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1. Disciplina Comunitaria
Programma legislativo della Commissione per le Comunità europee.
Sulla G.U.C.E. C 125/9 del 6 maggio 1993 viene pubblicato il programma legislativo della Commissione delle Comunità europee per il 1993. Obiettivo principale del programma è promuovere un progresso socio-economico che sia sostenibile ed equilibrato, affinché le strategie settoriali di sviluppo e di tutela vengano articolate intorno alla cooperazione e alla solidarietà, tenendo conto delle esigenze ambientali nel definire e attuare i programmi politici di settore. Per promuovere una crescita duratura e rispettosa dell'ambiente pare opportuno mirare ad un livello elevato di protezione, tenendo conto della diversità di situazioni nelle diverse Regioni della Comunità, basandosi sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione - in via prioritaria alla fonte - dei danni ambientali e sul principio "l'inquinatore paga", realizzando il quinto programma d'azione per l'ambiente, nel quadro di una profonda modifica dei tipi attuali di crescita, di produzione, di consumo e di comportamento sia a livello comunitario che mondiale, sia nazionale e locale che individuale.
Corte di Giustizia delle Comunità europee, causa C-355/90, decisione del 2.8.1993
I12 agosto 1993 la Corte di Giustizia delle Comunità europee condanna il Regno di Spagna al pagamento delle spese, avendo omesso di classificare le Maremme di Santona come zone di protezione speciale e di adottare le misure idonee per evitare l'inquinamento o il deterioramento degli habitat di questa zona, in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4 della dir. CEE 79/ 409, concernente la conservazione degli uccelli acquatici (causa C-355/90). Gli articoli 3 e 4 della direttiva sopra richiamata obbligano gli Stati membri a preservare, mantenere e ripristinare gli habitat in quanto tali a causa del loro valore ecologico e non prevedono - come il Governo spagnolo sosteneva - un mero obbligo di risultato, consistente nel garantire la conservazione dei soli uccelli acquatici.
Risulta infatti dal nono "considerando" della direttiva stessa che la prevenzione, il mantenimento o il ripristino della varietà e della superficie di habitat sono indispensabili per la conservazione di tutte le specie di uccelli. Gli obblighi a carico degli Stati membri sussistono ben prima che sia stata accertata una diminuzione del numero di uccelli ovvero che si sia concretizzato il rischio di estinzione di una specie protetta.
2. Normativa statale
Circolare Min. ambiente 5 febbraio 1993 (prot. n. 2092/GAB/93 87) - Lettera circolare per 1' applicazione delle ordinanze 4 dicembre 1992, concernenti misure di salvaguardia per i parchi nazionali di cui all' art.34 comma 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (in Gazz. Uff. n. 31 dell'8.2.1993)
La legge 6 dicembre 1991 n. 394, concernente la disciplina quadro sulle aree protette, ha, tra l'altro, disposto direttamente (art.34) l'istituzione di sei parchi nazionali.
In attuazione del citato art.34, con due provvedimenti del 4 dicembre 1992 (rispettivamente un decreto e un'ordinanza, pubblicati sulla Gazz. Uff. n. 300 del 22.12.1992) il ministro dell'ambiente ha delimitato la perimetrazione provvisoria del Parco del Gargano e ha disposto specifiche prescrizioni di salvaguardia dell' area così delimitata, da mantenere in vigore nelle more della definizione della procedura previste dalla legge stessa.
La circolare ministeriale in epigrafe fornisce in proposito chiarimenti interpretativi riguardanti questioni di generale rilevanza concreta. Dopo alcune considerazioni preliminari vengono forniti chiarimenti per la delimitazione del "centro edificato" ai fini dell'esclusione del divieto di edificabilità, generalmente previsto per tutto il territorio del Parco (vedere artt. l e 6 legge n.394/91 con rinvio all'art. 18 legge n. 865/71). Deve infatti osservarsi che l'art. 18 della legge n. 865/71 fornisce la definizione di "centro edificato" ai fini dell' applicazione dei diversi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione (criteri peraltro dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale).
La circostanza ha fatto sì che, dall'epoca della pronuncia della Corte, i Comuni non abbiano più aggiornato o adottato "ex novo" le perimetrazioni dei centri edificati, che quindi risultano, nella maggior parte dei casi, superate dalla edificazione realizzata successivamente in base agli strumenti urbanistici. Tenuto conto di ciò, l'individuazione dei centri edificati deve avvenire non soltanto limitatamente alle perimetrazioni formali adottate dai Comuni ma secondo criteri sostanziali in base alla definizione dello stesso art. l 8 comma 2 secondo cui "il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitativo, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi. Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione".
In base alle precedenti considerazioni deriva che: a) ai fini dell' esclusione del divieto di edificazione hanno efficacia le perimetrazioni dei centri edificati che individuino la situazione esistente alla data del 22.12.1992 (anche se adottate successivamente a tale data);
b) i Comuni, al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza e di deroga, dovranno trasmettere al Ministero dell' ambiente le perimetrazioni adottate;
c) nelle zone esterne ai centri edificati sulle quali 1' edificazione sia prevista dagli strumenti urbanistici attuativi (ad esempio piano di zona per l'edilizia economica popolare, piano particolareggiato, piano di lottizzazione) che siano stati adottati alla data del 22 dicembre 1992 e che non necessitino di approvazione da parte dell' autorità regionale, l'edificazione potrà essere consentita dal ministro dell'ambiente attraverso l'esercizio del potere di autorizzazione in deroga, previa specifica e documentata richiesta dei Comuni interessati;
d) il divieto di edificazione non inibisce l'esercizio delle potestà amministrative spettanti agli enti territoriali;
e) il termine dell'inizio dei lavori e quello di efficacia della concessione edilizia decorrono a partire dal momento in cui vengono meno i divieti a seguito dell'autorizzazione ministeriale in deroga ovvero dell' adozione di misure di salvaguardia che dispongono diversamente.
