Federparchi
Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali


PARCHI
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali
NUMERO 14 - FEBBRAIO 1995


OSSERVATORIO REGIONI
a cura di Roberto Saini

Prosegue, seppure a rilento e con un manifesto disinteresse del Ministero all'ambiente, il processo di adeguamento della legislazione delle Regioni alla legge-quadro 394/91. Il fatto che si proceda a rilento, in relazione alle differenti situazioni politiche ed alle conseguenti scelte che sono state operate e sono operate nelle differenti realtà regionali, non deve stupire più di tanto e rientra nel gioco istituzionale e nella libertà degli organi di governo regionali di decidere se porre o meno in atto una certa politica; differente è invece il giudizio rispetto al comportamento del Governo che dovrebbe intervenire per garantire il rispetto di una legge della Repubblica attraverso azioni di diverso tipo quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo, il blocco parziale dei finanziamenti del Piano triennale dell'ambiente a fronte di inadempienza regionale al rispetto della norma che prevede l'adeguamento alla legge 394/91.
Così peraltro non è e non stupisce pertanto la lentezza, se non la totale assenza, delle Regioni nel recepire le disposizioni di legge nel loro corpo legislativo.
Fatta questa premessa, si può procedere nell'analisi e nel commento delle leggi regionali sulle aree protette approvate dalle Regioni dopo la 394/91 con l'esame del testo della legge della Regione Basilicata (L.R. 28 giugno 1994, n. 28) che fa seguito a quelli già effettuati su queste colonne relativi alle Regioni Piemonte, Emilia Romagna, Campania e Marche.
La Basilicata è pertanto la quinta Regione ad aver adempiuto all'obbligo del recepimento.
Gli elementi più rilevanti che caratterizzano la normativa lucana in materia di aree protette possono essere così riassunti:

  • 1) classificazione delle aree protette in parchi naturali e riserve naturali (a loro volta suddivise in integrali, orientate o guidate e particolari o speciali);
  • 2) procedure semplificate per la promozione dell'istituzione delle aree protette, con indivi-
    duazione, già all'interno della legge, di nove sistemi di parchi o riserve;
  • 3) rimando a leggi specifiche per l'istituzione delle aree protette;
  • 4) delega della gestione alle Province, con esclusione delle aree interprovinciali che restano in capo alla gestione regionale, gestione che è comunque affidata ad enti particolari dotati di personalità giuridica;
  • 5) rilevanza di funzioni prevalenti assegnati alla Comunità del parco;
  • 6) utilizzo di personale regionale o degli enti territoriali interessati con previsione, peraltro, di apposite guardie parco;
  • 7) previsione di incentivazioni economiche a favore delle popolazioni locali.
Su questi punti si può osservare che la classificazione prescelta ricalca fedelmente quella prevista dalla legge 394, non introducendo nuove tipologie che troviamo invece presenti in altre situazioni, soprattutto nelle Regioni che già erano organizzate, antecedentemente alla legge-quadro, con una loro normativa specifica. Inoltre risulta assai rapida, almeno in via teorica, la formazione dell'elenco delle aree da sottoporre a tutela, procedura che non passa attraverso una Carta della natura né attraverso un Piano regionale delle aree protette: l'unico rischio di questa previsione può essere costituito dal possibile freno alla definizione di ambiti protetti da parte degli Enti locali i quali, essendo parte in causa direttamente a contatto con le realtà locali, possono trovarsi in oggettiva difficoltà a divenire soggetti proponenti.
Peraltro la previsione di istituire le aree protette mediante leggi specifiche consente alla Regione di graduare ed orientare in modo puntuale e coerente alle esigenze di ogni area la normativa di tutela: in questo senso anche l'affidamento ad Enti di gestione specifici per ogni area, pur se caratterizzati a livello provinciale in ossequio ai disposti ed ai principi della legge 142/90, consente di avvicinare l'istituto dell'area protetta
alle realtà locali. Anche il ruolo della Comunità del parco, di per sé molto importante e rilevante già nella struttura prevista dalla legge 394, esce rafforzato nella previsione di legge della Regione Basilicata: basti pensare che lo stesso Statuto dell'area protetta è adottato dalla Comunità del parco per essere approvato dalla Regione. Si tratta di un'importante scelta istituzionale che dovrebbe consentire di raggiungere l'obiettivo di avvicinare le comunità locali alla politica propria delle aree protette.
Meno positiva, ma certamente coerente con l'attuale situazione normativa nazionale in materia finanziaria ed in materia di pubblico impiego, è la scelta di affidare a personale in servizio presso la Regione o presso gli enti territoriali interessati il compito di svolgere le funzioni d'ufficio, con ciò non consentendo di costituire nuovi posti di lavoro, fatta eccezione per la figura di guardia parco che si prevede di inserire nella pianta organica degli enti di gestione (articolo 27).
Infine la previsione di rendere le aree protette soggetti destinatari prioritari per finanziamenti pubblici può costituire un metodo positivo per coinvolgere le popolazioni locali nella vita del parco attraverso l'attivazione di interventi sul territorio aventi valenza ed interesse economico.
La normativa lucana costituisce pertanto una buona base per avviare, anche in questa Regione, un sistema territoriale di aree protette.