Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
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Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 9 - GIUGNO 1993


Iniziative legislative della regione Lombardia in attuazione della legge 394/91
Fiorello Cortiana*

L'entrata in vigore della legge-quadro statale sulle aree naturali protette costituisce certamente, per la Regione Lombardia, un occasione di eccezionale importanza per il rilancio della sua politica in materia.
Da tempo, infatti, il governo regionale, forse distratto dalle molte ed irrisolte "emergenze ambientali', sembrava aver accantonato il problema delle aree protette, quasi fosse pago di potersi cullare sugli allori di un prestigio maturato fin dagli anni 70, in virtù dell'esperienza pilota del Parco del Ticino, e consolidatosi nel decennio successivo, sia pure con motivate riserve di molti ambientalisti, grazie all'approvazione, con la L.R. 86/83, del suo ambizioso piano generale delle aree protette regionali.
In effetti il vigente piano regionale non ha tuttora eguali in Italia per la dimensione dell ambito territoriale tutelato ed ha fatto a lungo da modello per analoghe esperienze legislative nel nostro Paese.
Bisogna riconoscere, inoltre, che la sua attuazione ha portato, sia pure con crescente incertezza, all'istituzione di 21 parchi, 65 riserve e 13 monumenti naturali e all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento di
7 parchi regionali.
Ciò non dimento, nel corso dell'ultimo decennio sono apparsi con sempre maggiore evidenza i limiti oggettivi di tale programma - che in verità erano stati denunciati fin dall'origine da alcuni dei più attenti e motivati osservatori -, a causa dei quali, a fronte delle grandi aspettative riposte nel programma regionale, non si è riscontrata un'adeguata capacità di perseguire, in concreto, gli obiettivi riposti nell'istituzione di molte aree protette.
Se si può ammettere che situazioni congiunturali hanno contribuito negativamente negli ultimi tempi, a ridurre il richiesto sostegno politico e finanziario alle ragioni dei parchi, ostacolandone lo sviluppo, bisogna anche riconoscere, con la dovuta franchezza, che gran parte delle irrisolte questioni di fondo, che rischiano oggi di pregiudicare irreversibilmente il processo di crescita delle aree protette - e conseguentemente di comprometterne la stessa sopravvivenza - sono verosimilmente riconducibili a limiti strutturali della politica regionale in questo campo.
Limiti che sono facilmente evidenziabili da parte di chi abbia seguito finora, con la dovuta attenzione, le vicende che hanno caratterizzato il primo decennio di attuazione della L. R. 86/83 e che traggono origine, in larga misura, dalla scarsa incisività delle vigenti previsioni legislative sugli aspetti inerenti la gestione attiva delle aree protette e la sua reale efficacia nel perseguimento dei risultati attesi.
Appare chiaro, d'altra parte, che il legislatore lombardo si è preoccupato prevalentemente di delineare contenuti ed efficacia degli strumenti di piani-ficazione territoriale dei parchi regionali - anche allo scopo di supplire, in tal modo, alle difficoltà incontrate dalla Regione nella formazione del piano territoriale regionale -, trascurando invece la ricerca di un analoga efficacia nella gestione di tali aree, per la quale si è confidato, invero con eccessivo ottimismo, sull'autonoma iniziativa degli Enti locali e sulla funzionalità dei relativi Consorzi di gestione.
Molto incerte sono apparse, al riguardo, le indicazioni relative alla definizione delle strutture operative necessarie alla gestione dei parchi e riserve naturali e all'identificazione delle funzioni e delle competenze assegnate agli enti responsabili di questi istituti, lasciando irrisolti i problemi legati a concorrenti responsabilità, poste tuttora in capo ad enti pubblici diversi.
Si è riposta inoltre un'eccessiva fiducia sull'aleatoria disponibilità dei diversi settori della Regione, dello Stato e delle Amministrazioni locali interessate a concorrere fattivamente alla concreta attuazione della L.R. 86/83.
