PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 13 - OTTOBRE 1994 |
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NOTIZIE PARLAMENTO a cura di Piero Antonelli |
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In questo scorcio di legislatura il Governo, attraverso l'esercizio della potestà legislativa, così come prevista in Costituzione, ha adottato, e più volte reiterato, alcuni decreti legge che insistono sulle tematiche connesse all'ambiente ed all'opera di risanamento e tutela del territorio. In particolare, sia il decreto legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente, che il decreto legge 7 settembre 1984, n. 530 recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione nonché in materia di smaltimento dei rifiuti, in attesa di riconsiderare in modo organico tutta la disciplina della legge Merli e del Dpr 915/82 (e successive modificazioni). Con il d.l. 449/94 innanzi tutto si modifica il secondo comma dell'art. 14 della "c.d. legge Merli" (L. n. 319/76) relativamente alla disciplina degli scarichi civili che non recapitano in pubbliche fognature ed agli scarichi delle pubbliche fognature, siano esse servite o meno da impianti di depurazione pubblica. Resta, invece, immutata la disciplina degli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili, di qualsiasi dimensione. Ai sensi dell'art. 1, spetta alle Regioni, attraverso i piani di risanamento delle acque, la disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature; le Regioni nel definire tale disciplina tengono conto dei limiti di accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, cui possono derogare anche in senso meno restrittivo, in funzione delle situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento nonché degli obiettivi di qualità dei singoli corpi idrici in cui recapitano tali scarichi, nei casi ed alle condizioni fissate dal ministro dell'ambiente sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L'intervento correttivo di tipo legislativo si è reso necessario a causa dell'interpretazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale in due pronunce, adottate a sezioni unite, del maggio 1991 e del febbraio 1993,ha ritenuto che le Regioni sarebbero comunque vincolate al rispetto dei limiti tabellari stabiliti dalla legge Merli da considerare, dunque, unici per gli scarichi produttivi, civili e fognari, salvo la possibilità di adeguarsi introducendo però limiti di accettabilità (solo) più severi e mai meno restrittivi. A fronte di queste pronunce si è determinata una situazione di difficoltà nella gestione delle reti fognarie e di quasi paralisi nel funzionamento degli impianti di depurazione. In ultima analisi le modifiche proposte dal governo tendono, da un lato, a riaffermare la natura propria della potestà legislativa delle Regioni, concorrente con quella dello Stato e non meramente attuativa o integrativa-esecutiva di quest'ultima e, dall'altro, a ribadire che i piani di risanamento, quale espressione di potestà concorrente, nel dettare la disciplina degli scarichi (non in fognatura) e degli scarichi fognari, tengono conto dei limiti tabellari statali, ma senza esserne vincolati in senso assoluto. Lo stesso decreto legge n. 449/94, sotto la spinta di assicurare un migliore assetto organizzativo degli strumenti mirati alla tutela ambientale, provvede ad un riordino dei comitati permanenti operanti presso il Ministero dell'ambiente. In particolare, con l'articolo 6 vengono soppressi sia il comitato scientifico previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (comitato composto da 33 membri e che esprime pareri in materia ambientale su richiesta del ministro) e il comitato scientifico in materia di smaltimento dei rifiuti (costituito con legge 441/87). Le competenze dei due organi soppressi passano alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale. Con lo stesso articolo si riduce poi il numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'ambiente da 23 a 21 e si prevede la riduzione dei componenti esperti della Consulta tecnica per le aree naturali protette, che passano da 9 a 7. Entrambe le motivazioni appaiono contestabili sia sotto il profilo del metodo che del merito. |