incompatibilità tra la Presidenza dell'Ente ed altre cariche pubbliche ivi compresa quella di Sindaco e di Assessore Comunale e ciò al fine di garantirsi un Presidente "a tempo pieno". Anche nel supporto tecnico alla gestione è stata introdotta una novità: la previsione di un Comitato tecnico-scientifico unico per tutti i parchi e le riserve che funziona, per gli aspetti tecnici e di consulenza, anche come Comitato di riferimento per Giunta e Consiglio Regionale. Questa previsione è certamente dettata dall'esigenza di individuare atteggiamenti univoci sulle grandi scelte tecniche di gestione. Un altro elemento interessante della nuova legge è costituito dal riconoscimento ai Piani di gestione (Piani territoriali, naturalistici, di assestamento forestale e di intervento), strumenti peraltro già previsti in passato ed ampliamente collaudati, di una loro assoluta cogenza nei confronti degli Enti di gestione: in altri termini, le previsioni contenute nei Piani debbono essere attuate pena il commissariamento degli Enti. La legge contiene poi una serie di norme generali di coordinamento della politica delle aree protette, norme che prevedono che sia la Regione a coordinare i finanziamenti, i programmi generali di miglioramento e di valorizzazione delle attività agricole e forestali, i programmi di intervento perlo sviluppo delle attività scientifiche, didattiche, culturali, ricreative e turistiche, i contributi per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, la promozione della cooperazione socio-economica, gli indennizzi per gli effettivi danni economici derivanti da eventuali vincoli, la tabellazione e la segnaletica uniforme per tutte le aree protette. Vi è infine una norma di grande interesse per lo sviluppo che potrebbe avere in futuro: si tratta della previsione di costituzione di un Centro di documentazione e ricerca sulle aree protette la cui apertura dovrebbe già essere un dato di fatto per l'inizio del 1991. Resta soltanto da attendere di vedere se questa nuova legge produrrà un ulteriore sviluppo e consolidamento del sistema delle aree protette piemontesi. |