In questo senso, sono risultate da subito troppo timide ed astratte le previsioni di legge inerenti i livelli di responsabilità assegnati alla stessa Regione, in funzione propulsiva e di indirizzo all'azio-ne degli enti gestori delle aree protette.
Salvo rare ed a volte lodevoli eccezioni, questa situazione ha impedito di garantire il necessario sviluppo delle iniziative di tutela previste dal piano regionale, lasciando che molti parchi e riserve languissero a lungo nell'attesa di disporre di un effettivo livello di responsabilità gestionale, che potesse rivelarsi capace e volenteroso di affermare il proprio ruolo attivo, dimostrando una reale iniziativa progettuale e una convinta tensione verso i traguardi prefissati.
Anche laddove è stato possibile registrare risultati apprezzabili nella pianificazione territoriale, sia pure con un decisivo apporto progettuale della Regione stessa, si lamenta sovente una cronica difficoltà nel tradurre le previsioni di piano in azioni effettive di tutela.
A fronte di queste difficoltà si è registrata, quindi, una sempre maggiore indifferenza verso il tema delle aree protette da parte delle forze politiche e delle componenti sociali, a cui è corrisposta la progressiva disillusione delle popolazioni locali interessate, di cui risulta ogni giorno più difficile superare la diffidenza e sul cui malcontento confidano, con preoccupanti prospettive di successo, i portatori di interessi speculativi tradizionalmente ostili ad ogni iniziativa di tutela dell'ambiente.
La risposta della Regione a questo stato di cose non può essere certamente la rassegnazione e l abbandono dei parchi e delle altre aree protette ad un destino di indifferenza e di degrado - se non addirittura di un ventilato smantellamento -, soprattutto in un momento in cui lo Stato, avendo finalmente superato le tradizionali incertezze, rilancia con autorità questo obiettivo su tutto il territorio nazionale politico mediante la legge-quadro sulle aree protette. Per queste ragioni, pertanto, l'impegno della Regione Lombardia, in attuazione della legge 394/92, non può certamente ridursi ad un mero adeguamento formale, che si limiti ad apporre i dovuti aggiustamenti tecnico-procedurali, senza intervenire nello specifico dei problemi emersi e lasciando nella sostanza la situazione immodificata.
Si è detto che l'entrata in vigore della 394/92 costituisce un'occasione forse unica, per la Lombardia, di rilanciare con convinzione ed entusiasmo la propria politica di tutela ambientale e territoriale, superando di slancio le indecisioni e le resistenze che hanno finora impedito di affrontare in modo risolutivo le attuali difficoltà.
E' già significativo, d'altra parte, che l'attuale esecutivo della Regione si sia dato come prioritario, tra gli altri, il raggiungimento di questo obiettivo, con esplicito riferimento alla necessità di conferire maggiore efficacia e funzionalità ad un sistema di aree protette che si vuole, anzi, ancora più consistente ed articolato dell'attuale.
Un primo passo, al fine del desiderato rilancio, è da considerarsi anche il recente trasferimento, in seno alla Giunta regionale, delle competenze in materia di parchi e di difesa della natura nell area del settore al Coordinamento per il territorio; di cui ho attualmente la responsabilità: questo favorisce, infatti, la prospettiva di assimilare con più incisività queste tematiche nelle strategie complessive della politica territoriale della Regione, conferendo centralità agli aspetti ecologici.
In quest'ottica si può attribuire alla tematica delle aree naturali protette un significato strategico di estrema rilevanza per l'intera politica territoriale regionale, consentendo in particolare ai parchi regionali di assumere la funzione di punto di riferimento strategico per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli di pianificazione e gestione integrata del territorio e delle risorse naturali, da estendersi, in prospettiva, all'intero ambito regionale.

