Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 5 - FEBBRAIO 1992



OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini

Il tempo stringe

142/90 e 394/91: per i non addetti ai lavori si tratta di numeri privi di significato, ma per gli operatori che si occupano di politiche di tutela ambientale e di aree protette costituiscono un punto di riferimento di enorme importanza. La legge "Ordinamento delle autonomie locali"(L.8 giugno 1990, n. l 42) e la "Legge-quadro sulle aree protette" (L.6 dicembre 1991, n. 394) possono essere infatti considerate due pietre miliari sulla strada della razionalizzazione e della omogeneizzazione delle politiche che, sia a livello nazionale che regionale, sono state poste in essere nel nostro Paese in materia di parchi e riserve naturali.
E peraltro necessario, per definire le azioni da avviare ai vari livelli istituzionali, procedere ad una lettura comparata dei due testi di legge e ad una loro analisi critica. Infatti l'adeguamento alle disposizioni contenute in queste leggi da parte delle Regioni deve avvenire entro il corrente anno (norma espressamente prevista dalla legge 394/91) e non può non avvenire se non attraverso un processo di confronto tra le disposizioni stesse, che potrebbero apparire tra loro anche contrastanti in una lettura poco attenta o parziale.
Per quanto concerne la legge 142/90 il passaggio chiave che riguarda le aree protette è contenuto all'articolo 14, laddove si prevede espressamente la competenza delle Province nel settore della protezione della flora e della fauna, dei parchi e delle riserve naturali relativamente alle "funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l intero territorio provinciale" contestualmente l'articolo 3 affida alle Regioni il compito di organizzare, con propri provvedimenti legislativi, l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i Comuni e le Province. Discende, dal dettato legislativo della 142/90, l'obbligo regionale di provvedere alla riorganizzazione delle competenze anche attraverso il decentramento amministrativo, ovvero il riordino delle funzioni. Su questo punto bisogna pertanto soffermarsi per comprendere quale spazio di movimento e di previsione sia consentito alle Regioni nel rispetto delle disposizioni di legge.
L'applicazione della norma sopra richiamata, infatti, potrebbe condurre alla affrettata conclusione che le Regioni altro non debbano fare che operare un automatico decentramento delle funzioni amministrative a carico delle Province così peraltro non è e non potrebbe essere anche soltanto in applicazione della 142, e senza tenere conto delle successive normative introdotte dalla 394. Infatti la legge 142 individua comunque l'interesse provinciale come discriminante e parametro per l'affidamento alle Province delle funzioni questo resta un punto fermo e peraltro non certamente chiaro della legge 142 anche, in una certa misura, complicato da quanto previsto dalla legge 394, laddove limita la competenza decentrabile dalle Regioni all'interesse provinciale e locale (ove la congiunzione e può significare l'introduzione di una ulteriore categoria - quella locale - ovvero, in una lettura restrittiva, una ulteriore specificazione dell'interesse che deve essere sia provinciale, sia locale).
Se ci si limita alle osservazioni di cui sopra senza riferirsi alla ratio delle norme si corre il rischio di aprire un inutile contenzioso tra livelli istituzionali. Risulta perciò più logico ed intelligente ritenere l'insieme delle normative un invito ad organizzare le funzioni amministrative nel rispetto dei singoli livelli istituzionali, da considerarsi con pari dignità, consentendo agli stessi di svolgere ognuno un proprio ruolo coordinato per raggiungere l'obiettivo di organizzare il territorio attraverso la costruzione di un sistema integrato di aree protette, comprendente, nel suo insieme, le aree di livello nazionale, quelle di livello regionale, quelle di interesse provinciale e quelle di interesse locale, tenendo conto che la 394 riconosce comunque soltanto le prime due come "classificazione" delle aree protette; e pertanto le altre dovranno o potranno essere considerate esclusivamente come una emanazione del livello regionale che deve essere organizzato dalle Regioni secondo il dettato dell'articolo 3 della legge 142.
Una lettura delle disposizioni di legge siffatta consentirebbe la costruzione di un vero e proprio sistema di aree protette, integrato e coordinato anche sotto il profilo della pianificazione territoriale, al quale partecipano tutti i livelli istituzionali. Va anche tenuta in conto, in questo contesto, l'omogeneità delle forme gestionali previste dalla legge 394 che individua negli enti di diritto pubblico e nei consorzi obbligatori gli unici modelli applicabili; su questo punto sarebbe peraltro opportuno tentare di capire come la forma consortile sia compatibile con il dettato della legge 142 che ne limita il numero (non più di un consorzio per ogni Ente locale) e le funzioni (destinandoli alla gestione di servizi): è pertanto opportuno, in sede di revisione legislativa da parte delle Regioni, tenere conto anche di questo aspetto, forse sottovalutato o non sufficientemente considerato dal legislatore .
Un altro particolare da considerare, a livello generale, è la diversità di approccio al processo legislativo che deve essere avviato dalle Regioni e che contraddistingue ogni singola Regione lo stato delle politiche delle aree protette a livello regionale è così articolato e differenziato che, necessariamente, porterà a diverse procedure di omogeneizzazione alle norme nazionali. Paradossalmente è più facile pensare ad un rapido adeguamento in quelle realtà regionali ove le aree protette sono inesistenti o dove il processo di istituzione di parchi e riserve è ancora embrionale più complesso è invece il compito delle Regioni più avanzate che potrebbero rischiare, in una manovra di adeguamento non corretta, di smontare e sfaldare quanto di positivo costruito nel corso degli anni.
Peraltro il processo di adeguamento deve essere avviato rapidamente affinchè si concluda, dando risposta al dettato legislativo che ne prevede la conclusione entro il 13 dicembre 1992, nei tempi previsti.
Nel panorama regionale complessivo non risulta peraltro che su questo versante sia già stata raggiunta qualche concreta realizzazione: il dibattito è aperto ed alcune Regioni hanno avviato il processo di revisione, ma dobbiamo ancora attendere per vederne i primi risultati.
Ricordiamo soltanto che, se si vuole rispettare la legge, il tempo stringe anche se, nel nostro Paese, troppo spesso le scadenze previste dal legislatore si sono rivelate indicazioni prive di effetto in questo senso e su questa materia basta ricordare che il D.P.R 616 del 1977 prevedeva che la legge-quadro nazionale in materia di parchi e riserve fosse approvata entro il 31 dicembre 1979: la data di pubblicazione della 394 (13 dicembre 1992) è soltanto di 13 anni dopo.