PARCHI | ||
Rivista Parchi: tutti i numeri online |
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 6 - GIUGNO 1992 |
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Piano e gestione del territorio nei parchi Sergio Paglialunga* |
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1. La legge quadro sulle aree protette La legge-quadro sulle aree protette(1), ha fissato alcuni elementi essenziali nella formazione, conduzione e gestione dei parchi e delle aree protette, cui dovranno uniformarsi anche le Regioni. Rimandando a testi specifici l'attenta analisi della legge(2), occorre sottolineare come un ruolo centrale sia assegnato, tra gli strumenti previsti, al 'piano per il parco" e al "piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili", configurando il secondo come attuativo degli indirizzi del primo in ben determinati settori(3) . I parchi sono chiamati a dotarsi di strumenti di pianificazione, e si dovranno uniformare situazioni non sempre omogenee anche all'interno della stessa Regione(4). La legge elenca i contenuti dei piani di cui devono dotarsi i parchi nazionali, e tali elementi sono un riferimento anche per il legislatore regionale. Il piano è lo strumento per tutelare i valori naturali ed ambientali, individuando con chiarezza le linee gestionali del parco e regolando con nettezza, in linea con altri provvedimenti legislativi(5), il rapporto tra l'interesse pubblico tutelato dal parco e l'interesse privato, già nella sua procedura di approvazione. 2. Gli strumenti di pianificazione del parco 3. L'efficacia del piano Un elemento essenziale del piano, che sembra goda oggi di poca attenzione, è quello dell efficacia del piano. Questo problema non è nuovo ma riguarda tutta la pianificazione. Il dibattito vivo ed appassionato sulla qualità dei piani urbanistici e, dall'emanazione della legge 431/85, dei piani paesaggistici ed ambientali, ha relegato in posizione più defilata il problema dell efficacia dello strumento per gestire e tutelare il territorio e per governarne effettivamente le trasformazioni(10). 4. Elementi di valutazione del piano La valutazione di un piano ha comunque tre momenti fondamentali: il momento propositivo, il momento gestionale, ed il momento giuridico(13). La prima qualità di un piano è quella dei suoi contenuti, cioè dell'individuazione dei meccanismi adeguati per rispondere alle finalità del parco, costituendo inoltre momento di riflessione critica sulle finalità stesse. Il secondo punto è valutabile sull'efficacia dello strumento a tutelare il territorio impedendone un uso non rispondente alle finalità preposte, favorendo l'attivazione delle trasformazioni previste, ma in tutto questo senza lasciarne margine a modificazioni e stravolgimenti da parte di chi è chiamato a gestire il piano. Infine nella capacità di inserirsi nel quadro normativo nazionale e regionale per non lasciare margine all'affermarsi di abusivismi e di ricorsi in giudizio che si risolvano sfavorevolmente per il parco stesso. NOTE (1) Legge 6 dicembre 1991, n. 394. (2) vedi ad es. Moschini R. (1992). (3) Il piano pluriennale serve per le promozioni delle attività compatibili . prevedendo tra l'altro "la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali, la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico (...) l'agevolazione o la promozione di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del Parco, lo sviluppo del turismo e delle attività connesse" (art. 14). (4) Ad esempio la Regione Toscana ha prescritto a due dei tre parchi istituiti, al Parco della Maremma e al Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, di dotarsi di un piano territoriale, mentre tale strumento non è prescritto al Parco delle Alpi Apuane individuato come soggetto incaricato delle proposte di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. (5) In particolare si fa riferimento alla legge 8.6.1990 n. 142 "ordinamento delle autonomie locali" e alla legge 7.8.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi". (6) Non è risolto il problema di un possibile contrasto tra le previsioni del piano per il parco e quelle del piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989 n.183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo" Infatti i contenuti del piano di bacino sono immediatamente vincolanti "per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonchè per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino". (7) Istituito con la legge 28 gennaio 1977 n. 10 "Norme per l'edificabilità dei suoli". (8) Le finalità delle leggi che regolano la pianificazione territoriale sono da questo punto di vista illuminanti. Infatti la legge 1150/42 disciplina l'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere"; la stessa legge 1497/39 si interessa di bellezze naturali", "bellezze panoramiche", "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" ( requisiti tutti che richiedono la presenza di un giudizio dell uomo, e che non si riferiscono ad un valore intrinseco del bene). Solo la categoria della ' singolarità geologica" sembra sfuggire a questa ottica. Ma in questo caso non è prevista la redazione di un piano paesistico. Con la legge 431/85 sono introdotte come aree soggette a tutela e da inserire nel piano paesistico quelle interessate da categorie di beni, e quindi riconosciute come portatrici di un valore oggettivo. (9) Pur essendosi segnalate alcune notevoli esperienze di pianificazione paesistica, il limite maggiore sembra comunque essere costituito dall'impostazione dello strumento di piano come atto a concedere o meno la possibilità di trasformazione territoriale finalizzata all'utilizzo umano e non a prevedere meccanismi di equilibrio ambientale. Alcune eccezioni si sono sviluppate con la redazione da parte delle Regioni dei piani paesistici voluti dalla legge 8 agosto 1985 n .431 'Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985 n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale . (10) Spesso infatti le trasformazioni territoriali previste dai piani sono totalmente lasciate all'interpretazione dell'iniziativa privata che le propone, forzando spesso gli intenti e le finalità per le quali sono state previste dallo strumento pianificatorio. Gli organi preposti alla gestione del territorio spesso dimostrano un'incapacità nel porsi come parte contrattuale effettiva sia per una parziale conoscenza dello strumento di piano, sia per una difficoltà a contrattare sugli aspetti di fattibilità economica, sia infine per una sorta di soggezione nei confronti dell imprenditore privato. (11) INU (1985). (12) Una valutazione sul piano è fatta per il P R.G.C. al momento della progettazione del nuovo piano. Ma tale valutazione, dettata spesso dalla preoccupazione di supportare le nuove scelte, non riesce a cogliere i meccanismi che hanno prodotto le modifiche perchè preoccupata più ad analizzare quantitativamente i risultati derivanti dal piano che a comprenderne i reali meccanismi innescati. Inoltre, anche se fatta con attenzione, difficilmente è occasione di attento dibattito perchè comunque l'attenzione generale è rivolta alle proposte del nuovo piano. (13) Si è voluto separare l'efficacia gestionale dall'efficacia giuridica del piano, sebbene ambedue gli aspetti si riferiscano alla capacità dello strumento di attivare le procedure adeguate per le finalità di cui deve rispondere, per sottolineare la diversità del valore del piano nei confronti di chi è preposto alla sua gestione e nei confronti dei terzi. BIBLIOGRAFIA INU ( 1985), Pianificazione, trasformazioni territoriali. Crisi, critica, proposte, Milano, Franco Angeli Ed. *Parco NaturaleMigliarinoSan Rossore Massaciuccoli |