PARCHI | ||
Rivista del Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve Naturali NUMERO 15 - GIUGNO 1995 |
||
NOTIZIE PARLAMENTO a cura di Piero Antonelli |
||
Tra le proposte di legge all'esame delle commissioni parlamentari che interessano il settore ambientale appare utile in questa rubrica cercare di approfondire, seppure brevemente, quei progetti all'esame delle Commissioni riunite VIII (ambiente) e IX (trasporti) che attengono ad una normativa quadro a tutela dell'inquinamento acustico. L'iter parlamentare delle abbinate proposte di legge (Scalia: Norme contro l'inquinamento acustico delle aree metropolitane, A.C. n. 63; Calzolaio ed altri: Legge-quadro sull'inquinamento acustico, A.C. n. 198; Della Valle e Bertucci: Legge-quadro sull'inquinamento acustico, A.C. n. 678; Benetto Ravetto ed altri: Legge-quadro in materia di inquinamento acustico, A.C. n. 1490) ha manifestato una significativa convergenza, così che è stato adottato un testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. La necessità di una normativa quadro in materia di inquinamento acustico prende le mosse dalla mancanza di una legge di riferimento che ridistribuisca le competenze e fissi i limiti massimi di rumore, nonché dall'esigenza di riportare ad un'unica disciplina una serie di norme sporadiche e, per lo più, di fonte non legislativa. La finalità della legge, così come si rinviene nel testo unificato, è quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e di quello abitativo dall'inquinamento acustico. Per quanto attiene al riparto delle competenze tra i soggetti istituzionali la proposta individua per Stato, Regioni, Province e Comuni le funzioni di cui ciascun ente è titolare. Specificamente, il ruolo che le norme disegnano per lo Stato non può che essere soprattutto di indirizzo, coordinamento e programmazione generale degli interventi attribuiti agli altri livelli di governo più prossimi ai cittadini. Spettano così allo Stato, tra le altre, la determinazione delle tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico, il coordinamento delle attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica e di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo, l'individuazione delle misure idonee a contenere il livello delle emissioni sonore prodotte dall'utilizzo di linee ferroviarie e metropolitane e di strade, la determinazione dei criteri di disgregazione del rumore emesso da imbarcazioni e da aeromobili e la relativa disciplina. Le Regioni, oltre a predisporre un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico, stabiliscono con legge: i criteri in base ai quali i Comuni procedono alla suddivisione del proprio territorio in zone per l'applicazione dei limiti di esposizione ai rumori; i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o di conflitto fra gli stessi; le procedure per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni dei piani di risanamento acustico; le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge n. 142/90; l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo. Sono, invece, di competenza delle Province sia le funzioni amministrative attribuite dalle leggi regionali ex articulo 14, legge n. 142/90, che le funzioni di controllo e vigilanza per l'attuazione della legge. Il ruolo preminente nella tutela dell'inquinamento acustico è assegnato ai Comuni ai quali competono, oltre all'adozione dei piani di risanamento acustico nel caso di superamento dei livelli di allarme, la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli e motoveicoli a motore, l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale, il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte. |