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Premessa
La legge-quadro sulle aree protette, n. 394/91 ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, attuazione del programma-poteri sostitutivi, istituisce l'elenco ufficiale delle aree protette. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato. Il ministro dell'ambiente ha il compito di aggiornarlo e di rilasciare le relative certificazioni di iscrizione delle aree protette ai soggetti, pubblici o privati, che attuano forme di protezione naturalistica; compito di questi è di informare il Ministero dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato per le aree naturali protette.
A seguito di una assidua collaborazione preliminare tra le Regioni e la Segreteria tecnica per le aree protette, il Comitato-nella seduta del 7 settembre 1994-ha deliberato i criteri in riferimento dei quali la Segreteria tecnica ha poi condotto l'istruttoria ai fini dell'iscrizione delle aree nell'elenco.
Il Comitato ha deliberato, inoltre, le modalità di trasmissione della relativa documentazione al Ministero dell'ambiente, da parte dei soli soggetti pubblici (Regioni, Province autonome, Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali e Ministero della marina mercantile).
In sede di approntamento dei criteri istruttori, la prima questione che si è posta è stata quella della classificazione delle aree protette, dal momento che, soprattutto quelle regionali, vedono:
- -una proliferazione di diverse denominazioni attribuite a simili tipologie di ambienti naturali e di ambiti territoriali;
- -la medesima denominazione attribuita a diverse tipologie di ambienti e territori e di modalità gestionali.
Questa situazione è, ovviamente, il frutto del ritardo con cui lo Stato ha emanato una legge quadro in materia, e con la situazione determinatasi nel frattempo stante l'attivismo di alcune Regioni che hanno legiferato in materia ed istituito dei sistemi regionali di aree protette; nonché del procedere per singoli atti istitutivi da parte di altre Regioni, a volte al di fuori di un disegno organico, per le aree protette.
La legge-quadro sulle aree protette all'articolo 28, leggi regionali, comma 1, prevedendo l'adeguamento di queste ultime ai principi della stessa 394/91 ha offerto l'opportunità di procedere ad un riordino della classificazione delle aree protette, riconducendola e uniformandola a quanto previsto dall'articolo 2: parco nazionale, parco naturale regionale, riserva naturale statale e regionale.
Poiché tale opportunità non è stata colta dalle Regioni (allora solo il Piemonte e l'Emilia Romagna avevano proceduto all'adeguamento, mentre la sola Campania aveva emanato una nuova legge regionale conforme alla 394), il Comitato ha dato mandato alla Segreteria tecnica di associare alle classificazioni dell'art. 2 le diverse tipologie di aree protette regionali, al di là della loro denominazione formale. Quello che ne è scaturito è solo un primo lavoro di ordinamento delle classificazioni, che dovrà essere approfondito e specificato, anche in relazione alle classificazioni internazionali.
Il Comitato, inoltre, ha deliberato (in G.U. n. 62 del 16 marzo 1994) una integrazione delle classificazioni dell'elenco, che risultano così specificate: a) Parco nazionale; b) Riserva naturale statale; c) Parco naturale interregionale; d) Parco naturale regionale; e) Riserva naturale regionale; f) Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della Convenzione di Ramsar, di cui al DPR n. 448 del 13 marzo 1976); g) altre aree naturali protette. Quest'ultima tipologia è stata inserita al fine di poter iscrivere nell'elenco anche quelle aree protette istituite su iniziativa di soggetti privati (fondazioni, associazioni ambientaliste, università...) e prive di alcun riconoscimento pubblico formale, in sede degli aggiornamenti semestrali dell'elenco (quindi i suoi effetti si potranno verificare solo dalla pubblicazione del 2° elenco, prevista per la fine dell'estate).
Del resto questo dei soggetti privati che attuano forme di protezione naturalistica, pur essendo uno degli aspetti innovativi della legge-quadro, necessita di ulteriori specificazioni ed approfondimenti.
L'istruttoria
La Segreteria tecnica ha esaminato tutte le richieste di iscrizione all'elenco pervenute al servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente da parte delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali.
Così come deliberato dal Comitato i parchi nazionali istituiti e perimetrati (dunque con le eccezioni del Parco nazionale del Gennargentu e del Parco del Delta del Po), le riserve naturali dello Stato e le riserve marine, sono stati iscritti d'ufficio sulla base delle informazioni disponibili presso il Ministero dell'ambiente, integrate da quelle fatte pervenire dalle amministrazioni competenti. Le zone umide di importanza internazionale individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar, sono state iscritte all'elenco previa verifica della vigenza di norme di salvaguardia e dei requisiti previsti dalla delibera del Comitato. Per quel che concerne l'istruttoria sulle richieste di iscrizioni avanzate dalle Regioni e dalle Province autonome, sono stati adottati i seguenti criteri di esame.
I) Criteri naturalistici (legge n. 394/91, art. 1, comma 2)
-Presenza di formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, gruppi di formazioni di rilevante valore naturalistico ed ambientale;
-esistenza degli specifici valori naturalistici, così come previsto dall'art. 2, commi 2 e 3 della citata legge n. 394/91.
2) Coerenza con le norme di salvaguardia previste dalla legge n. 394/91
3) Esistenza di provvedimento istitutivo formale
-Legge regionale o provvedimento equivalente;
-perimetrazione dell'area, in scala 1:25.000 su cartografia dell'I.G.M.
