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Tra i provvedimenti legislativi più mirati verso la salvaguardia dell'ambiente, inteso nello specifico come strumento di conservazione della natura, e che in quest'ultimo periodo hanno trovato spazio per un'approvazione parziale da parte di una sola assemblea parlamentare, vi è certamente quello concernente "Nuove disposizioni per le aree montane", licenziato alla Commissione bilancio e agricoltura del Senato e tuttora in attesa di approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati (rif. A.C. n. 3457).
L'obiettivo cui tende il testo unificato approvato è quello della salvaguardia attiva del territorio montano che favorendo lo sviluppo dell'economia montana in tutte le sue forme, tende a:
- tutelare la montagna come fattore non solo di raccordo dell'intero territorio nazionale, ma anche di sviluppo economico e sociale, in quanto solo la presenza dell'uomo può assicurare la conservazione dei terreni montani e lo sviluppo di questi territori attraverso la valorizzazione delle zone naturali e delle tradizioni locali;
- sviluppare gradualmente i singoli territori esaltandone le specifiche vocazioni e promuovendo servizi economicamente gestibili;
- esaltare le autonomie locali in tutti i loro aspetti, fermo restando il ruolo di programmazione e di indirizzo spettante alle Regioni;
- superare, in modo equilibrato, il contrasto tra le esigenze di conservazione e di tutela e quelle di progresso.
Nello specifico la proposta di legge, tra le disposizioni più propriamente di principio, provvede a ribadire che la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale e che ad esse concorrono lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali.
L'ambito di applicazione delle norme riguarda i
territori delle Comunità montane, ridelimitate ai sensi dell' art. 28 della legge n. 142/90, intendendosi per Comuni montani quelli facenti parte di Comunità montane oppure i Comuni classificati interamente montani dalla legge n. 1102/7 1 .
Tra i principi generali si rinviene la definizione degli interventi speciali per la montagna, che concernono quelle azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell'habitat montano.
Infine, sempre con una disposizione di principio, si estende l'applicazione delle norme della legge anche ai territori compresi nei parchi nazionali che sono stati istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Più specificatamente però, il testo approvato dal Senato si caratterizza fondamentalmente per l'istituzione, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di un fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti della CEE, dello Stato e di Enti pubblici (da ripartire tra le Regioni con delibera Cipe sentita la Conferenza Stato-Regioni), nonché per il carattere dichiaratamente aggiuntivo delle risorse del fondo rispetto ad ogni trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli Enti locali.
La ripartizione delle risorse finanziarie a favore delle Regioni avviene tenendo conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente (anche con riferimento alle classi di età, all'occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio procapite), del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.
Spetta invece alle Regioni l'istituzione di appositi fondi regionali e la disciplina con legge regionale dei criteri relativi all'impiego delle risorse.
Il collegamento tra interventi speciali ed impiego delle risorse avviene tramite i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle Comunità montane (art. 29, comma 3, L. 142/90), i quali debbono individuare le priorità di realizzazione degli interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente mediante il riassetto idrogeologico, la sistemazione idraulico-forestale, l'uso delle risorse idriche, la conservazione del patrimonio monumentale, dell'ediliziarurale dei centri storici e del paesaggio rurale e montano.
Allo stesso tempo la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nei Comuni montani deve essere finalizzata da un lato alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali secondo i principi di cui all'art. 1 della legge 394/91 e, dall'altro, all'impiego delle risorse per la creazione di posti di lavoro, di attività imprenditoriali locali, di attività da parte degli addetti al settore agrosilvo-pastorale.
Inoltre, al fine di un'efficace e duratura azione di intervento e manutenzione dei boschi e di miglioramento dei rimboschimenti secondo le finalità del piano forestale nazionale, una norma del testo unificato affida alle Comunità montane il compito di promuovere la costituzione sia di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, che di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi del R.D. n. 215/33, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle Regioni.
La valorizzazione del ruolo delle Comunità montane, nell'ottica di uno sviluppo coerente delle disposizioni di principio contenute nella legge di riforma delle autonomie locali, si rinviene anche nel fatto che tali enti possono essere delegati alla gestione del demanio forestale di Regioni, Province e Comuni, nonché la legge regionale può affidare alle Comunità montane compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici e funzioni di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza.
In estrema sintesi merito della proposta di legge licenziata dal Senato, le cui possibilità di approvazione definitiva sono peraltro ridotte, è quello di porre all'attenzione - cercandone una disciplina legislativa coerente con le altre normative di settore - i problemi ambientali connessi al degrado dei territori montani considerando anche i riflessi negativi che tali situazioni determinano sull'intero territorio nazionale. |