3. Normativa regionale
Lombardia PDL n. 352 - Tutela delle piante monumentali (presentato il 28.7.1993)
Con il progetto di legge in oggetto si intende promuovere il censimento delle piante monumentali che, mediante apposito decreto della Giunta regionale e previo parere vincolante di un comitato di esperti (art.2), siano ritenute meritevoli di tutela (dichiarazione di monumentalità).
Scopo della legge è perseguire la conservazione di queste piante non con provvedimenti di natura vincolistica ma piuttosto coinvolgendo i vari soggetti (proprietari, Enti delegati, Regione, Azienda regionale delle foreste) ed assicurandone la partecipazione attiva e consapevole. L'iscrizione delle piante monumentali nell'apposito registro è subordinato infatti alla predisposizione, da parte del Comitato, di specifica convenzione con il proprietario che regolamenti l'attuazione degli interventi (art. 3 comma 4).
PDL n. 361 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 novembre 1983 n. 86 in materia di aree regionali protette (presentato il 4.8.1993)
Il PDL sopra richiamato propone l'individuazione, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 86/1983, delle aree di rilevanza ambientale "Brughiera Comasca" e "Monte di Brianza" quali parchi naturali regionali, aggiornando l'elenco delle aree protette di cui all'allegato A della legge stessa.
Sardegna
Decreti del presidente della Giunta regionale 6 agosto 1993 relativi all'esecutività dei quattordici piani territoriali paesistici della Sardegna (suppl. ord. alla Gazz. Uff. n. 285 del 4.12.1993)
I decreti richiamati in epigrafe, ai sensi dell' art.7 della legge regionale 7 maggio 1993 n.23, rendono finalmente esecutivi i quattordici piani territoriali paesistici nei suoi costitutivi elaborati normativi e cartografici.
Ciascun decreto contiene in allegato una schematizzazione dell'ambito territoriale interessato dal piano paesistico con l'indicazione del limite comunale e del limite della pianificazione paesistica.
Pare opportuno ricordare che la Regione Sardegna è l'unica a non avere, in base allo statuto speciale, una espressa competenza legislativa in materia di paesaggio essendo state delegate alla stessa, con DPR n.480/1975, le funzioni in materia di individuazione e tutela delle bellezze naturali.
La Regione, come emerge con chiarezza dalle tavole ivi allegate, ha concentrato la propria attenzione su un numero limitato di zone (tutte a rischio e rappresentative dei valori paesaggistici presenti sull'isola) su cui far convergere le proprie capacità operative per giungere appunto alla predisposizione di piani paesistici "campione" da utilizzare come proficua esperienza per la definizione della disciplina d'uso e della normativa di valorizzazione riguardante l'intero territorio soggetto a vincolo di tutela paesaggistica.
4. Giurisprudenza
Consiglio di Stato - Sez. VI - decisione n. l019 del 7.12.1992.
Il Consiglio di Stato ritiene infondata la censura di illegittimità del decreto del presidente della Giunta regionale dell'Emila-Romagna 2-3-1982 n.136,l'addove prevede che nella zona ricompresa nel perimetro dei boschi di Carrega siano ammessi, previo rilascio di nulla osta da parte del Consorzio per la zona dei boschi di Carrega, interventi di restauro e risanamento degli edifici esistenti. Viene riproposta la tesi, più volte sostenuta dalla Corte costituzionale, secondo la quale i vincoli paesaggistici (e "a fortiori" la previsione di un nulla osta) pur comprimendo notevolmente il diritto di proprietà non lo annullano, lasciando sussistere un contenuto minimo atto a qualificare il diritto stesso. Il nulla osta dunque non configurerebbe una "espropriazione sostanziale" ossia il fenomeno di compressione del diritto di proprietà che, sussistendo solo formalmente, dovrebbe essere indennizzato ai sensi dell' art.42 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale sentenze 9 maggio 1958 n.6; 20 giugno 1966 n.6; 27 luglio 1972 n. 155; 22 dicembre 1977 n. 153).
Consiglio di Stato - Sez. IV - decisione n. 29 del 14.1.1993
Il Consiglio di Stato, nella decisione in epigrafe, fornisce importanti chiarimenti sulla programmazione della salvaguardia dei valori ambientali asserendo che la redazione del piano paesistico territoriale (ex art. 5 L. 1497/1939 e art. 1 bis L. 431/1985), collocantesi in un momento successivo rispetto a quello dell'imposizione del vincolo paesaggistico, è finalizzata a superare la frammentarietà e a rafforzare 1' operatività del preesistente vincolo paesistico.
Chiarisce altresì il Consiglio di stato che il potere ministeriale di integrazione degli elenchi, ai sensi dell'art.82 DPR 616/1977, non implica, per il suo esercizio, la mancata attivazione dell' autorità regionale delegata e dunque tale potere deve qualificarsi come concorrente e non sostitutivo.
*Ordinario di diritto amministrativo, e diritto e legislazione urbanistica, nell'Università degli studi di Firenze
**Dottorando di ricerca in diritto urbanistico e dell'ambiente presso l'Università degli studi di Firenze |