PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 14 - FEBBRAIO 1995 |
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NOTIZIE PARLAMENTO a cura di Piero Antonelli |
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L'incertezza che contraddistingue l'attuale fase politica inevitabilmente si riflette sui lavori parlamentari. Così il dibattito presso le Commissioni ambiente di Camera e Senato è stato, in quest'ultimo periodo, incentrato quasi esclusivamente sulla conversione dei decreti legge adottati dal Governo, tra i quali è utile citare sia il disegno di legge 16 novembre 1994, n. 629 recante "Modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature", sia il disegno di legge 24 novembre 1994, n. 646 recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". Sempre sul versante degli atti aventi forza di legge presentati dall'esecutivo si può evidenziare, da ultimo, l'ennesima reiterazione del disegno di legge 7 gennaio 1995 n. 3, recante "Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti". Peraltro, ponendo l'attenzione in generale alle tematiche connesse all'ambiente e al territorio sembra necessario soffermarsi sull'iter parlamentare delle abbinate proposte di legge Ronchi ed altri (A.S. n. 379) e Giovannelli ed altri (A.S. n. 259) sulla disciplina della valutazione di impatto ambientale. Per entrambi i progetti, già assegnati alla Commissione territorio e ambiente del Senato della Repubblica, la Commissione di merito ha iniziato, nel mese di ottobre, l'esame congiunto convenendo di adottare come testo base il disegno di legge n. 379 nella speranza di un'iter di approvazione sollecito, considerata la necessità di dare compiuta attuazione alla normativa comunitaria in materia. Nella scorsa legislatura, infatti, un ramo del Parlamento (il Senato) aveva già approvato il testo ripresentato con il disegno di legge n. 379 e solo per l'anticipata interruzione della legislatura la Camera non aveva potuto esaminare il provvedimento. L'articolato si compone di sei parti: il Capo I, contenente i principi generali; il Capo II, relativo all'impatto ambientale dei piani e dei programmi; il Capo III e il Capo IV, sulla valutazione di impatto ambientale per i progetti rispettivamente di rilevanza nazionale e di competenza regionale: il Capo V, concernente i progetti con impatto ambientale transfrontaliero e quelli per la cooperazione allo sviluppo; e il Capo VI, concernente norme transitorie e finali. La finalità della nuova normativa è indicata - in attuazione della direttiva comunitaria n. 377 del Consiglio del 2) giugno 1985 - nella definizione dei principi generali, delle procedure e delle norme quadro per la preventiva e sistematica tutela dell'ambiente nei progetti (pubblici e privati), aventi un prevedibile rilevante impatto sull'ambiente e nelle relative procedure di autorizzazione, approvazione e/o concessione. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale ha lo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita umana, di mantenere la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse. Esso è obbligatorio e vincolante e deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva a realizzare il progetto. Su questo aspetto nel dibattito svoltosi in Commissione è stato già preannunciato, da parte del relatore al provvedimento sen. Napoli, un emendamento diretto ad evitare che il procedimento di approvazione definitiva del progetto resti sospeso a seguito dell'avvio della procedura VIA. Solo l'approvazione definitiva, infatti, dovrebbe attendere la conclusione della valutazione di impatto ambientale e ciò in ottemperanza all'obiettivo fondamentale dello snellimento delle procedure amministrative. Le stesse proposte di legge provvedono direttamente alla elencazione delle opere e dei proget- ti da sottoporre a VIA (es. allegato A, raffinerie di petrolio, centrali termiche, dighe, interporti, autostrade e strade extraurbane, porti commerciali marittimi, impianto di eliminazione e stoccaggio di rifiuti, eccetera), e individuano indirettamente tutti quei progetti e quelle opere che diventano assoggettabili alla VIA qualora superino i criteri e le soglie minime fissate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Invece, sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale sia i progetti di manutenzione ordinaria che quelli di ripristino determinati da interventi urgenti a seguito di calamità naturali, restando in questo caso a carico del ministro dell'ambiente mettere a disposizione del pubblico le necessarie informazioni e comunicare alla Cee le motivazioni della esclusione della procedura di impatto ambientale. Per quanto attiene poi al contenuto, la VIA individua, descrive e giudica gli effetti diretti ed indiretti di un progetto sull'uomo, sulla flora, sulla fauna, sul suolo, sulle acque, sul paesaggio e sull'interazione tra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale. A tal fine, viene istituita la commissione per la valutazione dell'impatto ambientale composta da venti membri, dieci dei quali esperti nelle materie ambientali e dieci nelle materie proget- tuali delle opere sottoposte a valutazione. Soggetti del procedimento di VIA sono il committente (colui che richiede il provvedimento di approvazione, autorizzazione o concessione) o l'autorità proponente (cioè la pubblica autorità che promuove l'iniziativa relativa al progetto) e l'autorità competente (cioè l'amministrazione o l'organo che provvede) legittimati ex lege 241/90, nonché di chiunque ne abbia interesse e sia in grado di fornire valutazioni sul piano scientifico e tecnico. In merito ai dati, alle analisi e alle informazioni necessarie per lo studio di impatto ambientale questi sono contenuti nell'allegato B del disegno di legge (ma che possono, peraltro, essere integrati o modificati), mentre con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i contenuti e i requisiti tecnici degli studi di impatto ambientale. Infine, come norma generale per un corretto rapporto tra soggetti istituzionali, si prevede che le disposizioni si applicano anche alle Regioni fino all'emanazione di una propria legislazione conforme ai principi della legge. A questo riguardo risulta che in materia di procedure di impatto ambientale hanno già adottato leggi le Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Liguria e le Province autonome di Trento e Bolzano. |