Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 7 - NOVEMBRE 1992


La sentenza della Corte costituzionale 394

La legge-quadro sulle aree protette ancora fresca di stampa ha avuto il suo primo battesimo di ordine costituzionale.
La Corte costituzionale infatti si è pronunciata con sentenza n. 366/92 sulle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate su numerosi articoli della legge dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione autonoma della Sardegna.
Diciamo subito che la corte le ha respinte tutte perchè infondate o inammissibili.
Un esame delle motivazioni con le quali la corte ha ritenuto di non dover accogliere nessuna delle moltissime eccezioni sollevate, soprattutto dalla Provincia autonoma di Bolzano, altri lo faranno in sedi più proprie di questa.
Noi vorremmo fare soltanto qualche notazione più di carattere politico che giuridico normativo .
Intanto ad impugnare la legge sono state soltanto due Regioni di cui una, la Sardegna, per la verità ha sollevato questioni non diremmo marginali ma sicuramente non di grande portata. In effetti solo la Provincia di Bolzano ha investito" la legge con eccezioni a raffica riguardanti molti articoli e numerosissimi aspetti.
Altre Regioni, anche speciali, non hanno ritenuto invece di dover sollevare questioni di incostituzionalità. Non ci sfugge naturalmente la specialissima specificità dello statuto di Bolzano e delle fortissime prerogative di autonomia di quella Provincia, confermate del resto dalla chiusura del pacchetto. E tuttavia, senza peraltro escludere una qualche 'stanchezza" o distrazione delle altre Regioni, ci sembra anche questa la conferma di un atteggiamento che forse, dopo tante contese, preferisce mettere l'accento sulla necessità di collaborare piuttosto che su quella di continuare a battagliare sulle rispettive competenze. Intendiamoci: lungi da noi l'idea che la 394 abbia messo una pietra tombale su questioni di ripartizione" delle competenze. Al contrario abbiamo avuto modo in più di una occasione di sottolineare che molti restano sotto questo profilo i problemi aperti o non chiari.
La novità, se così possiamo definirla, è semmai che il chiarimento" si preferisce rimandarlo alla concreta attuazione della legge e a quel principio di leale collaborazione che anche questa sentenza richiama ripetutamente, piuttosto che a controversie di principio.
Senza quindi censurare la scelta di chi ha ritenuto legittimamente di avvalersi delle sue prerogative, anche se francamente, specie nel caso della Regione Sardegna, le questioni sollevate sono parse anche a noi assi stiracchiate, pensiamo che ora, alla luce anche della sentenza, sarebbe bene che tutti collaborassero lealmente.
Non in omaggio ad una pur non disdicevole norma di buon senso, ma proprio per quel complesso intreccio di competenze concorrenti dello Stato, delle Regioni (o delle Provincie autonome) e degli Enti locali, in ragione del quale si impongono fra i predetti soggetti adeguate forme di collaborazione, che la Corte richiama ancora una volta nella sentenza di cui stiamo parlando.
Inutile dire che il richiamo vale in ugual misura per lo Stato, per le Regioni e gli Enti locali.

R.M.