Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 5 - FEBBRAIO 1992



NOTIZIE PARLAMENTO
a cura di Pietro Antonelli

Legge-quadro sulla caccia

Corsa contro il tempo per la legge sulla caccia Dopo che la Camera dei Deputati aveva approvato, nella seduta del 23 maggio 1991, un testo unificato dal titolo "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, anche il Senato della Repubblica, seppure con modifiche e integrazioni, ha riapprovato lo stesso disegno di legge martedì 21 gennaio 1992.
Il testo ora tornerà alla Camera per essere licenziato definitivamente e, stante i tempi tecnici assai ristretti e senza una chiara e convergente volontà politica, il rischio è quello di vedere rinviata alla prossima legislatura la disciplina di tutela del patrimonio faunistico.
Il testo elaborato dalla Commissione "Territorio, Ambiente, Beni ambientali", la quale operava in sede redigente, e fatto proprio dall'aula di Palazzo Madama non si discosta sostanzialmente da quello già approvato dalla Camera, rappresentando un importante sforzo di convergenza e di equilibrio fra gli interessi delle varie componenti sociali, con il riconoscimento di un ruolo fondamentale nella conservazione dell'ambiente attraverso il ripristino degli habitat naturali, l'incremento della fauna selvatica e la valorizzazione della caccia come sistema estensivo di uso del territorio.
Dal punto di vista istituzionale, il testo unificato approvato non modifica le competenze costituzionalmente assegnate alle Regioni in materia di attività venatoria configurandosi, peraltro, come legge-quadro nei confronti delle Regioni a Statuto ordinario .
Infatti, ai sensi dell'art. 9 - articolo questo che disciplina le funzioni amministrative ed il riparto di competenze tra gli enti territoriali - le Regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla legge" mentre alle Province devono essere attribuite le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla legge n. 142/90 di riforma delle autonomie.
Spetta alle Regioni ed alle Province realizzare la pianificazione faunistico-venatoria finalizzata alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie. In particolare le Province predispongono, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, piani faunistico-venatori (articolandoli per comprensori omogenei), piani di miglioramento ambientale, e piani di immissione di fauna selvatica, mentre le Regioni attuano la pianificazione di loro competenza mediante il coordinamento dei piani provinciali.
Esaminando le novità più importanti contenute nel testo approvato dal Senato, occorre segnalare l'attribuzione alle Regioni (art. 14) del potere di definire gli ambiti venatori allo scopo di caratterizzare in senso territoriale la presenza e l'attività del cacciatore.
Il disegno di legge modifica, anche, alcune disposizioni sanzionatorie presenti nel testo della Camera escludendo per fattispecie di non rilevante gravità le pene della reclusione e dell'arresto.
Per quanto riguarda più specificamente le interconnessioni tra questa normativa e quella sulle aree protette
(legge 6 dicembre 1991, n.394), va sottolineato che le Regioni hanno la facoltà, ai sensi dell'art. 21, di procedere entro il 1° gennaio 1995 alla riperimetrazione dei parchi naturali regionali nell'ambito dei quali è vietato l'esercizio venatorio.
L'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali è effettuata anche ai fini dell applicazione dell'art. 32, comma 3, della legge 394/91 il quale dispone che all'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell area contigua.
Questa norma oltre a far nascere perplessità circa il coordinamento tra la disciplina sulla caccia e quella sui parchi naturali, risulta ambigua e di contraddittoria applicazione.
Infatti, come evidenziato in sede di dibattito, "tale sperimentazione non può riguardare i confini esterni dei parchi, la cui definizione corrisponde alla considerazione di una pluralità di interessi non solo attinenti all esercizio dell'attività venatoria". La norma, quindi, dovrebbe essere interpretata nel senso di rendere possibile la ridefinizione all interno dei parchi delle aree di riserva di caccia.
Non può essere, infatti, accettata come giustificazione o come ragione di fondo della scelta legislativa il fatto che il sovradimensionamento di alcuni parchi regionali impone la riperimetrazione degli stessi: la logica e le
già operate con la legge-quadro sulle aree protette non possono certamente avallare opzioni di questo tipo.
Il testo unificato in esame è, quindi, da un lato giunto ad una rivalutazione delle autonomie locali nella logica della legge 142/90 (soprattutto in tema della protezione dell'ambiente) e, dall'altro, evidenzia lacune e contraddizioni sia rispetto all'elenco delle specie cacciabili che in relazione alla complessa materia dei parchi.
Non si può, peraltro, non riconoscere che l'obiettivo ultimo del legislatore è stato quello di realizzare un apprezzabile equilibrio tra l'esigenza di consentire lo svolgimento dell'attività venatoria e quella di tutelare in modo rilevante l'ambiente e il territorio .

Fauna: non solo caccia

L'Osservatorio parlamentare è dedicato alla nuova legge sulla caccia, approvata dal Parlamento poco prima che venisse sciolto.
Rimandiamo quindi alla rubrica per le valutazioni di merito di una legge che ha suscitato, come era facile prevedere, vivaci polemiche e contrasti.
A noi qui preme, più che aggiungere una voce alle molte critiche che hanno riguardato soprattutto l'elenco delle specie cacciabili e le norme concernenti i parchi regionali, porre un preciso prob1ema, o meglio avanzare una proposta.
E ci rivolgiamo in ugual misura sia a chi ha manifestato la sua profonda insoddisfazione per i peggioramenti introdotti nella legge all'ultimo momento, sia a chi, pur non ignorando quei rilievi critici, li ha considerati un prezzo necessario da pagare per concludere una vicenda che si trascinava ormai da troppo tempo.
Nello scontro tra favorevoli e contrari, spesso finisce per scomparire un dato che a noi pare, invece, molto preoccupante: ed è la scarsa conoscenza della situazione faunistica del nostro Paese, aree protette incluse. La Rivista è interessata perciò, più che a rinfocolare singolari tenzoni a carattere referendario sulla bontà o la "cattiveria" della caccia, a sollecitare un dibattito serio intorno ai prob1emi della fauna del nostro Paese, alla sua gestione e tutela.
Già nei primi numeri abbiamo ospitato qualche importante contributo di autorevoli ricercatori. Vorremmo poter proseguire questa riflessione anche in futuro.