Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista Parchi:
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 7 - NOVEMBRE 1992


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini

Le Regioni di fronte all'adeguamento alle disposizioni della legge 394

Il processo di adeguamento delle legislazioni regionali alla legge-quadro in materia di aree protette - la legge 394/91 - procede a rilento rispetto alla scadenza della legge stessa: infatti entro il 13 dicembre 1992 tutte le Regioni dovrebbero essere dotate di una nuova normativa sui parchi e le riserve naturali che tenga conto delle indicazioni contenute nella legge-quadro nazionale e che modifichi quelle prescrizioni non coerenti con questa.
Certamente dovrebbe trattarsi di un'operazione più semplice per quelle Regioni che hanno sul loro territorio un minor numero di aree protette ovvero non siano dotate di una normativa generale: si tratta infatti, in questo caso, di procedere alla predisposizione di una nuova legge che, non dovendosi confrontare con situazioni consolidate, può facilmente essere costruita" sulla base dei disposti generali e delle norme vincolanti della legge 394/91.
Più complesso è invece il caso di quelle Regioni che siano dotate di un sistema articolato di aree protette ovvero abbiano comunque istituito numerosi parchi e riserve naturali sul loro territorio: su queste realtà la legge nazionale può infatti produrre modificazioni molto pesanti e, talvolta, anche destabilizzanti sull'esistente, introducendo così anche un vero e proprio problema politico attorno al processo di adeguamento.
Alla luce di questa situazione generale ci si poteva aspettare un vero e proprio fermento legislativo a livello Regionale: ma, al di là di alcune riflessioni in alcune amministrazioni regionali (proprio sull'ultimo numero di questa rivista abbiamo trattato l azione e le proposte in merito della Regione FriuliVenezia-Giulia), i segnali che si hanno a poco meno di due mesi dalla scadenza del 31 dicembre sono, a dir poco, sconfortanti. Se è vero che qualche cosa si muove è altrettanto vero che ben poco si concretizza con provvedimenti legislativi approvati dai Consigli Regionali.
L'unica legge regionale già pubblicata - e dunque in vigore - risulta essere quella della Regione Piemonte che, peraltro, è una di quelle Regioni dotate di un complesso ed articolato sistema di aree protette e che, pertanto, si sarebbe dovuto trovare in difficoltà maggiori nel processo di adeguamento alla 394. In realtà le difficoltà sono state superate per due ordini di motivi: in primo luogo in quanto la legge regionale piemontese era, nel suo complesso, abbastanza simile, come impianto, alla normativa nazionale e pertanto ha dovuto introdurre soltanto parziali varianti; in secondo luogo perchè - e ciò non appaia poi così strano - in tema di aree protette i partiti rappresentati nel Consiglio Regionale piemontese sono storicamente abbastanza uniti nella determinazione di difendere questa politica.
Nel merito del provvedimento va anche sottolineato che, nell'occasione, la Regione Piemonte ha provveduto ad introdurre alcune modificazioni riprendendo indicazioni della legge 142/90 in materia di riordino delle autonomie locali, prevedendo un nuovo coinvolgimento delle Province nella politica delle aree protette.
In particolare, la nuova normativa piemontese prevede che le Province partecipino alla politica dei parchi e delle riserve naturali attraverso due livelli: il primo, quello del coordinamento delle azioni che avviene mediante intese ed accordi tra Regione e amministrazioni provinciali al fine di garantire unità di intenti e di intervento; il secondo consistente nella diretta partecipazione di rappresentanti espressi dalle Province in seno ai Consigli Direttivi degli Enti di gestione. E altresì prevista l'istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale per le quali la gestione è affidata ad enti a prevalente partecipazione provinciale.
Un'altra novità della legge piemontese di adeguamento alla 394 è costituita dalla previsione della Comunità del Parco, peraltro da costituirsi soltanto per quelle aree che siano classificate a parco naturale, con esclusione, pertanto, delle riserve naturali o di altre forme di tutela. La costituzione della Comunità del Parco costituisce peraltro il punto di partenza di una riforma dei Consigli Direttivi degli Enti di gestione in quanto la folta rappresentanza dei Comuni nei Consigli stessi non trova più giustificazione essendo gli stessi ampiamente rappresentati in seno alla Comunità: questa nuova situazione risulta quindi essere il punto di partenza di nuovi ragionamenti per il Consiglio Regionale.
Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione territoriale il recepimento della normativa nazionale comporta una vera e propria rivoluzione nelle procedure vigenti in Piemonte: infatti i piani erano tutti adottati ed approvati a livello regionale, consentendo il superamento delle tensioni locali; la nuova norma, in conformità alla 394, riporta la predisposizione e l'adozione della strumentazione territoriale a livello locale e cioè agli Enti di gestione. Al fine di impedire sovrapposizioni e contrasti tra i vari livelli istituzionali è però prevista la predisposizione degli strumenti attraverso conferenze di servizio estese a Comuni, Comunità Montane, Province e Regione garantendo, in questo modo, una partecipazione allargata ed una contestuale intesa preventiva.
Quelle illustrate sono le principali novità introdotte nella legislazione piemontese in adeguamento alla 394. Per quanto riguarda la 394 in generale vi è peraltro da rilevare che, a livello nazionale, sono stati ottenuti due primi concreti risultati e cioè l'istituzione del Parco nazionale della Val Grande con decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 34, ed il raggiungimento dell'intesa con la Regione Sardegna per il Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei, primo necessario passo verso l'istituzione del Parco.
Dal quadro sopra descritto si evidenzia come il processo di adeguamento e di attuazione della 394, seppure avviato, stia procedendo a rilento: un ulteriore rallentamento potrebbe essere inoltre motivato dalla situazione finanziaria nazionale che non promette, anche in questo settore, nulla di buono. Se il Ministero dell'Ambiente non si attiva rapidamente, per parte sua, ad assicurare i trasferimenti finanziari previsti dalla legge-quadro è assai facile che molte delle possibili azioni positive che potrebbero essere avviate resteranno lettera morta anche da parte regionale: su questo punto potremo quanto prima tornare con una puntuale verifica.