4) Gestione dell'area
-Istituzione di apposito ente, consorzio o altro soggetto giuridico;
-gestione diretta da parte dell'ente regionale o provinciale.
5) Esistenza di bilancio
-Preventivo (somme iscritte in bilancio quali gestione e/o investimenti);
-consuntivo (somme iscritte in bilancio quali gestione e/o investimenti).
Tutte le informazioni suddette sono state richieste alle Regioni ed alle Province autonome, nonché alle amministrazioni statali competenti, in autocertificazione, sotto la diretta responsabilità del legale rappresentante dell'amministrazione stessa.
In sede di esame delle richieste di iscrizione pervenute, sono emersi i seguenti problemi:
- a) alcune aree protette sono risultate essere solamente individuate da provvedimenti di piano, ma non specificatamente istituite con provvedimenti aventi valore normativo;
- b) su alcune aree non vigono norme conformi al disposto della legge-quadro sulle aree protette (problema grave che si pone per molte Regioni, stante il mancato adeguamento della legislazione regionale, di cui si è già fatto cenno;
- c) in particolare rientra in quanto evidenziato al punto b) la disciplina dell'esercizio venatorio, poiché la caccia è esplicitamente vietata nelle aree protette dalla legge n. 394/91, ma attualmente consentita in varie forme in alcune aree protette regionali;
- d) alcune aree a riserva naturale regionale sono risultate incluse in parchi nazionali, pertanto così come esplicitamente previsto dal legislatore (comma 5, art. 22, legge n. 394/91) non sono state iscritte nell'elenco;
- e) per alcune aree non sono risultate sufficienti le informazioni sulla presenza di valori naturalistici, pertanto tali aree non sono state incluse nell'elenco, in attesa di ulteriori approfondimenti per gli aggiornamenti semestrali;
- f) alcune aree non sono risultate conformi, in quanto parchi urbani;
- g) alcune aree non sono risultate conformi, in quanto aree attrezzate.
Sulla base di quanto esposto il Comitato ha proceduto a:
- per le aree protette di cui al punto
- a) alla non iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette;
- per le aree protette di cui al punto
- b) all'inclusione nell'elenco delle sole parti del territorio protetto con normative assimilabili al dettato della legge-quadro;
- per le aree protette di cui al punto
- c) all'inclusione delle aree nell'elenco, limitatamente all'estensione territoriale su cui viga il divieto di esercizio di attività venatorie (in pratica assimilando parte dei territori ad aree contigue, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 394/91).
L'elenco ufficiale
L'approvazione del 1° elenco ufficiale delle aree protette (in G.U. n. 62 del 16/3/94) ha sancito che la superficie di territorio nazionale sottoposto a particolari fomme di tutela e di gestione, così come indicato dalla 394/91, è di 2.148.278 ettari pari al 7,13% della superficie nazionale.
Il sistema è composto da 445 aree, così suddivise:
- 17 parchi parchi nazionali, per complessivi 1.380.089 ettari, pari al 4,58% della superficie nazionale e al 64,24% delle aree protette, con una estensione media di 81.182 ettari;
- 140 riserve naturali statali terrestri per complessivi 78.718 ettari, pari allo 0,26% della superficie nazionale ed al 3,66% delle aree protette, con una estensione media di 562 ettari;
- 8 riserve marine statali;
- 75 parchi naturali regionali per complessivi 617.859 ettari, pari al 2,05% della superficie nazionale ed al 28,76% delle aree protette, con una estensione media di 8.238 ettari;
- 172 riserve naturali regionali per complessivi 62.853 ettari, pari allo 0,21% della superficie nazionale ed al 2,93% delle aree protette, con una estensione media di 365 ettari;
- 34 zone umide di importanza internazionale "Ramsar', per complessivi 8.759 ettari, pari allo 0,03% della superficie nazionale ed allo 0,41% delle aree protette, con una estensione media di 258 ettari.
La percentuale del 7,13% di territorio attualmente protetto potrebbe aumentare degli ulteriori 712.984 ettari delle aree già ufficialmente protette dalle Regioni e Province autonome ma non iscritti, in tutto o parzialmente, nell'elenco poiché la normativa vigente in queste aree non è ancora completamente uniforme a quanto disposto dalla 394/91: aggiungendo alla superficie protetta anche tali territori si salirebbe già oggi al 9,S% della superficie nazionale protetta.
Se a questa percentuale sommiamo infine le previsioni di realizzazione dei nuovi parchi nazionali e dell'ampliamento ed incremento delle aree protette sia regionali che nazionali (circa 2 milioni di ettari) si giunge ad una previsione che si aggira attomo al 15% della superficie nazionale protetta entro i prossimi anni.
Questo dato è stimato in via prudenziale in quanto è riferito ai soli due soggetti istituzionali principali: Stato e Regioni, mentre non è ancora ipotizzabile quale sviluppo avrà il sistema delle aree protette a seguito delle azioni di conservazione di privati (associazioni ambientaliste, fondazioni, università...) ed altri soggetti pubblici (Comuni, Province, Comunità montane...).
E un dato che non tiene conto, inoltre, di previsioni relative all'applicazione di molte convenzioni internazionali, tra cui quella per le Alpi, e soprattutto quella sulla biodiversità, considerato che il territorio italiano risulta essere uno dei più ricchi in termini di patrimonio naturale e di varietà biologica in Europa. La gran parte degli habitat naturali di interesse comunitario indicati nella direttiva n. 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, sono infatti presenti nel nostro Paese.
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