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Anche l'Emilia-Romagna si adegua alla legge-quadro
Dopo il Piemonte anche la Regione Emilia Romagna, con provvedimento di legge pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 16 novembre 1992, ha provveduto a modificare le proprie normative in materia di parchi e riserve naturali al fine di adeguarsi alla legge-quadro nazionale.
Pertanto nei termini previsti dalla legge 394/91 all'articolo 28 - e cioè entro i dodici mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, che scadevano il 13 dicembre scorso - soltanto due Regioni su venti hanno ottemperato alla disposizione nazionale. Si tratta di un segnale non certamente positivo in quanto indica, comunque, una difficoltà diffusa a definire atti concreti, da parte delle Regioni, che siano indicatori dell'interesse a procedere, attraverso la tutela di particolari ambiti territoriali, alla costituzione di sistemi di aree protette; d'altra parte, la mancanza di sanzioni nei confronti delle Regioni inadempienti, fatta salva l'entrata in vigore e l'obbligo di rispettare le norme speciali della legge-quadro, non garantisce l'accelerazione del processo di adeguamento, nè lo sviluppo di politiche di tutela in quei casi nei quali la disattenzione verso il problema è ormai storica e consolidata. Passando dall'esame sul merito della legge regionale dell'Emilia-Romagna, emergono alcune considerazioni e valutazioni particolari che possono costituire oggetto di approfondimento sia sotto il profilo della scelta politica, sia per quanto concerne l'aspetto giuridico.
In primo luogo si può rilevare che la scelta effettuata in relazione all'Ente di gestione è caduta sui Consorzi obbligatori, espressamente previsti dalla legge 394/91 così come gli appositi Enti di diritto pubblico questo orientamento pare definitivamente superare i dubbi sorti, in sede interpretativa, rispetto alla possibilità di costituire Consorzi per funzioni gestionali di un'area protetta in relazione al dettato della legge 142/90 che prevede l'istituto consortile esclusivamente per la gestione di servizi Peraltro la lettura incrociata dei disposti della legge 142/90 e della legge 394/91 porta a non escludere la possibilità di costituire Consorzi, possibilità che la Regione Emilia Romagna ha sancito nella propria norma di adeguamento.
Un altro aspetto sul quale è opportuno portare attenzione è quello relativo al processo di elaborazione, adozione ed approvazione del piano territoriale del parco la legge 394/91, inequivocabilmente, stabilisce che il compito di adottare lo strumento di pianificazione territoriale del parco è affidato all'Ente di gestione e che la sua approvazione è demandata alla Regione. La scelta dell'Emilia-Romagna pare, sotto il profilo procedurale e pertanto anche giuridico, differente da quanto imposto dalla legge-quadro: è infatti stabilito che l'adozione del piano sia affidata alle Province su proposta dell'Ente di gestione" e che, successivamente, sia la Regione ad approvare lo strumento di pianificazione. Ad una prima lettura emerge pertanto una discordanza tra norma di indirizzo dello Stato e sua applicazione da parte della Regione.
Peraltro un approfondimento della norma può portare ad una interpretazione, seppure forzata, in linea con il principio e la previsione statale infatti la proposta dell'Ente di gestione, che dovrà essere ovviamente formale, può essere intesa come una prima adozione del piano che, in un secondo tempo, deve essere adottato dalla Provincia in quanto soggetto competente in base al dettato della legge 142/90. Seppure complicato da un passaggio in più, il processo di pianificazione, così interpretato, può essere considerato rispondente a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 25 della legge 394/91.
Anche per quanto concerne l'attività venatoria la legge regionale dell'Emilia-Romagna introduce una distinzione rispetto alla legge-quadro superando abilmente il possibile contrasto infatti viene consentito l'esercizio venatorio nelle zone classificate come pre-parco, che sono contestualmente individuate come aree contigue ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/91. In altri termini il problema dell'attività di caccia viene demandato, per la sua soluzione e per una regolamentazione, al momento della zonizzazione dell'area protetta. Deve essere ancora sottolineato, in quanto non specificato nella legge di recepimento, che l'applicazione piena dell'articolo 32 della 394 porterebbe ad un regime venatorio controllato e riservato ai soli residenti nei Comuni dell area protetta. Un ultimo aspetto della legge che suscita qualche perplessità è quello relativo alla costituzione dei Comitati tecnico-scientifici in quanto ne verrebbe costituito uno per ogni parco: per motivi di qualità della composizione dei Comitati, sembra che la previsione di un certo numero di Comitati possa essere considerata, anche sulla scorta di altre esperienze già effettuate in altre realtà regionali, un errore in quanto si rischia di avere a che fare con organismi meno qualificati per rappresentanze e di minor valore scientifico .
Al di là di queste considerazioni restiamo in fiduciosa attesa che altre Regioni seguano, in termini di tempo brevi, l'esempio dell'Emilia-Romagna e del Piemonte, e si dotino di una loro normativa adeguata alle previsioni della legge 394/91. |