Obiettivi specifici della revisione della legislazione regionale in materia di aree protette
L'ordinamento dei parchi regionali che è stato previsto dalla legge 394/91 è sostanzialmente coerente con quello previsto dalla L. R. 86/83.
Un mero adeguamento della legislazione regionale sarebbe quindi relativamente semplice e potrebbe essere limitato ad alcuni correttivi di carattere prevalentemente formale, senza incidere sulla sostanza del sistema .
In questo senso, l'unico aspetto problematico potrebbe riguardare la ridefinizione dei vincoli posti alla disciplina venatoria nei parchi, che attualmente sono apparsi in contrasto con le nuove disposizioni statali: a questo proposito, è già stato predisposto, di concerto con i colleghi responsabili dell'ecologia e dell'agricoltura, un apposito progetto di legge che ha la funzione di adeguare con gradualità la situazione regionale ai principi dettati dallo Stato, tenendo conto delle innegabili perculiarità della realtà lombarda.
Si prevede comunque di operare, in tempi brevi, una più generale revisione della legislazione regionale, che consenta con l'occasione di risolvere i molti problemi emersi nella sua attuazione e ridare vigore e credibilità alla politica regionale nel settore.
I principali obiettivi di tale revisione possono essere così sintetizzati:

  • revisione della classificazione delle aree protette, comprendente una maggiore articolazione dei regimi di protezione e l'identificazione di livelli differenziati di iniziativa regionale e sub-regionale;
  • conseguente revisione del piano generale delle aree protette e relativa riclassificazione delle aree ivi individuate, onde consentire una più puntuale identificazione degli obiettivi ed una più efficace azione di tutela;
  • favorire l integrazione del sistema di aree protette, individuando meccanismi che valorizzino l'iniziativa propositiva a livello subregionale e agevolino conseguentemente l'ampliamento dell'ambito territoriale tutelato;
  • potenziamento degli interventi promozionali e conferimento di maggiore efficacia, incisività e certezza applicativa ai meccanismi di incentivazione e sostegno economico delle attività ecocompatibili nei parchi;
  • rafforzamento del ruolo propositivo della Giunta regionale, potenziamento delle relative funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione culturale, scientifica e di informazione ambientale, con conseguente potenziamento delle relative strutture operative e del necessario supporto tecnico-consultivo esterno;
  • riorganizzazione delle strutture gestionali delle aree naturali protette, per renderle più efficienti e più funzionali alle specifiche esigenze operative;
  • riordino delle relative competenze, che vanno potenziate e coordinate in modo più coerente ed efficace con le concorrenti funzioni degli altri enti territoriali operanti nell'area protetta;
  • rafforzamento del regime di salvaguardia operante nelle aree protette prima dell'entrata in vigore dei relativi piani;
  • ridefinizione di limiti e direttive generali in materia di tutela e gestione delle risorse faunistiche, forestali, idrogeologiche ed ambientali in genere;
  • integrazione dei contenuti di piano, con maggiore puntualizzazione delle implicazioni gestionali e più efficace coordinamento con i diversi livelli di pianificazione settoriale concorrenti;
  • revisione delle procedure di formazione dei piani, che consentano maggiore puntualità e garantiscano il raggiungimento dei risultati attesi anche attraverso un più incisivo ruolo della Regione nelle varie fasi di formazione dei piani stessi;
  • radicale revisione dei meccanismi di finanziamento, che da una parte garantiscano puntualità e certezza di risorse correnti adeguate al funzionamento degli enti gestori e dall'altra introducano sistemi efficienti di indirizzo della spesa e di controllo dell'efficacia degli investimenti, connessi al raggiungimento di risultati concreti e coerenti con gli obiettivi istitutivi perseguiti;
  • rafforzamento dei meccanismi di controllo, anche in via sostitutiva, sugli adempimenti posti in capo agli enti gestori;
  • riordino delle competenze di vigilanza e revisione dei sistemi sanzionatori in adeguamento alle nuove disposizioni statali.

Nell'ambito di tale revisione generale, inoltre, occorrerà tenere presenti le implicazioni derivanti dal riordino delle competenze agli Enti locali, identificando ruoli e funzioni specifiche attribuibili alle Provincie, in relazione, in particolare, alle nuove funzioni di pianificazione territoriale ad esse riconosciute dalla legge 142/89.
Si presenta, inoltre, l'occasione di legare a questa revisione normativa la definizione di aspetti ulteriori inerenti la difesa della natura sull'intero territorio regionale. A tale scopo assumono una funzione strategica particolare le sinergie realizzabili attraverso l arricchimento di contenuti ecologico-naturalistici nella pianificazione urbanistico-territoriale di livello sub-regionale ed all'interno della pianificazione regionale paesistica .

* Assessore al Coordinamento
per il territorio della Regione Lombardia